Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.36064 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14174/2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO STIVANELLO GUSSONI, LUCIA CESCATO, MAURIZIO PANIZ;

– ricorrente –

contro

Z.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CIUTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONA CAROLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1828/2018, depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO

che:

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., S.G. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, Z.L., la quale, in data 10 aprile 2017, gli aveva comunicato la sua volontà di revocare, con effetto immediato e per giusta causa, l’incarico irrevocabile, conferitogli in data 11 dicembre 2015, di visionare e di valutare gli immobili ed i valori delle quote della società Zeta-gricola di Z. & c. s.a.s. e dell’Azienda Agricola Eredi Z.M. nonché degli immobili e dei terreni cointestati alla mandante, con i fratelli Z.A. e V. e con la madre T.A., nonché di promuovere, seguire e perfezionare le trattative per la vendita, cessione e divisione delle dette quote immobiliari.

Premesso di avere adempiuto alle obbligazioni assunte, S.G. si rivolgeva al Tribunale affinché accertasse l’assenza di una giusta causa di revoca e condannasse Z.L. al pagamento di Euro 282.857,64 o della diversa somma giudizialmente accertata, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese, dettagliate nei preavvisi di fattura nn. *****, ovvero di risarcimento del danno.

La convenuta, costituitasi in giudizio, deduceva che la revoca era giustificata dalla carenza di fiducia circa l’evoluzione dell’incarico e dalla consapevolezza dell’impossibilità di sua prosecuzione per l’indisponibilità del fratello ad addivenire in via conciliativa alla divisione della comunione ereditaria venutasi a determinare a seguito della morte ab intestato del padre; assumeva, inoltre, di aver corrisposto al mandante Euro 30.000,00, così adempiendo agli obblighi derivanti, a suo carico, dal contratto di mandato.

Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1828/2018, respingeva la domanda attorea, perché riteneva: i) non avverata la circostanza costituita dalla stipula di atti notarili di vendita, permuta o acquisizione di quote, cui l’art. 3, lett. b, del contratto di mandato subordinava il diritto del mandatario alla provvigione, non condividendo l’interpretazione dell’odierno ricorrente che sosteneva che il diritto alla provvigione non fosse subordinato al fatto che fosse portata effettivamente a termine la vendita dei beni, e osservando che non erano state neppure allegate proposte di acquisto non accettate dalla mandante né trattative avviate, ma non andate a buon fine per la sopravvenuta revoca del mandato; ii) non dovuta alcuna remunerazione per l’attività di stima dei beni, titoli e proprietà, essendo detta attività ricompresa nel compenso fisso annuale, determinato ai sensi dell’art. 3, lett. a del contratto di mandato; iii) non fondata la pretesa di Euro 40.965,43 per il rimborso di spese e compensi per le attività e per le prestazioni relative al periodo dal 10 novembre 2015 al 10 aprile 2017, descritte nel preavviso di fattura n. *****, in quanto, mancando una ulteriore specifica pattuizione, le attività svolte e le spese sostenute a tale scopo rientravano nel compenso forfetario annuale di Euro 30.000,00, da ritenersi comprensivo delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, posto che l’art. 1720 c.c., quando si riferisce al diritto del mandatario a vedersi rimborsate le anticipazioni, allude a qualcosa di diverso dalle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico; iv) non ricorrente un credito risarcitorio, non avendo l’attore assolto all’onere di dimostrare l’esistenza dei danni richiesti.

La Corte d’Appello di Venezia, con ordinanza datata 4 marzo 2019, comunicata il 12 marzo 2019, e notificata il 15 marzo 2019, dichiarava inammissibile l’appello, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c..

S.G., formulando quattro motivi, propone ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Treviso n. 1828/2018.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, Z.L..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “Nullità della sentenza per omessa motivazione; motivazione apparente; affermazioni contrastanti ed obiettivamente incomprensibili (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; art. 118 disp. att. c.p.c.; artt. 111,112,115 c.p.c., art. 111 Cost.). Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), (artt. 1112, 115 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 276 c.p.c.; art. 111 Cost.; artt. 1723,1725,1223,1226 c.c.)”.

