LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
L.A. (C.F. LS.), rappresentato e difeso dall’avv. Bacci Barbara, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Innocenti Francesco in Roma, Via del Circo Massimo n. 9, come da procura in calce all’atto;
– ricorrente-
contro
FALLIMENTO “MONDO CARTA DI S.T. E C. S.N.C.”, in persona del curatore fall. p.t.;
– intimato –
per la cassazione del decreto Trib. Arezzo 20.06.2018, in R.G. n. 4221/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 9.11.2021 dal Presidente relatore Dott. Ferro Massimo.
vista la memoria del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. L.A., impugna il decreto Trib. Arezzo 20.06.2018, in R.G. n. 4221/2017, che ha rigettato il reclamo dal medesimo proposto nei confronti del provvedimento del 19/09/2017, con cui il G.D. del fallimento Mondo Carta di S.T. e C. S.n.c. a sua volta aveva respinto la sua istanza di liquidazione degli emolumenti a carico dell’Erario, ammontanti ad Euro 1.287,00 per onorari ed Euro 627,00 per esborsi oltre accessori di legge, anticipati;
2. ha premesso il tribunale che il ricorrente, a sostegno del reclamo, aveva richiamato l’avere operato come c.t.u. per la procedura, cioè ausiliario del giudice delegato, con prima relazione e poi un aggiornamento, cui era seguita istanza di porre il compenso dovuto a carico dell’Erario, con prenotazione a debito, però respinta;
3. il tribunale ha invero ritenuto che: a) a decorrere dalla riforma del 2006 il consulente stimatore non poteva più essere considerato un ausiliario del G.D., posto che, in tema di inventario, il nuovo art. 87 L. Fall., comma 2 così recita: “il curatore, quando occorre, nornittigbielJiMone 22/11/2021 stimatore”; b) in questa sede interessava la liquidazione per l’attività di aggiornamento posta in essere nel 2011, attività che doveva essere stata oggetto di un nuovo incarico, escludendosi una sorta di ultrattività del provvedimento (assunto dal G.D.) di nomina del 2003; c) stando alla normativa vigente, la predetta nomina non poteva che essere opera del curatore;
4. con il ricorso si deduce: a) (primo motivo) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), quale la nomina del c.t.0 del 24/01/2003 ad opera del G.D., considerando che la richiesta di pagamento del compenso faceva riferimento all’attività espletata a seguito del conferimento del suddetto incarico, avendo invece il collegio, erroneamente, considerato che il compenso era relativo al solo aggiornamento di perizia del 2011 e omesso di valutare che il perito non era stato pagato per l’attività commessagli nel 2003; b) (secondo motivo) la violazione e falsa applicazione dell’art. 87 L. Fall., comma 2, e dell’art. 11 disp. gen. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), oltre che D.P.R. n. 115 del 2002, art. 146, avendo il collegio negato al ricorrente la qualità di ausiliario del giudice, limitandone la richiesta al solo aggiornamento di perizia del 2011, applicando retroattivamente la riforma del 2006 e così attribuendo erroneamente la nomina dell’architetto-perito al curatore anziché al G.D..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. i due motivi sono trattati unitariamente per l’intima connessione e sono fondati; appare non controverso, anche per la specificità redazionale del ricorso, che il ricorrente ebbe a ricevere nel 2003 direttamente dal giudice delegato l’incarico di stima dei beni acquisiti all’attivo immobiliare del fallimento, in affiancamento alle attività inventariali del curatore, con estensione del compito alla predisposizione degli atti funzionali alla vendita, mentre nel 2011 veniva richiesto di (o comunque espletava in fatto, senza rilievi del curatore) analoga attività di aggiornamento, senza essere pagato per alcuna delle relative prestazioni, oggetto di distinte e coeve notule, ovvero istanze di liquidazione; oggetto della presente lite è peraltro il diniego, opposto dagli organi della procedura, a porre a carico dell’Erario i citati pagamenti, oltre che i rimborsi delle spese anticipate, stante la perdurante assenza di fondi presso il fallimento;
2. il rigetto, motivato per via del mutamento della disciplina attributiva del potere di nomina dell’ausiliario, nel frattempo intervenuta con il D.Lgs. n. 5 del 2006, appare parzialmente erroneo, per plurimi profili; per un verso, non risulta decisivamente apprezzata la circostanza del mancato pagamento della prima prestazione, in apparenza eseguita, a seguito di incarico del giudice delegato e in conformità alle prerogative di designazione dell’ausiliario già vigenti, appunto prima della citata riforma, in capo all’autorità giudiziale e non ancora al curatore ex art. 87 L. Fall.; si tratta di fatto essenziale per comprendere se, almeno per una parte dell’attività richiesta ed espletata (non oggetto di emersa – e comunque qui non rilevante contestazione nel merito), il professionista poteva vantare un pieno titolo (alla prenotazione a debito ovvero) alle anticipazioni ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 146, comma 3, lett. c), che regola le spese e gli onorari ad ausiliari del magistrato in caso di difetto di fondi;
3. la richiamata valutazione unitaria, alla base del provvedimento reiettivo della richiesta autorizzazione (peraltro inoltrata adesivamente dallo stesso curatore fallimentare), non elimina invero la diversa imputazione originaria dell’atto di nomina del perito, designato dal giudice delegato per operazioni che, nel 2011, sarebbero solo state oggetto di aggiornamento e dunque integrazione all’attualità, per il divario temporale rispetto alle prime e le possibili nuove esigenze di liquidazione dell’attivo; tanto più che, quanto alle prime, non si dà conto dell’avvenuto relativo pagamento né per compenso né per spese a rimborso;
4. in secondo luogo, se pur è vero che sotto l’egida del novellato art. 87 L. Fall. anche le designazioni del perito estimatore risalgono a prerogativa del curatore, nella fattispecie la stessa nozione di ‘aggiornamentò riferita all’elaborato richiesto nel 2011 conduce a completamento e attuale utilità, per la procedura, la prestazione già acquisita, su disposizione originaria del giudice delegato, nel 2003 e non pagata; così che ben può sostenersi, diversamente dalla ricostruzione dell’istituto presupposta ma non motivata dal tribunale, che la identità oggettiva della prestazione (stima degli immobili e adempimenti funzionali alla vendita, attività nelle determinazioni e nei tempi di spettanza degli organi della procedura e non dell’ausiliario) e la richiesta (anche solo per facta concludentia) di integrazione in capo allo stesso professionista (benché non ordinata dal giudice delegato) facciano conservare a tutto il relativo operato quello di un incarico ancora proprio di un ausiliario del magistrato in origine designante;
5. tale lettura del diritto intertemporale apparirebbe invero compatibile altresì con la disciplina della responsabilità, anche pubblicistica, che permane a carico del professionista, dapprima nominato dal giudice delegato allorché questi richieda poi al primo integrazioni o approfondimenti sull’elaborazione commessa e svolta sotto l’egida di un regime tutorio, qual era quello di cui all’art. 87 L. Fall.; in ogni caso, l’imputazione a contrario della nomina del 2011, in difetto di atto giudiziale, senz’altro al curatore, non elide la necessità di scrutinare l’eventuale inerenza della seconda prestazione alla prima e la proporzione di risultati per la procedura, così da individuarne, con l’esatto titolo di pagamento, la riferibilità o meno alla anticipabilità erariale, ai fini dell’istanza, rimessa pertanto a nuovo esame del tribunale;
il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio al tribunale, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Arezzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2021