LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 117078/2015 R.G. proposto da:
G.G., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Grassi, presso cui elettivamente domicilia in Giarre al corso Italia n. 147;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
E Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Catania, in persona del direttore p.t., e Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 3861/34/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata in data 10 dicembre 2014, depositata in data 15 dicembre 2014 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.
RILEVATO
che:
G.G. ricorre con due motivi avverso l’Agenzia delle entrate, sede centrale, l’Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Catania, e la Riscossione Sicilia S.p.A., per la cassazione della sentenza n. 3861/34/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata in data 10 dicembre 2014, depositata in data 15 dicembre 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia concernente l’impugnativa dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, notificata in data 15/4/2005 ed emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per omessi versamenti Irpef, Irap, Addizionale comunale ed accessori di legge, per l’anno di imposta 2000;
con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che i provvedimenti di sospensione invocati dal contribuente attenevano a pagamenti da effettuare nel periodo compreso dal 29.10.2002 al 15.12.2005, per cui la fattispecie in causa non rientrava nella previsione normativa del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, art. 4, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286;
né al caso di specie era applicabile il disposto normativo della L. n. 296 del 2006, comma 1011, che consentiva, ai soggetti destinatari dell’ordinanza del P.C.M. 10 giugno 2005, n. 3442, interessati alla proroga dei termini, di definire la propria posizione entro il 30 giugno 2008, relativamente ad adempimenti e versamenti, in quanto la questione controversa atteneva all’iscrizione a ruolo di tributi dovuti per il periodo d’imposta 2000;
a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 375, u.c., e dell’art. 380 bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria telematica.
CONSIDERATO
che:
preliminarmente deve rilevarsi che non si ravvisa alcuna lesione del litisconsorzio processuale nei confronti della Riscossione Sicilia S.p.A., a cui risulta notificato il ricorso;
con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1; comma 1011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;
il ricorrente deduce che il comune di Giarre era stato inserito, in data 17/6/2005, fra i tredici comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2002 con apposita ordinanza 10 giugno 2005, N. 3442 in G.U. N. 139 del 17/6/2005, usufruendo così delle agevolazioni previste dal D.L. 4 novembre 2002, n. 245, conv. dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286, art. 4, richiamate dal D. 17 maggio 2005, in G.U. 23 maggio 2005, N. 118 (sospensione di tutti gli adempimenti e obblighi tributari, compreso il pagamento dei tributi contenuti nella suddetta cartella di pagamento n. ***** di Euro 11.160,52);
successivamente, per effetto della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, fu consentito ai residenti nei tredici comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alla sopraindicata ordinanza di poter corrispondere l’ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale e interessi, diminuito del 50%, nei modi e termini di cui al D. 12 maggio 2005, art. 1, comma 2, in G.U. 23 maggio 2005, n. 118; secondo il ricorrente, dunque, la sospensione di tutti i pagamenti tributari per il periodo dal 29/10/2002 al 30/6/2008 ed il successivo abbattimento del 50%, con apposita rateizzazione, spetta a tutti i cittadini residenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui all’ordinanza P.C.M. 10 giugno 2005, N. 3442;
pertanto, la cartella di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 13/4/2005, durante il periodo di sospensione, rientrerebbe nelle agevolazioni sopraindicate, a nulla rilevando la competenza del tributo iscritto a ruolo (anno 2000);
nel caso di specie, il ricorrente deduce, inoltre, di aver presentato la richiesta del pagamento agevolato il 28/6/2007, come da apposita istanza Protocollo N. ***** alla Agenzia Entrate Ai Giarre, e di aver provveduto al pagamento, con l’abbattimento del 50% ed apposita rateizzazione, di quanto dovuto a seguito della notifica della cartella di pagamento durante il periodo di sospensione (dal 29/10/2002 al 30/6/2008);