La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, non si sarebbe pronunciata sulla domanda ed eccezione volta ad accertare se la revoca del mandato fosse o meno sorretta da una giusta causa, incorrendo nei vizi di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., di omessa motivazione e di violazione di legge. Il ricorrente precisa che non dovrebbe considerarsi rigetto implicito né adeguata motivazione il fatto che il giudice abbia ritenuto non assolto da parte attrice l’onere probatorio circa l’esistenza dei danni.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); (artt. 112,115 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 276 c.p.c.; art. 111 Cost.; artt. 1723,1725,1223,1226,2697 c.c.). Nullità della sentenza per omessa motivazione; motivazione apparente; affermazioni contrastanti e obiettivamente incomprensibili (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 111,112,115 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 111 Cost.)”.

Oggetto di censura è la statuizione con cui la sentenza ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’assenza di giusta causa di revoca del mandato “non avendo parte attrice assolto all’onere della prova a proprio carico di dimostrare l’esistenza di tali danni solo genericamente invocati”. Tale statuizione è ritenuta viziata da motivazione apparente, se non perplessa ed obiettivamente incomprensibile, nonché da violazione e falsa applicazione di legge per non avere correttamente riconosciuto e quantificato i danni conseguenti all’assenza di giusta causa.

3. Con il terzo motivo il ricorrente rimprovera alla sentenza impugnata “Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; artt. 1362 c.c. e segg., artt. 709,1723,1725,1223,1226,2697 c.c.). Nullità della sentenza per omessa motivazione; motivazione apparente; affermazioni contrastanti e obiettivamente incomprensibili (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 111,112,115 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 111 Cost.)”.

Il motivo si articola in una pluralità di censure mosse alla statuizione con cui la Corte d’Appello ha rigettato la richiesta di compenso per le attività di cui ai preavvisi di fattura dal n. *****, per l’attività di stima e per l’attività di cui al preavviso di fattura n. *****, ritenendola compresa nel diritto alla percezione del compenso forfettario annuale.

3.1. In particolare, il Tribunale di Treviso non avrebbe indicato il fondamento normativo e contrattuale a supporto della negazione della provvigione del 3% per eventuali atti notarili di vendita, permuta ed acquisizione di quote aziendali e/o delle quote degli immobili oggetto del mandato, basata sull’affermazione, ritenuta dal ricorrente del tutto assertiva, che la clausola subordina il diritto alla provvigione alla stipula dei relativi atti notarili; né avrebbe interpretato la clausola contrattuale in conformità con il suo tenore letterale, con l’interpretazione funzionale e con l’interpretazione secondo buona fede e correttezza, posto che l’art. 3 del contratto indicava gli atti notarili come meramente eventuali e che essendo l’incarico ricevuto consistente in un mandato senza rappresentanza, la decisione circa l’opportunità o meno di stipulare eventuali atti notarili spettava alla mandante, competendo al mandatario lo svolgimento dell’attività prodromica alla stipulazione dei medesimi.

3.2. Ne’ il Tribunale avrebbe tenuto conto dell’art. 3, comma 2, della lettera di incarico che stabiliva che ove la mandante non avesse accettato una proposta di acquisto conforme all’incarico ed alle indicazioni scritte conferite al mandatario sarebbe stata ugualmente tenuta a corrispondere a quest’ultimo la provvigione di cui alla lett. b.

3.3. Il ricorrente sottolinea, in aggiunta, l’inidoneità del rilievo secondo cui non sarebbe stato “allegato di avere acquisito proposte di acquisto non accettate dalla mandante né di avere avuto in corso trattative finalizzate all’acquisizione di proposte di acquisto non andate a buon fine a causa della sopravvenuta revoca del mandato”, atteso che la revoca del mandato era stata decisa unilateralmente dalla mandante e sarebbe stata subita dal destinatario.

3.4. Non corrisponderebbe al vero – per di più – che la domanda volta al conseguimento del compenso per l’attività di stima non era stata prospettata e il Tribunale sarebbe incorso nel vizio di inesistente motivazione, avendo omesso di indicare gli elementi a supporto della statuizione reiettiva; in aggiunta, dopo aver dato atto che l’attore aveva chiesto il pagamento delle somme indicate nel preavviso di fattura n. *****, relativa al compenso forfettario annuale di Euro 30.000,00, il Tribunale avrebbe contraddittoriamente affermato che la relativa domanda non era stata proposta, rendendosi responsabile di aver reso una statuizione con motivazione inesistente e di avere omesso l’esame di una domanda ritualmente presentata.

