LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5681-2021 proposto da:
B.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO ALUNNI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 417/2020 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 24/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
RITENUTO
che:
la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:
– la Corte d’appello di Perugia, decidendo in sede di rinvio, dopo che questa Corte aveva cassato il precedente provvedimento di merito emesso in materia d’equa riparazione in favore di Venera B., in punto di liquidazione delle spese, per violazione del minimo tariffario, per quel che qui rileva, escludeva essere da computare la fase istruttoria;
ritenuto che avverso la decisione la B. propone ricorso sulla base d’unitaria censura e che il Ministero è rimasto intimato;
che con l’esposta doglianza la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., comma 2, e del D.M. n. 55 del 2014 e del D.M. n. 37 del 2018, per avere la Corte locale escluso liquidazione di compenso per la fase di istruttoria e trattazione;
considerato che il Collegio, dissentendo dalla proposta del relatore, reputa che il ricorso non superi il vaglio d’ammissibilità per le ragioni che seguono:
– pur vero che questa Corte ha in passato affermato che anche in assenza d’istruttoria probatoria la trattazione del processo legittima il diritto al compenso di fase (cfr. Cass. n. 14483 del 2021, Cass. n. 21743 del 2019), tuttavia, nel caso in esame deve escludersi che si sia fatto luogo a effettiva nuova trattazione in sede di rinvio, stante che il Giudice di questo, fermo tutto il resto, era chiamato esclusivamente al ricomputo delle spese, di talché l’ipotesi prospettata non è sussumibile nella fattispecie legale evocata.
CONSIDERATO
che:
il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021