Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36020 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25150/2015 R.G. proposto da:

Finint Revalue s.p.a. (già Sogepim Real Estate s.p.a.), in qualità

di procuratrice della Società Monte dei Paschi di Siena Leasing

& Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Ibello e dell’Avv. Enrico Volpetti, con domicilio eletto in Roma, via Germanico n. 109, presso lo studio del secondo, giusta procura speciale a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate e del Territorio, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis.

– intimata –

avverso la sentenza n. 1678/39/15 della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata il 19/03/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021 dal Consigliere Oronzo De Masi.

RITENUTO

Che:

La Società Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese s.p.a. (di seguito, Società) impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, una maggior somma rispetto a quella autoliquidata, in relazione all’atto di compravendita a rogito del notaio C. in data *****, registrato il *****, per effetto della rettifica del valore di un Fabbricato industriale, dell’appartamento del custode e di una Tettoia, censiti in Catasto nel Comune di *****, nonché dell’area scoperta, bene comune ai primi due cespiti, censito nel Catasto Terreni del predetto Comune.

La CTP di Latina respingeva il ricorso e avverso tale decisione la società contribuente proponeva appello deducendo, tra l’altro, che le rendite catastali indicate nell’atto di compravendita non tenevano conto dello stato dei fabbricati alla data del trasferimento della proprietà e, pertanto, dovevano considerarsi errate, che essa parte acquirente, divenuta intestataria della partita catastale, aveva successivamente richiesto la rettifica al Catasto Fabbricati del Comune di *****, così ottenendo la rideterminazione della rendita catastale.

La CTR del Lazio ha respinto l’appello e confermato la prima decisione, sul accertamento sul rilievo, in estrema sintesi, che “la variazione di classamento richiesta dalla parte contribuente in data 15/02/2021, in relazione alla fusione, ampliamento, diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazioni” non assume rilievo, ai fini della decisione, avendo semmai “le risultanze catastali (…) efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali”.

Ricorre per cassazione la contribuente, con quattro motivi di ricorso; l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere ritenuto la CTR applicabile il principio di retroattività della nuova rendita, che ha corretto gli errori di cui la rendita originariamente attribuita agli immobili era affetta.

Con il secondo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver considerato la CTR che il parametro di riferimento sulla base del quale può essere operata dall’Ufficio la rettifica di valore è il valore venale indicato nell’atto di trasferimento, delibando la correttezza della rettifica catastale ed omettendo di prendere in considerazione altri residuali parametri normativi.

Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR motivato, in conformità dello schema di cui all’art. 132 c.p.c., sulla dedotta retroattività della nuova rendita catastale.

Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR motivato sulla possibilità di una valutazione del compendio immobiliare trasferito applicando il metodo automatico sulla nuova rendita attribuita.

Le censura, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono palesemente infondate e non meritano accoglimento.

In buona sostanza, la società contribuente deduce che la retrodatazione della rendita attribuita, attraverso procedura DOCFA avviata il 15/2/2021, ovvero dopo la stipula dell’atto di compravendita, si imporrebbe perché, nel caso di specie, la rendita in precedenza attribuita dipendeva da un errore, atteso lo stato dei fabbricati alla data del trasferimento della proprietà.

E’ principio costantemente affermato da questa Corte, in tema di catasto dei fabbricati, “che la proposta di rendita secondo la procedura cosiddetta DOCFA, ex D.M. 19 aprile 1994, n. 701, al pari della dichiarazione dei redditi, non ha natura di atto negoziale e dispositivo ma reca una mera dichiarazione di scienza e di giudizio che costituisce l’atto iniziale di un procedimento amministrativo di tipo cooperativo per la classificazione degli immobili e le rendite da questi prodotte. Siccome il procedimento di classamento è di tipo accertativo, mirando a far chiarezza sul valore economico del bene in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi di imposta, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di modificare, senza alcun limite temporale, la rendita proposta all’UTE, quando la situazione di fatto o di diritto “ah origine” denunziata non sia veritiera.” (Cass. n. 34001/2019, 3001/2015, 19379/2008).

E poiché non può essere disconosciuta ad ogni titolare di immobile la facoltà di chiedere una diversa classificazione catastale, e quindi l’attribuzione di una diversa rendita del bene, senza alcuna preclusione temporale o cristallizzazione della rendita già attribuita, del tutto legittimamente la Società ha sollecitato “la variazione di classamento richiesta dalla parte contribuente in data 15/02/2021, in relazione alla fusione, ampliamento, diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazioni”, come ben evidenziato (a prescindere dalla pertinenza del richiamo alla disciplina dei tributi locali) nella sentenza del giudice di appello, L’Amministrazione finanziaria, nell’esercizio del suo potere di controllo, ha ritenuto di accogliere la proposta e questa decisione presuppone una valutazione dell’effettiva sussistenza delle mutate condizioni denunciate, lo stato dell’edificio e la eventuale non rispondenza dell’immobile alla precedente classificazione.

Tanto, tuttavia, non significa affatto che l’Amministrazione abbia riconosciuto e corretto propri errori e, del resto, neppure la contribuente deduce che la precedente DOCFA fosse ab origine affetta da errori, ma solo che “le rendite catastali indicate nell’atto di compravendita erano rendite che non tenevano conto dello stato dei fabbricati alla data del 04/12/2009 e pertanto considerate rendite presunte”, per cui la prospettata retroattività della (nuova) rendita non trova alcuna base giuridica.

Ciò non di meno la società contribuente sostiene che l’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, se ritiene che gli immobili ceduti abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato o al corrispettivo pattuito, nel procedere alla rettifica e alla conseguente liquidazione delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, a tal fine, ha “riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni” (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3).

Questa Corte ha affermato che l’predetti criteri di valutazione sono assolutamente pariordinati per cui nulla autorizza a ritenere il terzo residuale e subordinato alla oggettiva impossibilità di ricorrere ai parametri oggettivi di cui ai precedenti criteri (Cass. n. 18103/2021, n. 4621/2006), e che “l’avviso di rettifica del valore dichiarato può fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su “altri elementi di valutazione” ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, tra i quali rientra la rendita catastale moltiplicata e rivalutata, criterio, quest’ultimo, indicato dal legislatore quale discrimine obiettivo ed automatico, su opzione del contribuente, della ammissibilità della suddetta attività accertativa” (Cass. n. 29143/2018).

Nella specie, la CTR del Lazio, in linea con la richiamata giurisprudenza di legittimità, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto del tutto legittimo l’avviso di rettifica in contestazione, con il quale l’Ufficio aveva basato il calcolo del valore immobiliare, ai fini della determinazione della base imponibile, “in assenza di documentazione utile (…) sull’unico dato obiettivo a disposizione, e cioè sulle rendite catastali riportate nell’atto pubblico di compravendita, confermate dalla visura storica dell’immobile alla data del 4/12/2009”, ancorché le stese siano state poi riviste al ribasso.

Il resto non può che concernere il merito della valutazione, vale a dire, un aspetto tipicamente rientrante nella delibazione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, e qui per vero censurato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attraverso il mero richiamo ai valori OMI (intesi inferiori addirittura al prezzo pattuito) che, com’e’ noto, integrano una presunzione semplice di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, che non impedisce al giudice di basare il proprio convincimento su un unico elemento, il quale non può però essere dato unicamente dalle predette quotazioni, che non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri, e non rappresentano un “fatto decisivo” (Cass. n. 24550/2020, n. 21813/2018).

Non v’e’ luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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