LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26733-2020 proposto da:
G.G., in proprio;
– ricorrente –
contro
B.O., in proprio;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 3118/2020 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 12/2/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/9/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello incidentale proposto dal convenuto avv. B.O. nei confronti dell’avv. G.G. ed ha, per l’effetto, dichiarato, in riforma della sentenza appellata, l’incompetenza per territorio del giudice di pace di Roma per essere, in realtà, competente il giudice di pace di Lecco.
Il tribunale, in particolare, ha escluso che l’appello incidentale sollevato dal convenuto fosse inammissibile sul rilievo che l’art. 334 c.p.c., consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione principale, di esperire impugnazione incidentale tardiva senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza. La norma, infatti, è volta a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, per cui, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale.
L’avv. G.G., con ricorso notificato il 26/10/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
L’avv. B.O. ha resistito con controricorso notificato il 4/12/2020.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 327 c.p.c., nonché la falsa applicazione degli artt. 333,334 e 343 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l’ammissibilità dell’appello incidentale proposto dall’avv. B. senza, tuttavia, considerare che l’appello incidentale era stato proposto da quest’ultimo con comparsa di costituzione depositata oltre la scadenza, intervenuta il 19/2/2018, del termine previsto dall’art. 327 c.p.c., e che l’interesse alla sua proposizione, onde far dichiarare l’incompetenza del giudice di pace di Roma, sussisteva in capo all’avv. B. indipendentemente dalla misura di accoglimento della domanda attrice e non nasceva, quindi, dall’appello principale.
2. Il motivo è infondato. L’art. 334 c.p.c., in effetti, consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione principale, di esperire impugnazione incidentale tardiva senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza. La norma è volta a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, per cui, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale. In base al combinato disposto di cui agli artt. 334,343 e 371 c.p.c., quindi, è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (Cass. n. 29593 del 2018; Cass. n. 14609 del 2014; Cass. n. 15483 del 2008; Cass. n. 7827 del 1990).
3. Il ricorso dev’essere, quindi, respinto. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, e’, in realtà, inammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, aì sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processualì per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021
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