LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALSAMO Milena – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28574/2016 proposto da:
Midra Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Della Pineta Sacchetti, 201, presso lo studio dell’avvocato Fontanella Gianluca che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Equitalia Servizi Di Riscossione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Gioacchino Rossini 18, presso lo studio dell’avvocato Vaccari Gioia che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3344/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 26/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.
RITENUTO
che:
Midra s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma un preavviso di fermo amministrativo, notificato da Equitalia in data 21.11.2014, per omesso pagamento di crediti di natura tributaria per un importo complessivo di Euro 175.930,29, eccependo il difetto di notifica delle cartelle di pagamento presupposte.
L’adita Commissione accoglieva il ricorso, in quanto l’Agente della Riscossione, costituendosi in giudizio, aveva omesso di fornire la prova della notifica delle cartelle.
Equitalia Sud S.p.A. proponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 3344/28/2016, ritenendo che l’Agente della riscossione aveva fornito nel corso del giudizio la prova della rituale notifica degli atti impositivi. Midra S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo tre motivi, illustrati con memorie. Equitalia Sud S.p.A. si è costituita con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e dell’art. 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alle cartelle *****. La società lamenta vizio di violazione di legge della sentenza impugnata nella parte in cui si è affermato che le cartelle erano state ritualmente notificate, laddove, invece, emergerebbe dalle allegazioni dell’Agente della riscossione che nel corso del giudizio erano stati depositati in atti solo gli avvisi di ricevimento e non già anche copia delle cartelle di pagamento asseritamente notificate, a fronte di una specifica contestazione proposta dalla contribuente in ordine al contenuto dell’atto notificato.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 148 – 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alle cartelle *****, atteso che non vi sarebbe la prova della rituale notifica, essendo state depositate in atti le sole relate di notifica, e non già anche la copia delle cartelle di pagamento asseritamente notificate, con la conseguenza che dette notifiche sono da considerarsi inesistenti e/o nulle in quanto, in difetto di produzione documentale delle cartelle, non sarebbe consentito individuare l’oggetto della notifica.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, in combinato disposto con il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 4-6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alle cartelle n. ***** e n. 2 *****, asseritamente notificate e mezzo PEC. La ricorrente deduce che, nel corso del giudizio, la Concessionaria aveva depositato i messaggi PEC contenenti le cartelle di pagamento e le ricevute di consegna, ma non aveva depositato, come risulterebbe dall’indice in calce al proprio atto di appello, la ricevuta di accettazione. L’assenza della ricevuta di accettazione renderebbe nulla la notifica delle cartelle effettuate e non consentirebbe di verificare l’avvenuta consegna.
4. I motivi di ricorso da esaminarsi congiuntamente in quanto inerenti alla medesima questione, sono inammissibili ed infondati per i principi di seguito enunciati.
a) Le critiche sono inammissibili per carenza di autosufficienza.
Questa Corte ha, in più occasioni, rilevato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, o come nella specie dell’avviso di ricevimento, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo (Cass. n. 5185 del 2017).
E’ stato, in particolare, precisato che “ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosusufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. “(Cass. n. 31038 del 2018).
Nella fattispecie, l’adempimento di tale onere processuale sarebbe stato necessario, tenuto conto che si lamenta l’omessa produzione in giudizio delle cartelle da parte del concessionario al fine di sostenere la non coincidenza della documentazione attestante la rituale notifica con l’atto che si assume notificato, con conseguente asserito vizio di motivazione della decisione impugnata. La società ricorrente, inoltre, avrebbe dovuto anche indicare espressamente la sede processuale in cui gli atti relativi al procedimento notificatorio risultavano prodotti nel corso del giudizio di merito.
Va, infatti, data continuità all’indirizzo espresso da questa Corte con ordinanza n. 28184 del 2020, secondo cui: “In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata localizzazione del documento basta per la dichiara – filone di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante contenutistico”. Inoltre, quand’anche si volesse sostenere che il rispetto del principio di autosufficienza sarebbe garantito anche con la precisa indicazione della allocazione delle relato di notifica per cui è causa, deve evidenziarsi che non costituisce precisa indicazione della allocazione il riferimento alla copia delle intere produzioni delle parti svolte in primo e in secondo grado (Cass. 32757 del 2019).
b) Va rilevata, inoltre, l’infondatezza delle critiche.
Il giudice del merito, sul presupposto di un accertamento in fatto (insindacabile in sede di legittimità, in quanto congruamente motivato e privo di vizi logici), ha statuito il rigetto dell’eccezione sollevata dalla contribuente precisando: “secondo cui non sarebbe identificabile il contenuto delle cartelle sulla scorta degli avvisi di ricevimento delle stesse, tale eccezione appare pretestuosa ed infondata in quanto il contenuto della cartella appare chiaramente ricavabile dal numero apposto sulla cartolina dell’avviso di ricevimento abbinato alla cartella”.
Mentre, con riferimento all’onere di produzione documentale delle cartelle oggetto di impugnazione da parte del concessionario alla riscossione, in più occasioni, si è chiarito che: ” in materia di riscossione delle imposte al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente, in quanto la relata dimostra la specifica identità dell’atto impugnato, indicato non solo il numero identificativo dell’intimazione riportato sull’originale, ma anche il suo contenuto” (Cass. n. 16121 del 2019; Cass. n. 18349 del 2021).
c) Con specifico riferimento alla questione sollevata con il terzo motivo di ricorso, relativa alla omessa produzione in giudizio della ricevuta di 9 accettazione della notifica effettuata a mezzo PEC, va precisato quanto segue.
Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, stabilisce che:” la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbrario 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’art. 149 c.p.c.”.
Nel caso in cui il contribuente contesti in giudizio l’avvenuta ricezione della cartella esattoriale, l’Agente della riscossione che alleghi la relativa notificazione a mezzo posta elettronica certificata è tenuto a dare prova mediante documentazione conforme alle disposizioni del D.P.R. n. 68 del 2005 e alle regole tecniche ivi previste.
Il D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, stabilisce che:
“Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile al mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all’art. 17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.”
La ricevuta di avvenuta consegna, che ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 9, e delle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 2 novembre 2015 è sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, viene, quindi, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario e, ai sensi del citato D.P.R., art. 6, comma 3, “fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”, sicché la data e l’ora della ricezione è opponibile ai terzi.
Questa Corte, con riferimento alla notificazione della sentenza a mezzo PEC (ma il principio di diritto può essere applicato anche in tema di notificazione di atti impositivi), ha precisato che: “In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario – in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso – in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un’apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova delle stesse” (Cass. n. 15001 del 2021). Chiarendo, altresì, che: “A seguito delle modifiche al processo civile apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, cono con modif. dalla L. n. 221 del 2012, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, anche nel procedimento fallimentare, per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all’ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68 del 2005, di cui l’art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la c.d. ricevuta di avvenuta consegna (MC) che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario” (Cass. n. 30532 del 2018).
Nella fattispecie, non è contestato che la ricevuta di avvenuta consegna è stata allegata dall’Agente della riscossione, ai fini della prova della rituale notifica dell’atto impositivo.
5. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 10.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per rimborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza di presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 24 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2967 - Effetto dell'impedimento della decadenza | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 148 - Relazione di notificazione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 156 - Rilevanza della nullita' | Codice Procedura Civile