LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 8983/2015 R.G. proposto da:
Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in nome e per conto di BNP Paribas S.A. – succursale Italia, nella qualità di servicer della medesima BNP Paribas s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Val Gardena n. 3, presso lo studio dell’Avvocato Lucio De Angelis, rappresentata e difesa dall’Avvocato Vittorio Balestrazzi, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** S.p.a., in persona del curatore Avv. M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Garigliano n. 11, presso lo studio dell’Avvocato Nicola Maione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Liguori, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1298/2015 del Tribunale di Palermo depositato il 25/2/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/10/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. Il giudice delegato al fallimento di ***** s.p.a. – fra l’altro e per quanto qui di interesse – ammetteva al passivo della procedura il credito (di Euro 315.954,91) vantato da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in nome e per conto di BNP Paribas s.a., per rate insolute relative a un contratto di finanziamento fondiario del 1 luglio 2011, assegnandogli però collocazione chirografaria.
2. Il Tribunale di Palermo, nel rigettare su questo punto l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta da B.N.L. s.p.a., rilevava che la creditrice non aveva documentato che la costituzione di ipoteca era stata posta in essere in esecuzione di un piano di risanamento e, dunque, successivamente ad esso e all’attestazione di un professionista circa l’idoneità in concreto del piano al risanamento dell’esposizione debitoria.
Osservava, inoltre, che la banca non aveva neppure dimostrato l’idoneità del piano allo scopo, secondo una valutazione ex ante, sì da consentire di ritenere che l’eventuale suo insuccesso fosse imputabile ad eventi imprevedibili al momento della predisposizione del piano.
Aggiungeva che, in ogni caso, la costituzione di garanzia ipotecaria era revocabile anche ai sensi della L. Fall., art. 66 – norma a cui non era applicabile la disposizione di carattere eccezionale prevista dalla L. Fall., art. 67, comma 3, perché la garanzia in esame era stata costituita in pregiudizio dei creditori, quando già era evidente lo stato di crisi, mediante un finanziamento che aveva sostituito l’esposizione debitoria già esistente con una nuova garantita da ipoteca.
3. B.N.L. s.p.a. ricorre per cassazione avverso il decreto di rigetto dell’opposizione, depositato in data 25 febbraio 2015, prospettando sei motivi di doglianza, ai quali resiste con controricorso il fallimento di ***** s.p.a..
CONSIDERATO
che:
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, perché il Tribunale non ha considerato il contenuto dell’accordo di risanamento (al cui interno era prevista l’erogazione, da parte di più istituti di credito tra cui B.N.L., di nuova finanza garantita in via ipotecaria) e del contratto di finanziamento del 1 luglio 2011 (ove si faceva riferimento al piano industriale e finanziario che era stato presentato alle banche in funzione del risanamento dell’esposizione debitoria di ***** s.p.a., alla nuova finanza prevista dall’accordo di risanamento, da garantirsi mediante ipoteca, e al fatto che veniva concessa ipoteca sugli immobili indicati a fronte dell’avvenuta erogazione della nuova finanza prevista).
4.2 Il secondo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d), poiché questa norma non prescrive, in funzione dell’esenzione da revocatoria, che venga fornita alcuna prova in ordine al fatto che il piano potesse essere valutato positivamente ex ante ai fini del risanamento.
4.3 Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto il Tribunale ha addossato al creditore l’onere di dimostrare che il piano, secondo una valutazione ex ante, era idoneo al risanamento (e che quindi il suo insuccesso era dovuto a fattori imprevedibili al momento della sua predisposizione), quando invece questo onere sarebbe dovuto gravare sulla curatela, dato che quest’ultima aveva eccepito la non operatività dell’esenzione prevista dalla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d).
4.4 Il quarto motivo censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dal contenuto del piano di risanamento, che il Tribunale ha completamente tralasciato di prendere in esame.
4.5 Il quinto motivo assume la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 66 e sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere che la garanzia ipotecaria fosse comunque revocabile in applicazione di tale norma, dato che l’esenzione prevista dalla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d), ha portata generale.
