LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23027/2015 R.G. proposto da:
Felofin S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Briguglio e Gianluca Boccalatte, e avv. Fratini Francesco elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico n. 146, presso l’avv. Ernesto Mocci;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, Direzione centrale, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
-controricorrente –
E Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Varese;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2091/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 3 febbraio 2015, depositata il 19 maggio 2015 e non notificata.
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Stefano Visonà;
udita la relazione del cons. Andreina Giudicepietro;
sentiti il sostituto procuratore generale Stefano Visonà, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, gli avvocati Eugenio Briguglio e Francesco Fratini per la società ricorrente e l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo.
FATTI DI CAUSA
1. La Felofin S.p.A. ricorre con quattro articolati motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 2091/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 3 febbraio 2015, depositata il 19 maggio 2015 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per maggiori Ires ed Irap relative all’anno di imposta 2007.
2. In quell’anno, la maggioranza delle azioni nella società Villa d’Este S.p.A. (il 52,86% del capitale), proprietaria dello storico ***** sul Lago di Como, era detenuto da una società lussemburghese denominata Finanziaria Regina S.A. (di seguito: “Regina SA”) di cui erano soci la ricorrente Felofin S.p.A. (di seguito: “Felofin” o “ricorrente”), società riferibile alla famiglia L., la società L.F. S.p.A., riferibile alla famiglia F., e D.J.M. con i suoi tre figli.
Le tre “famiglie” ( L., F. e D.) detenevano ciascuna il 29,41% della Regina S.A., per un totale del 88,23% (mentre il rimanente 11,77% era detenuto da altri tre soci di minoranza: i signori M.M. e R. e la società So.Co.Par. S.A.), ed erano anche titolari di partecipazioni dirette nel capitale della Villa d’Este S.p.A. (Felofin, in particolare, deteneva direttamente nella Villa d’Este S.p.A. il 5,09%).
Con atto del 30 novembre 2007, la società Felofin S.p.a. cedeva a Finanziaria Lago S.p.a. la sua partecipazione del 5,09% in Villa D’Este Spa per un totale di 303.369 azioni ed un corrispettivo di Euro 8.565.000,00, dunque al prezzo di Euro 28,23 per azione.
Nella stessa data, la Finanziaria Regina S.A. cedeva il pacchetto di partecipazione maggioritario (pari al 53%) di Società Villa D’Este alla società Finanziaria Lago (holding della Famiglia F., medio tempore uscita dalla compagine sociale della Regina S.a.).
La cessione della partecipazione prevedeva la corresponsione di Euro 240.000.000,00 (prezzo per singola azione pari ad Euro 76,26).
Con l’avviso di accertamento notificato il 28 dicembre 2012 l’Agenzia delle entrate ha accertato un maggior reddito di Euro 9.781785,00, il quale deriverebbe dalla plusvalenza che avrebbe dovuto essere conseguita in occasione della vendita delle azioni possedute nella società Villa d’Este SpA.
Tale plusvalenza era stata calcolata assumendo che il prezzo di vendita non fosse stato quello dichiarato (Euro 28,23 per azione), ma quello corrispondente al “valore normale” della partecipazione che, secondo l’Ufficio, sarebbe stato di Euro 61,00 per azione.
Il “valore normale” di Euro 61,00 per azione era stato ottenuto diminuendo il prezzo pattuito (Euro 76,26) dalla società Regina S.A. (avente ad oggetto le azioni “di maggioranza” della società Villa d’Este S.p.A.) di una percentuale pari al 25% che, secondo l’Agenzia delle entrate, sarebbe usualmente riconosciuta come “premio di maggioranza” ai soci che cedono un pacchetto di controllo.
3. Avverso il predetto atto impositivo la Società presentava ricorso alla C.t.p. di Varese, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: illegittima applicazione del criterio del “valore normale”, illegittima applicazione del criterio della cd. “antieconomicità”, illegittimo disconoscimento delle risultanze delle scritture contabili sulla base dell’unico indizio posto a fondamento della pretesa impositiva, sulla base della ricostruzione delle ragioni che avevano determinato la differenza di prezzo praticato dal socio di maggioranza e dai soci di minoranza.
La Commissione Tributaria Provinciale di Varese con sentenza n. 111/01/2013 accoglieva il ricorso annullando l’avviso di accertamento.
La C.t.r., con la sentenza impugnata, accoglieva, invece, l’appello dell’ufficio, ritenendo che apparisse “inverosimile ed antieconomico che Felofin S.p.A. abbia potuto cedere a Finanziaria Lago S.p.A. la sua partecipazione al prezzo di Euro 28,23 per azione e cioè ad un prezzo tre volte inferiore (Euro 48,03) a quello pattuito nella stessa giornata dalla società Regina S.a. di Euro 76,26. Tale cessione non può apparire congrua e rappresentare il valore normale, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, la società Felofin, con l’uscita dalla compagine sociale della Regina S.a., deteneva il 41,67% e non il 29,41% nella Società Villa d’Este S.p.A.”.
