LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4570/2015 R,G. proposto da:
SIRM – Società Italiana Radio Marittima s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Palumbo n. 26, presso lo studio dell’avv. Carlo Gaeta, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Giulio Gaeta giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6501/47/14, depositata l’1 luglio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 6501/47/14 del 01/07/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha rigettato l’appello proposto da SIRM – Società Italiana Radio Marittima s.p.a. (di seguito solo SIRM) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 548/07/12, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRAP, IVA e sanzioni relativamente all’anno d’imposta 2007;
1.1. come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della contestazione di alcuni costi per servizi, dell’ammontare di un milione di Euro, ritenuti indeducibili;
1.2. la CTR rigettava l’appello evidenziando che la notifica dell’originario ricorso in primo grado era stata effettuata a mezzo posta privata, con conseguente inesistenza della notificazione e inammissibilità del ricorso;
2. avverso la sentenza della CTR SIRM proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso Sirm deduce la nullità della sentenza per carenza dei requisiti di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, commi 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la motivazione della sentenza impugnata ricalcherebbe quella di primo grado, sarebbe apparente e non terrebbe conto dei rilievi della ricorrente;
1.1. il motivo è infondato;
1.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019);
1.3. nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata è comprensibile e logica, dando chiaramente conto del ragionamento che il giudice ha seguito per giungere alla conclusione di inammissibilità del ricorso in primo grado, sicché non può dirsi apparente;
1.4. la circostanza che la stessa ripercorra la motivazione di primo grado non implica, di per sé, alcun vizio, emergendo chiaramente dal testo della sentenza che il giudice di appello ha fatto proprie le motivazioni della CTP e ha spiegato le ragioni per le quali le stesse debbano ritenersi condivisibili (cfr. Cass. n. 2397 del 03/02/2021; Cass. n. 20883 del 05/08/2019; Cass. n. 28139 del 05/11/2018; Cass. n. 14786 del 19/07/2016);
1.5. infine, va detto che spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, così come la CTR ha fatto nel caso di specie (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004);
2. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso nonostante la regolare costituzione dell’Agenzia delle entrate;
2.1. il motivo è infondato per le ragioni che seguono;
2.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. S.U. n. 299 del 10/01/2020);
2.3. ne consegue che ha errato la CTR a non tenere conto del fatto che la nullità (e non già l’inesistenza) della notificazione non sia stata sanata dalla costituzione dell’Agenzia delle entrate;
2.4. tuttavia, il motivo va ugualmente rigettato in ragione del fatto che la sanatoria della nullità non esclude la inammissibilità del ricorso in primo grado: l’assenza dei poteri certificativi dell’agente notificatore impedisce di verificare la tempestività dell’impugnazione dell’avviso di accertamento (cfr., da ultimo, Cass. n. 19019 del 06/07/2021), tempestività oggetto di rilievo officioso in ogni stato e grado del procedimento;
3. in conclusione, il ricorso va rigettato:
3.1. la peculiarità delle questioni trattate, oggetto di recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio;
3.2. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021