Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36074 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7436/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

La Vignolina s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ennio Luponio e Achille Marchionni, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma al piazzale Don Giovanni Minzoni n. 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4915/28/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 14 aprile 2014, depositata il 19 luglio 2014 e non notificata;

letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Stefano Visonà;

udita la relazione del cons. Andreina Giudicepietro;

sentiti il procuratore generale Stefano Visonà, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio ed in subordine il rigetto del ricorso, l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo e l’avv. Angelo Martucci per delega dell’avv. Ennio Luponio per la società

contribuente.

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo avverso La Vignolina s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 4915/28/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 14 aprile 2014, depositata il 19 luglio 2014 e non notificata, che ha rigettato gli appelli della società contribuente e dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per maggiori Ires ed Irap relative all’anno di imposta 2004;

a seguito del ricorso, la società contribuente si è costituita con controricorso ed ha successivamente depositato memoria con documentazione allegata, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata della lite pendente D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 conv. dalla L. n. 136 del 2018;

il Procuratore generale, Stefano Visonà ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio o, in subordine, il rigetto del ricorso;

l’Agenzia delle entrate, a sua volta, ha dato atto della regolarità della procedura, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio.

CONSIDERATO

CHE:

preliminarmente, deve rilevarsi che la società ha presentato domanda di definizione della controversia D.L. n. 199 del 2018, ex art. 6 in relazione agli avvisi di accertamento, oggetto del giudizio, per Ires ed Irap 2004, con documentazione allegata attestante la presentazione dell’istanza di definizione ed il pagamento in unica soluzione dell’importo dovuto;

la società ha chiesto, quindi, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

L’Agenzia delle entrate ha attestato che la domanda di definizione risulta ammissibile e che il pagamento è stato correttamente effettuato, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizi;

tanto premesso, può dichiararsi l’estinzione del procedimento e la cessazione della materia del contendere;

ai sensi di legge, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate; l’esito del giudizio per cause sopravvenute esclude l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il processo per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6 conv. dalla L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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