Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36048 del 22/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

I.O., rappr. e dif. dall’avv. Roppo Francesco *****, con studio in Forlì, viale Matteotti n. 105, come da procura spillata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr e dif. ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Bologna 22.10.2019, n. 2983/2019, R.G. 3888/2017;

udita la relazione della causa svolta dal Presidente relatore Dott. Ferro Massimo alla camera di consiglio del 9 novembre 2021.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. I.O. impugna la sentenza App. Bologna 22.10.2019, n. 2983/2019, R.G. 3888/2017 che ha rigettato il ricorso contro il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva negato la protezione internazionale, in tutte le misure, nonché il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2. la corte, per quanto qui d’interesse e delimitato l’appello al diniego di protezione sussidiaria e umanitaria, ha ritenuto: a) insussistenti, già nel racconto, data la sua genericità e contraddittorietà, e la non credibilità del richiedente, i fondati motivi di una persecuzione personale e diretta, avendo il ricorrente riferito di aver lasciato la Nigeria per il timore di una persecuzione, da parte di cultisti della setta Black Axe, a seguito di una lite scoppiata durante una non circostanziata festa privata di carnevale, in realtà mal celando una migrazione solo economica; b) assente il conflitto armato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c), nella regione dell’Edo State, zona della Nigeria di provenienza, secondo le fonti EASO acquisite ed alla luce dei parametri di personalizzazione del rischio ovvero di probabile esposizione al medesimo di un civile in quanto tale; c) esclusi i presupposti della protezione umanitaria, oltre che per credibilità negata, altresì per genericità della domanda e difetto già di allegazione della vulnerabilità;

3. il ricorso è su due motivi; ad esso resiste il Ministero che si è costituito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il ricorso si contestano: a) violazione, sotto ogni profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, dei criteri di valutazione della credibilità; b) ancora ai sensi dello stesso art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, per il diniego della protezione umanitaria;

2. i motivi sono singolarmente inammissibili, nonché per plurimi profili comuni; tutti e due hanno invero cumulato in modo indistinto violazioni di norme eterogenee ovvero richiamate in modo non specifico, contravvenendo al principio per cui “l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse” (Cass. 26790/2018); inoltre si tratta di una sostanziale censura che, in gran parte, attiene alla motivazione (Cass. s.u. 8053/2014);

3. i principali profili della prima doglianza, in un tentativo di riassunto e ripartizione logica, contestano innanzitutto il giudizio sulla credibilità, cui va opposto il principio per cui “il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass. 21142/2019);

4. né il ricorrente ha censurato l’accertamento della corte in punto di esclusione del conflitto armato nella zona di provenienza, dovendosi ribadire che “la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 18306/2019);

5. la censura poi, non considera che il giudizio negativo sulla credibilità ha correttamente orientato in modo ostativo la sentenza, oltre che con riguardo ai presupposti della protezione sussidiaria, anche su quella umanitaria, rispetto alla quale comunque la deduzione del rischio è stata giudicata come non precisa, né risultando praticabile un giudizio di comparazione coerente anche con Cass. s.u. 24413/2021; nessuna doglianza specifica concerne infatti l’insussistenza della vulnerabilità cui è giunto argomentativamente il tribunale, escludendone, tra l’altro, elementi attuali di rilievo, trattandosi di soggetto adulto ed in buona salute; il ricorrente assume e contrappone una acquisita situazione lavorativa ma non fornisce né la prova di non novità della questione (illustrando come e con quale tempestività le relative circostanze siano state introdotte nel procedimento), né la descrizione della natura di tale dedotto inserimento, così da permettere – anche solo in astratto – la ricognizione del requisito della esposizione a rischio di compromissione dei diritti fondamentali per il solo fatto in sé di rimpatrio; va dunque ribadito il principio per cui già Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), ha statuito che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente … altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al citato D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6" (indirizzo ribadito da Cass. s.u. 29460/2019);

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021

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