LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6570/2015 R.G. proposto da:
Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., in persona dei legali rappresentantipro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Mario Nuzzo, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Vincenzo Mariconda, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ITC s.p.a. in A.S.;
– intimata –
avverso il decreto del Tribunale di Isernia depositato l’11/2/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/10/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di ITC s.p.a. non ammetteva al passivo il credito vantato da Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., per la sua quota di partecipazione, in relazione a un finanziamento concesso in pool a IT Holding s.p.a. e garantito da ITC s.p.a..
2. Il Tribunale di Isernia rigettava l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta dalla Banca Popolare di Milano contro il provvedimento, ritenendo che l’opponente non fosse legittimata ad insinuarsi al passivo per il titolo dedotto, perché i finanziatori avevano individuato nella banca capofila il mandatario munito del potere di manifestare per gli altri la volontà comune, compresa quella di agire per la riscossione del credito relativo al finanziamento.
La convenzione interbancaria, al cui interno si dava atto che la compagine finanziata aveva conferito mandato “congiuntamente” agli arrengers e ai finanziatori, induceva peraltro a ritenere che l’obbligazione garantita da ITC s.p.a. avesse natura di obbligazione indivisibile.
3. La Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto dell’opposizione, depositato in data 11 febbraio 2015, al fine di far valere un unico motivo di impugnazione.
L’intimata ITC s.p.a. in a.s. non ha svolto difese.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 c.p.c., sollecitando l’accoglimento del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
4. Il motivo di ricorso proposto denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1362,1363,1366 e 1367 c.c., nonché il difetto di motivazione del decreto impugnato: il Tribunale, nel ravvisare la legittimazione attiva alla riscossione del credito relativo al finanziamento erogato in pool soltanto in capo a San Paolo IMI s.p.a., in qualità di agente e mandataria, ha erroneamente ritenuto – in tesi di parte ricorrente – che l’utilizzo dell’avverbio “congiuntamente” all’interno della convenzione interbancaria attestasse l’esistenza di un’obbligazione indivisibile ad attuazione congiunta.
Una simile espressione non giustificava la qualificazione compiuta dal collegio di merito, dato che il contenuto dell’accordo (così come specificato ai punti 2.2 e 2.3), nell’escludere l’esistenza di un obbligo di solidarietà fra i finanziatori iniziali, induceva, invece, a ravvisare l’esistenza di obbligazione divisibile ad attuazione parziaria.
Nell’ambito di una obbligazione divisibile, al cui interno ciascuna delle parti era titolare pro quota del diritto, ogni istituto di credito conservava il potere di agire per l’attuazione parziaria del medesimo.
Il Tribunale – prosegue la ricorrente – ha altresì confuso un’obbligazione complessa con un’obbligazione collettiva, poiché dal significato letterale delle clausole dei contratti collegati e dal contesto delle pattuizioni si evinceva la volontà delle banche partecipanti di rimanere dominae dell’operazione per la porzione di loro competenza. Il provvedimento impugnato risulta affetto – conclude la ricorrente anche da un vizio di motivazione a proposito della legittimazione esclusiva della capofila, in mancanza dell’attribuzione espressa a quest’ultima della facoltà di gestire l’intero credito vantato nei confronti del soggetto finanziato in caso di un suo stato di crisi o di insolvenza.
5. Il motivo è fondato.
5.1 Il Tribunale ha rilevato che fra le tre banche (San Paolo IMI, Efibanca e Pop. Mi.) a cui IT Holding s.p.a. si era rivolta per strutturare e stipulare il finanziamento era intervenuta una convenzione interbancaria con cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1704 c.c., le finanziatrici avevano conferito mandato irrevocabile, con rappresentanza attiva e passiva, sostanziale e processuale, a San Paolo IMI s.p.a., la quale, in veste di banca agente, era stata individuata come mandataria munita del potere di manifestare per gli altri membri del pool la volontà comune, compresa quella di agire per la riscossione del credito relativo al finanziamento.
In particolare il collegio di merito, richiamate alcune clausole contrattuali (art. 1: l’agente è definito come colui che “agisce in qualità di agente dei finanziatori al fine di esercitare ed osservare, per conto dei finanziatori, i diritti e gli obblighi di titolarità degli ovvero assunti dagli stessi ai sensi del contratto…”; art. 17.1.1: l’agente è nominato mandatario dei finanziatori affinché agisca, ai sensi ed in relazione alla documentazione finanziaria, esercitando per loro conto ed interesse ogni diritto ad essi spettante; art. 13.3.2: l’agente eserciterà la facoltà di recesso in nome e per conto dei finanziatori), ne ha tratto il convincimento che il pool era stato costituito come un’unica entità, senza possibilità per le banche finanziatrici di agire disgiuntamente e di intrattenere autonomi rapporti con la compagine finanziata.
