Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36071 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3849-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. A. GRAMSCI, 54, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO TASCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO POZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4350/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 05/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

RITENUTO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a P.M., quale notaio che aveva effettuato il rogito, l’avviso di liquidazione della tassa di Registro relativo ad una permuta immobiliare sottoposta a condizione sospensiva per la quale era stata richiesta l’applicazione dell’agevolazione di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 25 e 23. Avveratasi la condizione, era stata presentata dal notaio la denuncia D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19, a cui era seguita l’emissione dell’atto impositivo sopra indicato da parte dall’Ufficio che aveva ritenuto non applicabile l’agevolazione richiesta per “l’assenza di un piano particolareggiato, attuativo del piano regolatore generale, concretamente vigente”.

1.1. P.M. impugnava detto atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma sostenendo che la natura complementare dell’imposta non prevedeva, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 2. La responsabilità del notaio per il pagamento delle imposte dovute e, anche qualora fosse da considerarsi come principale, l’avviso era tardivo ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3-ter. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, dichiarando la decadenza dell’Ufficio dall’azione impositiva.

1.2. L’Ufficio proponeva appallo di fronte alla Commissione tributaria regionale del Lazio ribadendo la legittimità della liquidazione operata nei confronti del notaio, affermando che la tempestività dell’atto impositivo andava valutata in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b), quindi con termine triennale dalla data di presentazione della denuncia, nonché sosteneva che il notaio era obbligato in solido quale soggetto che aveva sottoscritto la denuncia. I Giudici di secondo grado, con sentenza n. 4350/35/16, confermavano la pronuncia di primo grado favorevole al contribuente motivando sul rilievo che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 2, esclude chiaramente i pubblici ufficiali dall’asserita responsabilità per le imposte complementari quale era quello oggetto dell’atto impositivo impugnato.

1.3. Avverso questa ultima decisione, L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

1.4. P.M. ha presentato difese.

CONSIDERATO

che:

2. L’Ufficio, con il primo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione di legge, sostenendo la legittimità dell’atto impugnato sulle circostanze, ritenute pacifiche, la denuncia di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 19, è stata presentata dal notaio e che lo stesso, non come pubblico ufficiale che ha redatto l’atto, ma come sottoscrittore della denuncia debba considerarsi obbligato in solido (che avrebbe potuto rivalersi sulla parte e che avrebbe comunque dovuto quantificare quanto dovuto), considerata l’imposta come principale e non suppletiva.

3. Il motivo è fondato.

3.1. L’imposta oggetto dell’atto impugnato deve qualificarsi come complementare e non principale, poiché l’orientamento consolidato di questa Corte, a cui va data continuità, prevede che “in tema di imposta di registro, nel caso di liquidazione della stessa da parte dell’ufficio a seguito del disconoscimento di un’agevolazione applicata al momento della registrazione dell’atto, deve escludersi la responsabilità del notaio rogante, atteso che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, limita quest’ultima al pagamento della sola imposta principale, mentre, nell’ipotesi suddetta, l’imposta va qualificata come complementare” (Cass. Sez. 5, n. 12257 del 2017).

4. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico dell’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in 10.000 Euro per compensi, 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e gli altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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