LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
K.K.C., rappr. e dif. dall’avv. di Palo Raffaele *****, elett. dom. presso lo studio in Salerno, via Adolfo Cilento n. 13, come da procura a margine dell’atto;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr e dir. Ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è
domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– costituito –
per la cassazione del decreto Trib. Salerno 4.3.2020, in R.G.
9493/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Presidente relatore Dott. Ferro Massimo alla camera di consiglio del 9 novembre 2021.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. K.K.C. impugna il decreto Trib. Salerno 4.3.2020, in R.G. 9493/2018 che ha rigettato il ricorso contro il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva negato la protezione internazionale, in tutte le misure, nonché il permesso di soggiorno per motivi umanitari;
2. il tribunale, all’esito dell’udienza e della disposta audizione, ha ritenuto: a) insussistente, già nel racconto, l’appartenenza delle circostanze e ragioni di espatrio ai pertinenti motivi di una persecuzione personale e diretta, così come ai gravi pregiudizi fondanti la protezione sussidiaria, avendo il ricorrente riferito di aver lasciato la Costa d’Avorio perché mero “simpatizzante” (come il padre, che invece ne era dirigente nel quartiere) per il partito PDCI, che si era separato dalla coalizione RHDP, già sostenitrice del nuovo presidente nazionale Outtara, con allegati disordini che nel 2011 avevano fatto seguito a tale dissociazione politica, ma con una situazione che, gradualmente, si era stabilizzata; b) del tutto generica la addotta ragione definitiva di espatrio, avvenuto solo nel 2014 e con allegazione di non meglio dettagliata pericolosità e mancanza in fatto di un lavoro, la più verosimile causa dell’allontanamento, cioè dalla povertà; c) assente il conflitto armato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c), nella regione di provenienza, secondo le fonti EASO acquisite ed alla luce dei parametri di personalizzazione del rischio ovvero di probabile esposizione al medesimo di un civile in quanto tale; d) esclusi i presupposti della protezione umanitaria, oltre che per genericità e assente rappresentazione di minacce o violenze nel periodo 2011-2014, per non allegazione della vulnerabilità, non essendo sufficiente di per sé la situazione lavorativa;
3. il ricorso è su due motivi; ad esso resiste il Ministero che si è costituito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con il ricorso si contestano: a) violazione, come omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dei fatti del 2018 di violenza generalizzata e conflitti nel Paese di temuto rimpatrio quali elementi integranti il diritto alla protezione di status, perché implicanti una possibile persecuzione; b) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il diniego della protezione umanitaria, sotto due profili (nn. 3 e 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1;
2. il primo motivo è inammissibile, posto che esso si limita a riproporre le istanze avanzate avanti al tribunale (con qualche inserzione anomala, priva di miglior corredo illustrativo, come un supposto passaggio in Libia e trattamento di torture, pag.19), senza però affrontare la ratio decidendi adottata nel decreto se non come critica sostanziale alla sua motivazione, come tale inammissibile in questa sede, avendo essa ampiamente superato il cd. minimo costituzionale (Cass. s.u. 8053/2014); né miglior sorte ha l’apprezzamento di genericità del narrato, specificamente riferito dal decreto ad un intero, lungo, periodo di distanza temporale tra i disordini civili del 2011 e l’espatrio del 2014, intervallo rispetto al quale il richiedente non ha individualizzato alcuna persecuzione o danno grave; su tale periodo, la versione offerta è stata giudicata generica, priva di dettagli di collegamento fra fatti generali e persona del richiedente, senza che il ricorso provi e documenti una diversa allegazione e produzione nel giudizio di merito di un congruo nesso, tale non essendo il mero richiamo alle condizioni di insicurezza della Costa d’Avorio;
3. il ricorrente non ha infatti censurato l’accertamento della corte in punto di esclusione del, ben diverso, conflitto armato nella zona di provenienza, dovendosi ribadire che “la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 18306/2019);
4. la censura poi, non considera che il giudizio sulla genericità della versione quale politica dell’espatrio, ricondotto dal tribunale a più verosimile migrazione economica, non ha reso possibile nemmeno un adeguato giudizio di comparazione; nessuna doglianza specifica concerne infatti l’insussistenza della vulnerabilità cui è giunto argomentativamente il tribunale, escludendone, tra l’altro, elementi attuali di rilievo, mentre il ricorso, sul punto, pecca di specificità, non rappresentando in modo ordinato le circostanze di inserimento sociale così radicato da essere invocate come polo di per sé ipoteticamente sufficiente per costituire ragione di eccezionale protezione umanitaria; il ricorrente infatti assume e contrappone una “solida” situazione lavorativa ma non fornisce né la prova di non novità della questione (illustrando come e con quale tempestività le relative circostanze siano state introdotte nel procedimento), né la descrizione della natura di tale dedotto inserimento, così da permettere – anche solo in astratto e come detto – la ricognizione del requisito della esposizione a rischio di compromissione dei diritti fondamentali per il solo fatto in sé di rimpatrio (anche alla luce dei criteri di Cass. s.u. 24413/2021); va dunque ribadito il principio per cui già Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), ha statuito che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6" (indirizzo ribadito da Cass. s.u. 29460/2019);
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021