LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10284/2018 proposto da:
TENUTA DI BIBBIANO SOCIETA’ AGRICOLA s.r.l. In persona del suo rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Castellina in *****, elettivamente domiciliata in Roma via di Santa Teresa 23 presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Pietrosanti che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giovanni Dirindelli del foro di Siena;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI (SI), In persona del suo legale rappresentante sindaco pro tempore;
– intimato –
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore quale successore universale della società Equitalia servizi di riscossione s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1988/2017 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata il 20/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. Rita RUSSO.
RILEVATO
Che:
La società contribuente ha impugnato La cartella di pagamento relativa alla imposta Tarsu per l’anno 2011 deducendo l’illegittimità della cartella per omessa notifica di precedenti avvisi di accertamento e comunque la non esigibilità della somma. Il ricorso della contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado. La società ha proposto appello richiamando i motivi dedotti in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l’appello.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a tre motivi.
Non si sono costituite le parti intimate.
Fissata l’udienza camerale di trattazione, la parte ricorrente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso esponendo che:
” 1) – in data 13 giugno 2019, tra la società ricorrente nonché l’ente impositore è intervenuto un accordo globale riguardo, nello specifico, anche la reclamata “T.A.R.S.U.” per il periodo d’imposta 2011 oggetto di questo contenzioso (pagg. 2-4 della predetta transazione);
2) – pertanto non vi è più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio instaurato dalla predetta società contribuente attesa la predetta transazione;
3) – alla data odierna, le controparti non risultano costituite in questo giudizio di legittimità ragion per cui non appare necessaria l’incombenza di cui all’art. 390 c.p.c., comma 3";
E’ stato allegato l’atto di transazione.
In considerazione dell’intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306,390 e 391 c.p.c.; nulla sulle spese, in difetto di costituzione delle controparti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021
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