Inoltre, i giudici di appello evidenziavano che “una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell’economia, incombe sul medesimo l’onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, supportate dai relativi elementi di prova, che nel caso di specie mancano. Appare pertanto, evidente che l’unica ragione sia stata quella di ridurre la base imponibile della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in carenza, peraltro, dei requisiti di esenzione previsti dall’art. 87 T.u.i.r. non essendo maturato il cd. holding period. La mancanza di prove valide sull’eventuale comportamento antieconomico è dirimente”.
A seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il Procuratore generale, Stefano Visonà ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Secondo la ricorrente, l’Agenzia delle entrate avrebbe fatto illegittimamente ricorso al criterio del valore “normale”, disciplinato dall’art. 9 T.u.i.r., che non costituirebbe un canone generale, ma troverebbe applicazione solo nelle transazioni poste in essere tra società dello stesso gruppo residenti in giurisdizioni fiscali diverse.
Inoltre, ritiene la ricorrente che l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui il criterio del “valore normale”, di cui all’art. 110, comma 7 T.u.i.r., sarebbe applicabile anche alle operazioni infragruppo tra società residenti in Italia (vedi Cass. n. 12844/2015), sia stato superato dalla norma di interpretazione autentica di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 2, che espressamente prevede che la disposizione di cui all’art. 110, comma 7, T.u.i.r. non si applichi per le operazioni “tra imprese residenti o localizzate sul territorio dello Stato”.
Sotto altro profilo, la ricorrente lamenta l’illegittima applicazione del criterio della cd. antieconomicità, riferibile, secondo la società contribuente, solo ai costi deducibili e non alle plusvalenze e, comunque, non pertinente al caso di specie, in cui la società aveva acquistato le stesse azioni quattordici mesi prima ad un prezzo inferiore rispetto a quello di vendita.
Infine, la società contesta l’eccessiva quantificazione del valore delle azioni, sostenendo che fosse del tutto giustificata la differenza di valore rispetto alla vendita delle azioni di maggioranza.
1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 39 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Secondo la ricorrente, l’Agenzia delle entrate avrebbe illegittimamente disconosciuto le risultanze delle scritture contabili sulla base di un unico indizio, posto a fondamento della pretesa impositiva e consistente nella differenza di valore tra le azioni oggetto delle diverse cessioni avvenute nella stessa data in favore dello stesso acquirente.
La ricorrente lamenta che la C.t.r. abbia del tutto sottovalutato una serie di indizi di senso contrario, quali il contrasto esistente nella compagine sociale e la documentazione che lo comprovava, il fatto che la cessione fosse avvenuta al di fuori del regime agevolato della *****, applicabile se solo si fossero attesi quattro mesi per la cessione, nonché la quotazione delle azioni sul Terzo Mercato Exchange ed i prezzi rilevanti in operazioni comparabili, del tutto in linea con il valore pattuito per la cessione.
1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’omessa valutazione delle prove fornite dalla società contribuente e l’errata valutazione dei documenti di causa.
1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti e l’errata valutazione dei documenti di causa.
2.1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati.
Deve, infatti, rilevarsi che l’accertamento analitico induttivo dell’Agenzia delle entrate si basa sulla presunzione semplice che il corrispettivo percepito dalla vendita della partecipazione societaria sia difforme da quello dichiarato, in quanto quest’ultimo era di molto minore rispetto a quello pattuito con lo stesso acquirente per la cessione del pacchetto di maggioranza, avvenuta nello stesso giorno, in considerazione anche della considerevole partecipazione complessiva della venditrice, che non poteva ritenersi “soggetto debole” nella contrattazione.
La valutazione di tali elementi presuntivi ha indotto il giudice di appello a ritenere che l’accertamento dell’amministrazione finanziaria, basato su presunzioni semplici e, dunque, legittimo, fosse anche fondato, in assenza di una prova contraria fornita dalla società contribuente.
Come questa Corte ha già rilevato, “non è precluso al giudice di merito, nell’ambito del potere di ricostruzione del fatto a lui rimesso, di valorizzare l’accertamento del valore normale per sorreggere la presunzione semplice che il corrispettivo percepito dalla vendita di una partecipazione societaria sia difforme da quello dichiarato” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3290 del 02/03/2012).
