Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36018 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO A. M. – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6709 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– ricorrente –

contro

s.r.l. Azzurro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Maurizio Villani, presso lo studio del quale in Lecce, alla via Cavour, n. 56, elettivamente si domicilia;

– controricorrente e ricorrente in via incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sede staccata di Lecce, n. 213/23/12, depositata in data 18 settembre 2013;

udita la relazione resa nella camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

RILEVATO

che:

– per l’anno d’imposta 2005 l’Agenzia delle entrate ha contestato alla società l’erronea applicazione ad operazioni di acquisto e di successiva rivendita di oggetti d’oro, definiti dalla contribuente come rottami auriferi, del regime d’inversione contabile, in luogo di quello del margine per i beni d’occasione;

– l’impugnazione dell’avviso non ha avuto successo in primo grado, ma il giudice d’appello, pur riconoscendo che la società avrebbe dovuto cedere i preziosi applicando il regime del margine e non già quello dell’inversione contabile, ha escluso che vi fosse la prova dell’evasione d’imposta, sicché ha stabilito che l’accertamento ha valore nei limiti delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9-bis, terzo periodo, ossia del 3% dell’imposta irregolarmente assolta;

– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui la contribuente replica con controricorso e ricorso incidentale, strutturato in tre motivi.

CONSIDERATO

che:

– la contribuente ha documentato di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, a norma del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 e art. 7, comma 2, lett. b), e comma 3, conv., con mod., con L. 17 dicembre 2018, n. 136;

– l’Agenzia ha aderito alla definizione;

– il perfezionamento della procedura comporta l’estinzione del processo, mentre le spese restano a carico di chi le ha sostenute.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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