con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti;
in particolare, la C.t.r. avrebbe omesso di considerare la fruizione delle agevolazioni previste per i soggetti residenti nei 13 comuni della provincia di Catania colpiti da eventi calamitosi, sismici e vulcanici, che prevedeva il pagamento di tutti i tributi e contributi notificati nel periodo di sospensione dal 29/10/2002 al 30/6/2008, senza alcun riferimento all’anno di competenza del tributo (nella specie l’anno 2000);
inoltre, il ricorrente denunzia l’omesso esame di un “punto” decisivo della controversia, a suo dire non esaminato né in primo, né in secondo grado di giudizio, relativo alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25, sulla decadenza dell’iscrizione a ruolo;
il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo;
secondo la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente, non contestata dall’Agenzia delle entrate, il comune di Giarre è stato inserito nell’elenco dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2002 ricollegati all’attività vulcanica dell’Etna con ordinanza 10 giugno 2005, N. 3442 in G.U. 17 giugno 2005, N. 139;
secondo il ricorrente, dunque, la sospensione di tutti i pagamenti tributari per il periodo dal 29/10/2002 al 30/6/2008 ed il successivo abbattimento del 50%, con apposita rateizzazione, spetterebbe a tutti i cittadini che, all’epoca degli eventi calamitosi, erano residenti nei comuni colpiti, indipendentemente dall’anno di riferimento del tributo;
sul punto, preliminarmente, deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità della doglianza, perché avanzata per la prima volta durante il giudizio di appello, in quanto risulta dalla sentenza impugnata che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato nella segreteria della C.t.p. di Catania il 21 giugno del 2005;
tuttavia, dagli atti non risulta quando il ricorso sia stato notificato, determinando la pendenza del giudizio di primo grado, né l’Agenzia delle entrate lo specifica;
pertanto, attesa l’incertezza sulla data di notifica del ricorso, avvenuta per legge prima del suo deposito, e rilevato il breve lasso di tempo tra l’inserimento del comune di Giarre tra quelli aventi diritto all’agevolazione ed il deposito del ricorso di primo grado, non vi sono elementi per ritenere che la notifica sia avvenuta dopo l’inserimento del comune di Giarre tra quelli aventi diritto alle agevolazioni, di cui all’ordinanza del 10 giugno 2005, N. 3442 in G.U. 17 giugno 2005, N. 139;
passando al merito, il ricorrente ricollega l’applicabilità della sospensione e del successivo abbattimento del 50% a tutti i pagamenti tributari dovuti nel periodo dal 29/10/2002 al 30/6/2008 dai soggetti residenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, di cui all’ordinanza P.C.M. 10/6/2005 N. 3442, a nulla rilevando la competenza del tributo iscritto a ruolo (anno 2000);
in realtà, come questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17634 del 05/07/2018), l’applicabilità dell’agevolazione invocata dal ricorrente deve ricollegarsi all’epoca in cui il contribuente avrebbe dovuto effettuare il versamento delle imposte richieste con la cartella, senza che abbia alcun rilievo il riferimento all’anno di competenza del tributo;
una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la ratio legis, che è quella di consentire ai contribuenti residenti in zone colpite da eventi calamitosi di differire gli adempimenti fiscali, anche relativi ad anni precedenti, per concentrare le proprie risorse economiche nelle attività di ricostruzione;
va ribadito, pertanto, che, in tema di agevolazioni tributarie per il verificarsi di eventi calamitosi, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ai sensi del combinato disposto del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 286, della L. 27 luglio 2000, art. 9, comma 2, si applica a tutti gli adempimenti e versamenti tributari dovuti durante il periodo di sospensione, alla stregua di una interpretazione letterale, logica e costituzionalmente orientata della norma, tenuto conto della sua ratio, che è quella di favorire i contribuenti interessati da eventi eccezionali o imprevedibili, e della tipologia di agevolazioni da essa previste (cfr., in tema di rate di condono, Cass. n. 1074 del 2014; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16556 del 05/07/2017);
per tutto quanto fin qui detto, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo;
la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso introduttivo del contribuente va accolto;
sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente;
compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021