Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.36024 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20470/2020 R.G. proposto da:

K.E.Y.E., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato Guido Ernesto Maria Savio, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano depositato il 2/6/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/10/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto depositato il 2 giugno 2020, rigettava il ricorso proposto da K.E.Y.E., cittadina della Costa d’Avorio, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonché del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse – la non credibilità del racconto della migrante (la quale aveva dichiarato di essersi allontanata dal paese di origine temendo per la sua incolumità, dato che si era rifiutata di sottostare a un matrimonio forzato) e, di conseguenza, riteneva che la stessa non corresse il rischio di subire un trattamento inumano o degradante in caso di rimpatrio.

Reputava, inoltre, che l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo della migrante potesse essere valutata, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, solo all’interno di una puntuale indagine comparativa con le condizioni del paese di origine, dovendosi perciò verificare anche se l’allontanamento fosse stato provocato dalla violazione o dall’impedimento dell’esercizio dei diritti umani inalienabili.

Escludeva, in questa prospettiva di indagine, che potesse essere riconosciuta alla richiedente asilo quest’ultima forma di protezione, dato che non erano stati dedotti particolari e sufficienti elementi per ritenere che la K., in caso di rimpatrio, si sarebbe trovata in una simile condizione di particolare vulnerabilità.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso K.E.Y.E. prospettando due motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, artt. 7 e 14, in quanto il Tribunale ha effettuato la valutazione di non credibilità appiattendosi sulle motivazioni già fornite dalla commissione territoriale e definendo vaghe e generiche, in maniera apodittica, le dichiarazioni della migrante.

Il giudizio di non credibilità, inoltre, è stato compiuto senza disporre una nuova audizione allo scopo di sottoporre alla K. in quella sede domande specifiche sui profili del racconto ritenuti vaghi.

4. Il motivo è inammissibile.

La valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019).

Il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dalla migrante in sede amministrativa, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c), appena citato – che il racconto offerto dalla K. non solo non era stato adeguatamente circostanziato, ma risultava in contraddizione con le informazioni internazionali disponibili pertinenti al suo caso (dato che i matrimoni forzati riguardavano di norma giovani donne con bassa scolarizzazione provenienti da aree rurali e di etnia *****, mentre la richiedente asilo aveva rappresentato un elevato livello culturale, viveva nella capitale e, soprattutto, aveva ventisette anni) Una volta constatato come la valutazione di credibilità delle dichiarazioni della migrante sia il risultato di una decisione compiuta alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sufficiente aggiungere che la stessa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in questa sede solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Si deve, invece, escludere l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura e interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dalla richiedente asilo, nel senso proposto in ricorso, trattandosi di censura attinente al merito; censure di questo tipo si riducono, infatti, all’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019).

Occorre, infine, osservare che la procedimentalizzazione legale della decisione in ordine all’affidabilità delle dichiarazioni del migrante, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non prevede l’obbligo di una sua audizione in presenza di contraddizioni, incongruenze o assenza di dettagli all’interno del racconto e quale condizione per la valorizzazione di queste circostanze in termini di inattendibilità.

Al contrario la norma stabilisce che il giudice possa direttamente valutare l’affidabilità delle dichiarazioni del migrante tenendo conto della loro coerenza e plausibilità, della mancanza di contraddizioni con informazioni generali e specifiche pertinenti al caso che siano disponibili (lett. c) e dei riscontri effettuati (lett. e).

5. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e art. 5 T.U.I.: il diniego della protezione umanitaria è stato fatto derivare – in tesi di parte ricorrente – dalla ritenuta non credibilità del racconto, senza una valutazione autonoma delle diverse circostanze concretizzanti una situazione di vulnerabilità ed omettendo di effettuare un’adeguata valutazione comparativa fra le condizioni del rimpatrio e le opportunità di vita in Italia.

6. Il motivo è fondato.

Il Tribunale, pur non facendo alcun riferimento alla credibilità della richiedente asilo al fine di valutare la possibilità di riconoscere la protezione umanitaria, ha sostenuto, nell’effettuare il giudizio di comparazione fra la situazione di inserimento raggiunta nel paese di accoglienza e la condizione di vita da cui la migrante si era allontanata, che il suo inserimento sociale e lavorativo di per sé non era sufficiente a riconoscere la forma residuale di protezione, dovendo essere accompagnato da una situazione di vulnerabilità “sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili”.

Sotto quest’ultimo profilo, però, non vi erano particolari e sufficienti elementi idonei a lasciar ritenere che la migrante, in caso di rientro nel paese di origine, si sarebbe trovata in uno stato di particolare vulnerabilità, sicché la domanda non poteva che essere rigettata.

Ora, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in base alla normativa del T.U.I. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, occorre operare – secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 24413/2021) – una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia.

Questa valutazione comparativa deve essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano.

Se situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia, allo stesso modo sussiste un serio motivo di carattere umanitario anche quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il rimpatrio renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU.

Pertanto il Tribunale, dopo aver registrato la natura delle attività formative svolte dalla richiedente asilo (“documentate a mezzo dell’attestato di partecipazione al corso di ausiliario socio-assistenziale”; pag. 9) e delle sue attività lavorative (“documentate mediante il deposito del contratto di lavoro e dei cedolini paga”) nonché “la notevole capacità dell’interessata di utilizzare gli strumenti messi a sua disposizione dal sistema di accoglienza”, piuttosto che preoccuparsi di verificare se il rimpatrio avrebbe compromesso i diritti fondamentali inviolabili della K. doveva invece valutare, innanzitutto, se simili circostanze dimostrassero il raggiungimento di un apprezzabile livello di integrazione in Italia e, in seguito, se il ritorno nel paese d’origine avrebbe potuto rendere probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare in maniera tale da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU.

7. Sul punto il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Milano, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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