Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36046 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

J.O., rappr. e dif. dall’avv. Maiorana Roberto, elett. dom.

presso il suo studio in Roma, viale Angelico n. 38, come da procura in calce all’atto, *****;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

Ex lege dall’Avvocatura dello Stato, preso i cui Uffici è

domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione del decreto Trib. Roma 24.2.2020, n. 5915/2020, in R.G. 27123/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Presidente relatore Dott. Ferro Massimo alla camera di consiglio del 9 novembre 2021.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. J.O. impugna il decreto Trib. Roma 24.2.2020, n. 5915/2020, R.G. 27123/2018 che ha respinto il ricorso dell’odierno ricorrente avverso il diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma emesso in data 16.11.2017, che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato e ogni altra forma di protezione anche in via gradata;

2. il tribunale ha ritenuto che: a) il racconto del richiedente non è credibile, per lacune narrative, non affidabilità e incompletezza della documentazione, contraddittorietà delle dichiarazioni anche rispetto a circostanze note alla pubblica opinione e risultanti diverse dai media consultati; b) conseguentemente, non sorge il dovere del giudice di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, al fine di accertare l’attualità del timore di grave danno, in quanto tale obbligo presuppone che le dichiarazioni del richiedente siano attendibili; c) con riguardo allo status di rifugiato, la specifica situazione soggettiva del richiedente, raffrontata alle caratteristiche oggettive del Paese di provenienza (Gambia), come descritte dalle fonti più accreditate, non vale a far ritenere la sussistenza di persecuzioni, né un pericolo grave per l’incolumità della persona; d) circa la protezione sussidiaria, non sussiste nel Paese di provenienza alcun conflitto interno o situazione di violenza generalizzata, non rientrando, tra l’altro, il richiedente, in nessuna della categorie che, conformemente alle fonti più accreditate (anche COI), nel Paese di origine sono esposte a violenze, torture o altre forme di trattamenti inumani; e) nessuna ragione di vulnerabilità appare essere stata allegata, al pari di conseguenze traumatiche e residue del riferito passaggio in Libia;

3. il ricorso è su due motivi e il Ministero dell’Interno non ha depositato controricorso, ma solo atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si contesta: a) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’assenza istruttoria in merito alle condizioni socioeconomiche del Paese di origine del ricorrente, unitamente alle sue condizioni personali; b) il difetto di motivazione in relazione all’assenza di rischi per il ricorrente in caso di ritorno in patria;

2. con il secondo motivo si contesta: a) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, per non avere il tribunale adempiuto ai doveri di cooperazione istruttoria anche sulla situazione oggettiva del Gambia, verificando l’incidenza delle situazioni rappresentate quanto alle protezioni maggiori, benché non concesse, in punto di protezione umanitaria, così approdando al riscontro della povertà e della compromissione dei diritti umani; b) l’omessa valutazione delle condizioni personali d’integrazione sociale conseguita;

3. il ricorso è inammissibile, per tardività; esso risulta notificato il giorno 8 giugno 2020, vale a dire in termine eccedente i 30 giorni di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, computabili a far data dalla comunicazione del decreto impugnato; il ricorrente, infatti, ha solo riferito la data di pubblicazione del decreto Trib. Roma (24.2.2020), omettendo di allegare la circostanza, invero risultante, della avvenuta comunicazione d’ufficio del medesimo provvedimento in pari data (all’avv. D.G.A., difensore a tenore del decreto stesso), dovendosi dunque computare da quel momento il termine di decadenza; esso è infDattiPeicraàtoe, nonostante la sospensione disposta con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 1 e 2 (conv. nella L. 24 aprile 2020, n. 27) e cioè dal 9 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 e poi oggetto di proroga, sino all’11 maggio 2020, per effetto del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1 (conv. in L. 5 giugno 2020, n. 40); la sospensione dei termini si produce a condizione che i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020; ed è quanto si è verificato nel presente procedimento, dovendosi cumulare il periodo anteriore al citato D.L. n. 18 (e dunque computando il tempo dal 24 gennaio all’8 marzo 2020) con addizione del periodo in cui il termine ha ripreso a decorrere (a partire dal 12 maggio 2020);

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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