Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3602 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Bianca Margerita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19582-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.B.G. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 42 presso la GNOSIS FORENSE SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2244/2015 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA, depositata il 05/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 2244/23/2015 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, in controversia riguardante l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. ***** emesso nei confronti della società I.B.G. S.p.A., con cui veniva accertato, con riferimento all’anno 2009, un maggior reddito di impresa ai fini IRES, IRAP e IVA.

I.G.B. S.p.A., con nota del *****, ha comunicato di avere provveduto a definire la posizione oggetto del procedimento a mezzo di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11. La società contribuente ha, altresì, concluso chiedendo che venga dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

CONSIDERATO

che:

– La società contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modifiche dalla L. n. 96 del 2017, allegando la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di *****) in ordine alla regolarità della definizione agevolata.

– L’Agenzia delle Entrate con nota del ***** ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza di definizione agevolata.

– Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, stabilisce che: “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per le notificazioni degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definitone della lite e richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del procedimento estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

– Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2018. Inoltre, la società contribuente e l’Agenzia delle Entrate hanno chiesto una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, riferendo che la Direzione Provinciale di Caserta ha comunicato il perfezionamento della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

– In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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