3.5. Il ricorrente censura la decisione di rigetto della richiesta di pagamento della somma di Euro 40.965,43 di cui al preavviso di fattura n. *****. A tale scopo sottolinea: i) di avere domandato, col preavviso in questione, il rimborso di spese, per Euro 3.578,22, e il compenso fisso annuale di Euro 60.000,00 per i due anni di validità del contratto, detratto l’acconto di Euro 30.000,00, ricevuto per il 2015; ii) di aver ricevuto un diniego assolutamente incomprensibile e tautologico, stante che il compenso in questione sarebbe “proprio la ragione per la quale ne è stato richiesto il pagamento in causa e che ne legittima la corresponsione per espressa volontà delle parti”; iii) di avere diritto, in ipotesi di assenza di gusta causa, all’integralità del compenso fisso lordo per il secondo anno di durata del contratto a titolo di mancato guadagno ed al rimborso delle spese a titolo di perdita subita; iv) di avere diritto, nel caso di sussistenza di giusta causa di revoca, ai 4/12 del compenso annuo fisso per il periodo da dicembre 2016 ad aprile 2017, pari ad Euro 10.000,00 al netto di Iva, oltre al rimborso delle spese per Euro 3578,22; v) di avere diritto, al rimborso delle spese, ai sensi dell’art. 1720 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità che ha osservato che il rimborso ivi previsto concerne le spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza dall’adempimento dei suoi obblighi, comprendendo qualsiasi perdita economica che il mandante è tenuto a rifondere al mandatario.

4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c.). Nullità della sentenza per omessa motivazione; motivazione apparente; affermazioni contrastanti e obiettivamente incomprensibili) art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; artt. 111,112,115 c.p.c., art. 118 disp. att.; art. 111 Cost.”.

Oggetto di censura è la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto non fondata la pretesa oggetto del preavviso n. *****, sostenendo che le voci di cui al doc. 3, alle quali fa riferimento il preavviso di fattura menzionato hanno ad oggetto spese postali non riconoscibili perché non documentate, ritenuta viziata per essere basata su una motivazione apparente per avere ritenuto non documentate le spese postali e non provata la circostanza, nonostante l’ampia produzione documentale sul punto e la formulazione di specifici capitoli di prova che il giudice non aveva ammesso per poi rigettare la domanda ritenendola non provata, violando l’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c..

5. Va in via preliminare esaminata l’eccezione della controricorrente riguardante la procura rilasciata agli Avvocati Paniz, Cescato, Stivanello Gussoni e Proia, perché essa risulterebbe identica a quella rilasciata per l’atto di appello, conterrebbe l’attribuzione di poteri confacenti allo svolgimento del giudizio di merito, sarebbe stata conferita prima dell’ordinanza di inammissibilità della Corte d’Appello di Venezia. In particolare, si tratterebbe di un mandato stampato in bianco, con la predisposizione di spazi per l’eventuale inserimento in un momento successivo oltre che della sottoscrizione del conferente anche dei nominativi di ulteriori legali e del domicilio eletto, che farebbe parte di una serie di mandati in bianco rilasciati da S.G. al proprio legale in considerazione del mancato aggiornamento nel corpo dello stesso del riferimento al regolamento UE 2016/679 in tema di privacy, applicabile a partire dal maggio 2018. L’eccezione va disattesa.

Questa Corte, infatti, nell’ipotesi di apposizione del mandato a margine del ricorso, ritiene escluso di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati, “la mancanza di tale prova e la conseguente incertezza sull’effettiva volontà della parte non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta alla procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione degli atti (art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c.); pertanto, nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché genericamente formulata, e il ricorso” (in termini: Cass. 03/10/2019, n. 24670; nello stesso senso cfr. Cass. 05/03/2020, n. 6122).

E’ opportuno chiarire che la questione sollevata dalla eccezione dell’odierna controricorrente non è interessata da quella che è stata sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite, con ordinanza n. 9358 08/04/2021, per effetto della quale questa Corte dovrà verificare: i) se, in caso di procura a margine o in calce al ricorso, la verifica dell’anteriorità del rilascio rispetto alla notifica dell’impugnazione possa esser compiuta anche solo mediante l’esame dell’originale depositato in cancelleria; ii) se, in caso negativo, sia sufficiente la semplice menzione della procura sulla copia notificata o, in alternativa, quali requisiti minimi debbano possedere eventuali ulteriori elementi di riscontro e se essi debbano risultare necessariamente sulla copia; iii) quali condizioni siano richieste, per il medesimo effetto, in caso di procura rilasciata su foglio separato.

6. Merita accoglimento, invece, l’ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata da Z.L. per non avere il ricorso dato atto, ex art. 366 c.p.c., n. 3, del contenuto dei motivi di appello, al fine di verificare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 c.p.c., sicché la parte deve fornire l’indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame, dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. 03/12/2020, n. 27703; Cass. 06/10/2020, n. 21369).

