LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4707-2020 proposto da:
P.B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 36, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5390/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
Con sentenza nr 5390/2019 la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Benevento con cui era stato accolto il ricorso P.B.E. avente ad oggetto l’intimazione di pagamento relativamente al mancato versamento dell’Iva per l’anno 2009 e per le tasse automobilistiche anno 2008/2009.
Il giudice di appello riteneva ammissibile alla luce del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, la produzione documentale relativa alle notifiche delle cartelle. Osservava poi che il procedimento notificatorio doveva considerarsi perfezionato in assenza di contestazione e di repliche da parte del contribuente sicché doveva ritenersi superate le contestazioni originarie sollevate da quest’ultimo in merito all’inesistenza della notifica.
P.B.E. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Con un unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 139 c.p.c., per avere la CTR ritenuto ritualmente perfezionata la notifica delle cartelle sulla base della non contestazione della documentazione prodotta nella fase di gravame.
La censura è inammissibile, prima ancora che infondata.
In primis, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., col ricorso per cassazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037-01).
La violazione dell’art. 115 c.p.c. pertanto può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale” (Cass. sez. 1, 28 febbraio 2018, n. 4699; conforme Cass. sez. 3, 11 ottobre 2016, n. 20382).
In tal senso si è espressa recentemente anche Cass. sez. un., 30 settembre 2020, n. 20867.
Nella fattispecie il vizio (enunciato nella rubrica) non è stato dedotto nei termini descritti.
Non può, dunque, ravvisarsi la denunciata violazione di legge per avere la C.T.R. ritenuto di attribuire efficacia probatoria alla documentazione offerta dall’amministrazione finanziaria.
Infine, la doglianza relativa alla mancata applicazione del principio di non contestazione (della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate) è formulata senza l’osservanza dell’art. 366 c.p.c., (dato che non sono riportate le difese nei precedenti gradi).
Pertanto, sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente a rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 4000,00 oltre s.p.a.d.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021