Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36044 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6090-2020 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI n. 201, presso lo studio dell’avvocato FONTANELLA GIANLUCA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 436/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 30458/2018 il Giudice di Pace di Roma accoglieva l’opposizione all’esecuzione spiegata da L.F. avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali fondati su contravvenzioni al codice della strada, poiché l’agente della riscossione non si era costituito in giudizio e non aveva dimostrato la regolare e tempestiva notificazione delle cartelle di pagamento indicate nell’estratto di ruolo contestato. Il primo giudice, pertanto, condannava la sola Agenzia delle Entrate alle spese del grado, compensandole invece implicitamente nei confronti di Roma Capitale e Prefettura di Roma, pure convenute in giudizio dal Leti.

Con la sentenza oggi impugnata n. 436/2020, il Tribunale di Roma ha rigettato il gravame interposto dal Leti avverso la decisione di prima istanza, ritenendo giustificata la condanna del solo agente di esazione alle spese del primo grado, poiché la soccombenza era stata causata dalla sua condotta, ed ha condannato l’appellante alle spese del secondo grado nei confronti di Roma Capitale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Leti affidandosi ad un solo motivo, con il quale contesta la mancata condanna solidale di Roma Capitale e Prefettura di Roma alle spese del primo grado.

Roma Capitale, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria e copia delle ricevute di notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riferimento alla compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado in relazione al rapporto processuale tra il Leti e Roma Capitale, a fronte del fatto che l’opposizione era stata integralmente accolta e non si configurava alcun profilo di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, che avrebbero consentito la disposta compensazione delle spese del grado.

La censura è fondata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017 Rv. 642749; Cass. Sez. 6-3 Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017, non massimata; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata; cfr anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018, Rv. 649058 e Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011, Rv. 620161) che “In tema di sanzioni amministrative, qualora sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento, contestando comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall’ente titolare del potere sanzionatorio -nella specie il Comune- che dal concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c.”. Poiché nella specie il ricorrente non aveva soltanto contestato vizi relativi ad atti posti in essere dall’agente per la riscossione, ma anche eccepito la prescrizione del credito, all’integrale accoglimento dell’opposizione doveva conseguire la condanna di ambedue i resistenti alle spese del grado.

Ne’ avrebbe potuto il Giudice di Pace graduare la responsabilità dei due resistenti, in assenza di doglianze proposte da ciascuno di essi sul punto, posto che tra detti soggetti non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, onde ciascuno di essi ha la facoltà e l’onere di chiamare in giudizio il secondo, ovvero spiegare domanda di manleva nei suoi confronti, ove non intenda rispondere in proprio dell’esito della lite (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269).

Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, il Collegio ritiene che il ricorso possa essere deciso nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 2, con estensione della condanna alle spese, disposta dal Giudice di Pace nei soli confronti dell’agente per la riscossione, anche in danno di Roma Capitale, e regolamentazione delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità secondo la soccombenza. In proposito, il Collegio ritiene di contenere la liquidazione di dette spese, relative tanto al secondo grado che al presente giudizio di cassazione, ai valori minimi previsti dal D. M. n. 55 del 2014, come modificato per effetto dell’entrata in vigore del D. M. n. 37 del 2018, alla luce della esiguità del valore della causa e della minima rilevanza della questione proposta. Per il medesimo motivo, e considerato che sia in secondo grado, che nel presente giudizio, l’agente per la riscossione e l’ente locale non hanno svolto alcuna attività difensiva, va contenuta nei limiti della percentuale del 5% degli onorari, come liquidati, la misura del rimborso delle spese generali relativa al giudizio di appello ed a quello di cassazione, in applicazione del principio per cui è ammessa la derogabilità, sulla base di decisione motivata, della percentuale delle predette spese generali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9385 del 04/04/2019, Rv. 653487; cfr. anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021, Rv. 660321). Di tutte spese, come liquidate, va disposta la distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 2, condanna Roma Capitale al pagamento, in solido con Agenzia delle Entrate Riscossione, delle spese del giudizio di primo grado, nella misura già liquidata dal Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 30458/2018; condanna altresì l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e Roma Capitale, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 460, di cui Euro 100 per esborsi, e di quelle del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 460, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 5%, IVA, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Dispone la distrazione delle spese, così come liquidate, in favore dell’avv. Fontanella Gianluca, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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