Il fatto poi che IT Holding s.p.a. avesse conferito mandato “congiuntamente” agli arrenges e ai finanziatori induceva a ritenere che l’obbligazione fosse indivisibile.
5.2 Il collegio di merito, nel procedere all’interpretazione del tenore dei negozi che erano portati alla sua attenzione in base ai criteri legali di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., doveva considerare, tenendo sempre presente lo scopo pratico che le parti avevano inteso realizzare con la stipulazione del contratto, che le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto nonché dal comportamento tenuto dalle parti anche dopo la conclusione dello stesso (Cass. 21840/2019).
E perché l’approccio esegetico segua effettivamente il metodo interpretativo sistematico e teleologico previsto dalle norme in discorso è necessario che il coordinamento delle varie clausole contrattuali avvenga anche quando parrebbe sufficiente il solo criterio letterale.
Il che significa che il giudice, per rimanere fedele al principio enunciato dall’art. 1363 c.c., non può arrestarsi ad una considerazione “atomistica” delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, poiché anche questo significato va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (Cass. 2267/2018, Cass. 8876/2006).
5.3 Il vizio che affligge il provvedimento impugnato è costituito proprio da un ripetuto approccio atomistico al testo da interpretare, secondo una metodologia che ha valorizzato singole clausole o parole senza curarsi di ricondurre ad armonica unità e concordanza, come stabilito dall’art. 1363 c.c., il tenore dell’intero impianto negoziale.
Più precisamente il collegio dell’opposizione ha inteso valorizzare il mandato con rappresentanza (qualificato come irrevocabile) che era stato conferito dai finanziatori alla capofila agli artt. 1 e 17 del contratto di finanziamento al fine di evincerne “una implicita volontà” di escludere che i finanziatori “potessero intrattenere autonomi rapporti con il prenditore ovvero assumere iniziative di esercizio dei diritti connessi al contratto individuale”.
Nel fare ciò, tuttavia, non si è preoccupato di fare alcun riferimento né alla clausola 3.1 della convenzione interbancaria (“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1704 c.c., i finanziatori conferiscono all’agente che accetta mandato irrevocabile con rappresentanza attiva e passiva, sostanziale e processuale, in relazione all’esecuzione e gestione per loro conto ed in loro nome degli atti esplicitamente previsti nella presente convenzione, nel contratto di finanziamento e nella documentazione finanziaria”), né alla clausola 5.2 (“fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6.2 iii, l’agente non è autorizzato ad agire per conto dei finanziatori in alcun procedimento legale o arbitrale relativo alla documentazione finanziaria, senza prima aver ottenuto il consenso dei finanziatori”), né alla clausola 7.1 (la quale, pur prevedendo che ciascuno dei finanziatori era tenuto “ad astenersi dall’intraprendere azioni individuali”, stabiliva espressamente che restava fermo, tuttavia, che “nel caso in cui uno dei finanziatori decida di intraprendere azioni individuali… nei confronti di ITH.. il beneficio derivante da tale azione o iniziativa… sarà ripartito pro quota fra tutti i finanziatori in proporzione alla propria quota di partecipazione”) al fine di ricondurre ad armonia la volontà implicitamente evinta dall’analisi di alcune clausole contrattuali con pattuizioni che, invece, esplicitamente escludevano l’autorizzazione della capofila ad agire in sede giudiziale per conto dei finanziatori senza il loro preventivo consenso e disciplinavano gli effetti di iniziative individuali di questi ultimi.
5.4 Analogo erroneo approccio al tenore del negozio da interpretare è stato compiuto dal collegio dell’opposizione laddove ha ritenuto di poter stabilire la natura indivisibile dell’obbligazione dal mero apprezzamento dell’avverbio “congiuntamente” utilizzato nelle premesse della convenzione interbancaria.
Una simile valutazione è stata compiuta senza tenere in alcun conto il tenore delle successive clausole 2.2 (“in conformità all’art. 2.3 (“assenza di solidarietà fra i finanziatori”) del contratto di finanziamento, fra finanziatori iniziali non sussiste alcun obbligo di solidarietà e gli obblighi derivanti dalla presente convenzione sono assunti dagli stessi in proporzione alle rispettive quote di partecipazione..”) e 2.3, che escludevano espressamente l’esistenza di un vincolo di solidarietà fra i finanziatori, così come della clausola 3.1, a mente della quale gli effetti di ogni atto compiuto dall’agente si producono direttamente e pro quota a favore e a carico di ciascun finanziatore in proporzione alla rispettiva quota.
Si tratta, anche in questo caso, di un’interpretazione che, focalizzandosi su un unico termine contenuto all’interno del contratto, trascura di applicare la regola fissata dall’art. 1363 c.c., secondo cui, nell’interpretazione dei contratti, occorre procedere, in una prospettiva ben più ampia, a coordinare le varie clausole e a interpretarle complessivamente le une a mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dall’intero negozio.
6. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa al giudice di merito, il quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Isernia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021