LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4465/2018 proposto da:
TENUTA DI BIBBIANO SOCIETA’ AGRICOLA s.r.l. In persona del suo rappresentante legale pro tempore, con sede legale in *****, elettivamente domiciliata in Roma via di Santa Teresa 23 presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Pietrosanti che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giovanni Dirindelli del foro di Siena;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI (SI), in persona del suo legale rappresentante sindaco pro tempore;
– intimato –
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore quale successore universale della società Equitalia servizi di riscossione s.p.a..
– intimata –
avverso la sentenza n. 1619/2917 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata il 26/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. Rita RUSSO.
RILEVATO
Che:
La società contribuente ha impugnato La cartella di pagamento relativa alla imposta Tarsu per l’anno 2012 deducendo l’illegittimità della cartella per omessa notifica di precedenti avvisi di accertamento e comunque la non esigibilità della somma. Il ricorso della contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado. La società ha proposto appello richiamando i motivi dedotti in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l’appello.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a tre motivi.
Non si sono costituite le parti intimate.
Fissata l’udienza camerale di trattazione, la parte ricorrente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso esponendo che:
1)- in data 13 giugno 2019, tra la società ricorrente nonché l’ente impositore è intervenuto un accordo globale riguardo, nello specifico, anche la reclamata “T.A.R.S.U.” per il periodo d’imposta 2011 oggetto di questo contenzioso (pagg. 2-4 della predetta transazione);
2) – pertanto non vi è più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio instaurato dalla predetta società contribuente attesa la predetta transazione;
3) – alla data odierna, le controparti non risultano costituite in questo giudizio di legittimità ragion per cui non appare necessaria l’incombenza di cui all’art. 390 c.p.c., comma 3".
E’ stato allegato l’atto di transazione.
In considerazione dell’intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306,390 e 391 c.p.c.; nulla sulle spese, in difetto di costituzione delle controparti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
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