Nel caso di specie, solo relativamente alla questione dell’assenza di una giusta causa di revoca del mandato, il ricorrente, a p. 10 del ricorso, riferisce di avere specificamente dedicato un motivo di impugnazione, quello rubricato “Sull’insussistenza di una giusta causa di revoca del mandato”, collocato alle pp. 31-28 dell’atto di appello, il cui contenuto è in parte illustrato nella nota n. 19 a pie’ di pagina e poi ripreso a p. 14 del ricorso.

Il che consente a questa Corte di esaminare i primi due motivi di ricorso, giacché si collegano alla questione della ricorrenza o meno di una giusta causa di revoca dell’incarico.

Non avendo il ricorrente indicato come e dove le questioni poste con i motivi restanti, il terzo e il quarto, fossero state prospettate dinanzi al giudice d’appello – avendo totalmente trascurato di procedere all’esposizione dei corrispondenti motivi di appello – i suddetti motivi devono essere dichiarati inammissibili.

Merita di essere rilevato che questa Corte ha in altra occasione evidenziato la circostanza che l’onere di indicare i motivi di appello e la motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado proposto ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, in quanto esso è imposto in modo chiaro e prevedibile (risultando da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato), non è eccessivo per il ricorrente e risulta, infine, funzionale al ruolo nomofilattico della Suprema Corte, essendo volto alla verifica in ordine alla mancata formazione di un giudicato interno (così Cass. 23/12/2016, n. 26936).

7. In merito al primo motivo il Collegio rileva che la pronuncia, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, vi è stata, dato che il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria basata sull’assenza di giusta causa, anche se l’ha fatto secondo un criterio di maggior liquidità, ossia rilevando che faceva difetto la prova dei danni (rendendosi pertanto non necessaria la verifica della sussistenza della giusta causa); passando alla censura – da ritenersi logicamente subordinata- attinente all’inesistenza di motivazione, anch’essa è infondata, giacché il rigetto della domanda è chiaramente motivato dal difetto di prova sui danni. Di conseguenza, il motivo deve ritenersi infondato.

8. Alla stessa sorte va incontro il secondo motivo.

Deve preliminarmente osservarsi che l’aver individuato una condotta antigiuridica non implica l’automatico riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.

E’ quanto ha inteso sottolineare il Tribunale, negando, merce’ il ricorso al principio della ragione più liquida, accoglimento alla richiesta per carenza di prova del danno derivante dalla asserita revoca del mandato non sorretta da giusta causa: prova che, riguardando il fatto costitutivo della pretesa, spettava al richiedente offrire.

Le argomentazioni di S.G. vanno, peraltro, proprio in questa direzione; la giurisprudenza da lui citata, in particolare alle pagg. 21-22 del ricorso, conferma che, nel caso di mandato irrevocabile che sia stato sciolto unilateralmente senza giusta causa, al mandante spetta, in aggiunta ai normali obblighi contrattuali di rimborso delle spese e di pagamento del compenso, il risarcimento del danno, da liquidare secondo i criteri generali stabiliti dagli artt. 1223 e 2697 c.c., e che qualora il danno sia certo nella sua ontologica esistenza, ma risulti impossibile o particolarmente difficile provarne l’ammontare, si può fare ricorso alla liquidazione equitativa.

La sentenza impugnata ha fondato la statuizione reiettiva della richiesta risarcitoria sull’assenza di prova del danno, incombente, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sull’odierno ricorrente; di conseguenza, non può esserle imputato alcun errore.

Sempre a tal riguardo, dopo aver stigmatizzato la sovrapposizione erronea tra an e quantum debeatur che inficia l’illustrazione del motivo di ricorso, va ulteriormente precisato che, per insegnamento costante di questa Corte, la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che “la sussistenza di un danno risarcibile nell’an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata” (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447).

La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l’effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito; giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l’inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno (Cass. 27/04/217, n. 10393).

Merita, infine, osservare che il Tribunale ha escluso con la statuizione qui censurata il risarcimento del danno, il quale, come del resto, riconosce indirettamente il ricorrente è altro rispetto alla richiesta di adempimento degli obblighi contrattuali di rimborso delle spese e di pagamento del compenso.

9. In definitiva, vanno rigettati i primi due motivi di ricorso, sono dichiarati inammissibili i restanti.

10. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il pagamento, ove dovuto, del doppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibili il terzo ed il quarto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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