LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2404-2021 proposto da:
C.V., B.A.M., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell’avvocato che li rappresenta e difende STEFANIA IASONNA;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto n. 3181/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta nei termini seguenti: “ritenuto che C.A. ricorre avverso il decreto della Corte d’appello di Roma di cui in epigrafe, con il quale, per quel che ancora qui rileva, il Ministero della Giustizia era stato condannato, a titolo di equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, al pagamento della somma di Euro 1.600,00, oltre interessi e spese;
che il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che il ricorso non supera il vaglio d’ammissibilità per le ragioni che seguono:
a) senza alcuna illustrazione della vicenda e sintesi dei fatti salienti, l’atto giudiziario, dopo le intestazioni di rito, si apre con la riproduzione, nell’ordine, del ricorso alla Corte d’appello in sede monitoria; del ricorso in opposizione davanti alla medesima Corte in composizione collegiale; della motivazione del decreto collegiale; indi segue l’esposizione dei motivi del ricorso per cassazione;
b) questa Corte da anni, con giurisprudenza ferma enuncia il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali e’, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso in funzione della comprensione dei motivi stessi (S. U. n. 17168/2012, Rv. 621813; conf., ex multis, Cass. nn. 393/2013, 10244/2013, 17002/2013, 26277/2013 e, in epoca più recente, 1264/2019, 12730/2019, 28336/2019, 31224/2019, 31225/2019, 10423/2020)”;
considerato che non v’e’ luogo a statuizione sulle spese, non avendo il Ministero intimato svolto difese in questa sede.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile;
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021