LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13102/2019 proposto da:
MARESCA & FIORENTINO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA MICELE, e DOMENICO FAZIO;
– ricorrente –
contro
ICMA SRL elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 28, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO PAVONI, che lo u rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI BELVEDERI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2662/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso notificato il 16 aprile 2019, Maresca & Fiorentino s.p.a. impugna la sentenza n. 2662/2018 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 19 ottobre 2018, pronunciata nella controversia tra la ricorrente e la ICMA s.r.l. di *****, instaurata dalla ricorrente innanzi al Tribunale di Bologna nel 2004 ed avente ad oggetto la domanda di pagamento di somme portate in un decreto ingiuntivo, opposto dalla qui resistente in quanto non le sarebbe stato praticato uno sconto promozionale convenuto tra le parti, e usualmente onorato, in relazione alla quantità di ricambi auto forniti dalla ricorrente (produttrice) alla resistente (distributrice) annualmente. Il Tribunale confermava il decreto ingiuntivo ritenendo infondato l’assunto dell’opponente.
2. La Corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione di ICMA, ha condannato quest’ultima al pagamento del minore importo di Euro 33.257,16, detratto lo sconto, riconosciuto come dovuto e non applicato, nella misura dell’8%. Il ricorso è affidato a n. 4 motivi. La parte intimata ICMA s.r.l. ha notificato controricorso per resistere. La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c.. Si deduce che, al fine di definire sconti o premi, la comunicazione del 7 febbraio 2000 e la nota di credito del 9 marzo 1999 non permetterebbero di inferire una volontà delle parti di assoggettarsi ad obbligazioni per gli anni a venire, tant’e’ che lo stesso giudice avrebbe fatto riferimento, anziché alla sussistenza di una prova documentale dell’accordo, all’intero comportamento commerciale tenuto dalla società ai sensi dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1375 c.c., ragionando in termini puramente presuntivi sulla base di sconti applicati negli anni, quando in realtà la percentuale applicata sul fatturato non era stata la medesima per ogni anno (8%), essendo stata diversa a seconda delle annualità e degli ordinativi effettuati e unilateralmente applicata. Si assume che il giudice del merito avrebbe dato una interpretazione della documentazione attestante gli sconti praticati difforme dai “contenuti oggettivi” della medesima e quindi sarebbe incorso in un errore di percezione relativo alla ricognizione del “contenuto oggettivo della prova”, che darebbe ingresso al sindacato di legittimità ove la circostanza di fatto abbia formato oggetto di dibattito processuale (citando i precedenti di cui a Cass. n. 30182 del 22 novembre 2018 e Cass., n. 9356 del 12 aprile 2017).
2. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente presupposto che negli anni fosse stata applicata la medesima percentuale di calcolo del premio, e da questo falso assunto si sarebbe tratta la prova della sussistenza di un accordo avente ad oggetto il pagamento di premi annuali, in violazione delle regole sul ragionamento presuntivo, non essendo desumibile in atti un fatto noto da cui trarre il fatto ignoto.
3. Con il terzo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in ragione di come la Corte di merito avrebbe interpretato il documento n. 6) del fascicolo di giudizio di primo grado di Icma s.r.l., in merito all’accordo sul premio annuo, essendo esso riconducibile a un tempo successivo (2003), allorché i rapporti si erano già interrotti, mentre la Corte d’appello ne avrebbe tratto un ulteriore elemento di riscontro circa la pregressa sussistenza di un accordo sui premi nel periodo pregresso che va dal 1998-2002, in violazione dei criteri in tema di presunzioni.
4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, nella parte in cui ha ritenuto dovuti gli incentivi per l’anno 2001, quando in realtà vi sarebbe documentazione attestante il relativo pagamento annuale e una tantum, spontaneamente e discrezionalmente versato. Anche in questo caso il giudice sarebbe incorso in un errore di percezione sulla fattura ***** che evidentemente non poteva riferirsi all’anno in corso ma al 2001. La resistente deduce in replica che si tratterebbe, invece, di un proprio documento con una dicitura generica che è stata interpretata dalla Corte di merito con valutazione insindacabile.
5. I motivi vanno trattati congiuntamente in quanto connessi alla questione relativa alla prova dell’accordo sui premi annuali, dal giudice del merito ritenuto sussistente, nonostante la mancanza di un accordo scritto, per fatti concludenti tratti dal comportamento anteriore e successivo assunto dalle parti, unitamente alla documentazione scambiata tra le parti; essi sono stati liquidati sulla base della considerazione che la misura applicata corrispondeva a “circa dell’8%” del fatturato annuale, non avendo il giudice del merito ritenuto che le prove attestassero, invece, “una mera e discrezionale strategia commerciale della ricorrente diretta alla fidelizzazione della clientela mediante una politica di prezzi autonomamente e spontaneamente articolata”, contrariamente a quanto sostenuto dalla società qui ricorrente.
6. Quanto alla deduzione che la sentenza riposi su dati immaginari, di cui al primo motivo, l’assunto della ricorrente mal si correla alla motivazione, posto che sia la presenza di un accordo sui premi, che la misura di detti premi, pari “all’8% circa” del fatturato annuale, sono tutti elementi fattuali considerati in base a una valutazione complessiva del rapporto intercorso tra le parti negli anni considerati e costituisce, pertanto, l’essenza stessa della valutazione effettuata dal giudice di merito, una volta constatata la sussistenza di un accordo in tal senso per facta concludentia e il diritto alla corresponsione del premio annuale in proporzione al fatturato.
7. In tale contesto negoziale, invero, si tratta della denuncia di un errore di valutazione del giudice di merito che, investendo l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità; mentre, di contro, non è ravvisabile l’errore di percezione caduto sulla “ricognizione del contenuto oggettivo della prova” che, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 115 c.p.c., norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Sez. L -, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 9356 del 12/04/2017).
8. Il secondo motivo è ugualmente inammissibile perché non si correla alla motivazione, posto che non viene indicato dove la sentenza abbia utilizzato un elemento presuntivo nel dedurre la identità della percentuale di premio, e dunque è inammissibile ex art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.
9. Il terzo motivo è inammissibile perché ricalca quanto erroneamente ritenuto in merito al secondo motivo circa l’utilizzo di argomenti presuntivi, quando in realtà dalla documentazione osservata, relativa a un comportamento successivo intervenuto tra le parti, il giudice del merito ha tratto ulteriore convincimento circa la sussistenza di un accordo sui premi: si tratta, come detto, di una valutazione di merito sull’andamento del rapporto e sul contenuto delle prove offerte e non propriamente di un ragionamento presuntivo.
10. Il quarto motivo è inammissibile in quanto deduce come violazione di legge la errata interpretazione di una fattura relativa all’anno 2002, tra l’altro emessa dalla controparte e non dalla ricorrente, ove risulta del tutto assente il requisito di specificità in ordine alla indicata violazione di legge, al contenuto di detta fattura e al luogo di sua produzione e discussione in giudizio, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.
11. Le censure, più in generale, sono inammissibili sotto il profilo dell’art. 366 c.p.c., n. 4, poiché la lettura dei motivi, al lume della motivazione, evidenzia come la loro illustrazione non si correli alla motivazione amplissima enunciata dalla Corte territoriale. Sicché, non apparendo i motivi correlati ad essa impingono nella ragione di inammissibilità espressa dal principio di diritto recentemente rinverdito da Cass. SU n. 7074 del 2017: “Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4".
12. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore della parte resistente.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna a ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge in favore della resistente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021