Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.36184 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18615-2019 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UFENTE 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BRESMES, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO MARIA COMMODO;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2120/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

La Corte.

RILEVATO

che:

-) l’odierna ricorrente nel primo grado del giudizio chiese il risarcimento del danno da tardiva attuazione della Dir. comunitaria n. 80 del 2004;

-) che ella stessa chiese che tale danno venisse stimato in misura pari “all’indennizzo equo ed adeguato che la Repubblica avrebbe dovuto riconoscere alle vittime di reati verificatisi sul suo territorio”;

-) che vari provvedimenti normativi hanno esteso retroattivamente il diritto di chiedere il suddetto indennizzo, prorogandone contemporaneamente il termine, successivamente fissato:

-) fino ***** dalla L. 30 dicembre 2018, n. 302, art. 1, comma 594;

-) fino al ***** dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 3, comma 2, lett. c);

-) fino al ***** dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, art. 2, comma 2, lett. a).

RITENUTO

che:

il ricorso pone a questa Corte una questione di rilievo nomofilattico, e cioè stabilire gli effetti del jus superveniens sull’interesse a ricorrere.

PQM

-) rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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