Più di recente, in tema di determinazione del reddito d’impresa e con riguardo ad operazioni infragruppo interne” si è affermato che lo scostamento dal valore normale del prezzo di transazione ex art. 9 T.u.i.r. può assumere rilievo quale elemento indiziario ai fini della valutazione di antieconomicità delle operazioni sotto il profilo della carenza di inerenza dei costi eccessivi, ovvero del possibile occultamento (parziale) del prezzo nel caso di profitti eccessivamente bassi (vedi Cassazione civile, sez. trib., 25/06/2019, n. 16948, nonché Cassazione civile sez. trib., 30/07/2020, n. 16366, secondo cui, ai fini del valore da attribuire alle partecipazioni sociali, lo scostamento dal cd. “valore normale” del prezzo di transazione di cui all’art. 9 T.U.I.R. assume rilievo quale parametro meramente indiziario dell’antieconomicità dell’operazione posta in essere, sì da giustificare l’accertamento con conseguente prova contraria a carico del contribuente, a nulla rilevando, al riguardo, la norma di interpretazione autentica contenuta nel D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 2, che mira solo ad escludere l’applicazione dell’art. 110 T.U.I.R. al “trasfert pricing” interno, giammai a limitare la portata logico-giuridica dell’art. 9 cit.).
Inoltre, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d’uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della concordanza ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi” (Cass. Ord. n. 23153 del 2018).
Nel caso di specie, peraltro, l’accertamento dell’Agenzia delle entrate era sorretto da una pluralità di indizi, quali il prezzo praticato nello stesso giorno allo stesso acquirente per la cessione del pacchetto di maggioranza delle azioni e la partecipazione rilevante della venditrice nella società Villa d’Este S.p.A..
Non sussiste, quindi, la denunziata violazione di legge.
– Per il resto il motivo si risolve in una contestazione della valutazione di merito della C.t.r., in quanto l’apprezzamento in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell’accertamento effettuato con metodo presuntivo attiene alla valutazione dei mezzi di prova, è inammissibile in sede di legittimità ed è rimesso in via esclusiva al giudice di merito, salvo lo scrutinio riguardo all’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Nel caso di specie, come si è visto, il giudice di appello ha ritenuto che l’accertamento analitico induttivo dell’Agenzia delle entrate fosse legittimamente fondato, alla luce della notevole differenza di prezzo delle azioni oggetto delle cessioni alla finanziaria Lago S.p.A., che risultava eccessiva considerando che la ricorrente, all’atto della cessione alla finanziaria della quota di azioni che deteneva direttamente in Villa D’Este S.p.A., non si trovava a dover subire, alla stregua di un qualunque socio di minoranza, il prezzo imposto da Finanziaria Lago s.p.a..
Anche il giudizio circa l’antieconomicità dell’operazione di cessione e la correttezza del valore attribuito alle azioni cedute è rimesso in via esclusiva al giudice di merito, salvo lo scrutinio riguardo all’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2.2. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono inammissibili e vanno rigettati.
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire anche di recente (Cass. S.U. Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), “in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.”.
Inoltre, si è anche detto che ” in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”.
Pertanto, deve concludersi che “la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” ((v. Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499; Cass., 5 ottobre 2006, n. 21412; Cass. 15 aprile 2004 n. 7201; Cass. 7 agosto 2003 n. 11933; più di recente Cass. 7 settembre 2015 n. 17702).
Alla luce dei principi citati, il terzo motivo, con il quale la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., appare inammissibile, in quanto sostanzialmente la doglianza ha ad oggetto l’omessa valutazione delle prove fornite dalla società contribuente, ritenute dal giudice di appello irrilevanti a fronte del quadro indiziario addotto dall’amministrazione finanziaria, e l’errata valutazione dei documenti di causa.
Del pari inammissibile risulta il quarto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione per l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, e l’errata valutazione dei documenti di causa.
Invero, “la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo” (Cass. Ord. n. 5279 del 2020).
Dunque, nel caso di specie il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente lamenta l’omesso esame di elementi indiziari, quali i rapporti tesi nella compagine sociale, la vantaggiosità della cessione in relazione all’originario prezzo di acquisto delle azioni e la non applicabilità del regime ***** alla sola cessione della partecipazione diretta di minoranza, ritenuti dal giudice di appello recessivi nel confronto con quelli posti dall’ufficio a base dell’accertamento e, comunque, privi di adeguata prova.
Tanto che la C.t.r. conclude nel senso che l’impossibilità di usufruire dei requisiti di esenzione previsti dall’art. 87 T.u.i.r., non essendo maturato il periodo previsto dalla legge, renderebbe evidente la ragione di ridurre la base imponibile della plusvalenza derivante dalla cessione.
Per quanto detto, il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021