4.6 Il sesto motivo di ricorso prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti: il Tribunale ha ritenuto, in funzione dell’applicazione della L. Fall., art. 66, che l’operazione in questione avesse consentito di ripianare, attraverso il versamento del finanziamento, una precedente esposizione debitoria, con l’effetto di sostituire un credito non garantito della banca con un nuovo credito di pari importo ma garantito da ipoteca.
In questo modo il Tribunale – a dire della ricorrente – ha dimostrato di non aver tenuto in alcun conto il contenuto del contratto di finanziamento del 1 luglio 2011, ove erano previste una serie di linee di credito nessuna delle quali, però, era destinata a ripianare esposizione debitorie pregresse di ***** s.p.a..
5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano, tutti, inammissibili.
5.1 Il decreto impugnato adduce, a giustificazione della propria decisione, tre ordini di argomenti, del tenore sopra riportato (al punto 2).
Si tratta di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.
5.2 Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di una motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento; ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (v. Cass. 16812/2018, Cass. 19150/2016).
5.3 Il primo motivo di ricorso critica l’iniziale ratio decidendi offerta dal collegio dell’opposizione, con la quale è stata esclusa l’operatività dell’esenzione da revocatoria prevista dalla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d), perché la banca non aveva documentato che “la costituzione d’ipoteca” fosse “stata posta in essere in esecuzione di un piano di risanamento e, dunque, successivamente” – sottolineatura apposta dallo stesso Tribunale per enfatizzare il rilievo – “ad esso e all’attestazione di un professionista circa l’idoneità in concreto del piano al risanamento dell’esposizione debitoria”.
In questo modo il Tribunale ha inteso sostenere che l’esenzione da revocatoria vale per gli atti posteriori a un piano attestato posti in essere in esecuzione di esso, al fine di perseguirne gli scopi risanatori, e non per atti precedenti eventualmente recepiti nel piano di risanamento onde far valere l’esenzione in discorso.
In questa prospettiva interpretativa mancava la dimostrazione che il finanziamento garantito da prelazione ipotecaria fosse stato erogato “successivamente”, in funzione esecutiva di un piano di risanamento predisposto e validamente attestato.
A fronte di simili argomenti, che intendono sottolineare la rilevanza della scansione temporale con cui gli atti erano stati compiuti al fine di verificare l’effettivo perseguimento di una finalità di risanamento e il conseguente ricorrere dei presupposti previsti dalla L. Fall., art. 67, comma 3, lett. d), per l’operatività dell’esenzione da revocatoria, la critica, per essere autosufficiente e addurre l’omesso esame di circostanze effettivamente decisive, doveva indicare non solo il contenuto dei documenti asseritamente non esaminati, ma soprattutto la loro data, onde dimostrare che il finanziamento era avvenuto e l’ipoteca era stata iscritta soltanto dopo la completa predisposizione del piano attestato.
Nel mezzo in esame risulta indicata la data del finanziamento (1 luglio 2001), mentre nulla si riferisce (così come in tutto il ricorso) sull’epoca in cui erano stati predisposti il piano e l’attestazione (dei quali, per il vero, è detto soltanto che erano stati uniti alla domanda di ammissione al passivo, ma non che fossero stati prodotti o indicati nell’opposizione a stato passivo L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4, né che siano stati in qualche modo depositati in questa sede di legittimità).
Il primo motivo non è dunque autosufficiente riguardo alla data del piano e dell’attestazione, con la conseguente impossibilità di controllarne la decisività (in merito all’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti che sono oggetto di doglianza ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto si vedano Cass. 16900/2015, Cass. 4980/2014, Cass. 5478/2018, Cass. 14784/2015 e Cass. 8569/2013).
5.4 Dal rilievo dell’inammissibilità delle critiche rivolte alla prima ratio decidendi deriva l’inammissibilità di tutte le altre censure, che sono indirizzate a contestare le ulteriori ragioni offerte dal collegio di merito a sostegno della propria decisione.
In vero, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).
6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021