Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36016 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10284/2018 proposto da:

TENUTA DI BIBBIANO SOCIETA’ AGRICOLA s.r.l. In persona del suo rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Castellina in *****, elettivamente domiciliata in Roma via di Santa Teresa 23 presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Pietrosanti che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giovanni Dirindelli del foro di Siena;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI (SI), In persona del suo legale rappresentante sindaco pro tempore;

– intimato –

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore quale successore universale della società Equitalia servizi di riscossione s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1988/2017 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. Rita RUSSO.

RILEVATO

Che:

La società contribuente ha impugnato La cartella di pagamento relativa alla imposta Tarsu per l’anno 2011 deducendo l’illegittimità della cartella per omessa notifica di precedenti avvisi di accertamento e comunque la non esigibilità della somma. Il ricorso della contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado. La società ha proposto appello richiamando i motivi dedotti in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l’appello.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a tre motivi.

Non si sono costituite le parti intimate.

Fissata l’udienza camerale di trattazione, la parte ricorrente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso esponendo che:

” 1) – in data 13 giugno 2019, tra la società ricorrente nonché l’ente impositore è intervenuto un accordo globale riguardo, nello specifico, anche la reclamata “T.A.R.S.U.” per il periodo d’imposta 2011 oggetto di questo contenzioso (pagg. 2-4 della predetta transazione);

2) – pertanto non vi è più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio instaurato dalla predetta società contribuente attesa la predetta transazione;

3) – alla data odierna, le controparti non risultano costituite in questo giudizio di legittimità ragion per cui non appare necessaria l’incombenza di cui all’art. 390 c.p.c., comma 3";

E’ stato allegato l’atto di transazione.

In considerazione dell’intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306,390 e 391 c.p.c.; nulla sulle spese, in difetto di costituzione delle controparti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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