LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18615-2019 proposto da:
A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UFENTE 12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BRESMES, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO MARIA COMMODO;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2120/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 17/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
La Corte.
RILEVATO
che:
-) l’odierna ricorrente nel primo grado del giudizio chiese il risarcimento del danno da tardiva attuazione della Dir. comunitaria n. 80 del 2004;
-) che ella stessa chiese che tale danno venisse stimato in misura pari “all’indennizzo equo ed adeguato che la Repubblica avrebbe dovuto riconoscere alle vittime di reati verificatisi sul suo territorio”;
-) che vari provvedimenti normativi hanno esteso retroattivamente il diritto di chiedere il suddetto indennizzo, prorogandone contemporaneamente il termine, successivamente fissato:
-) fino ***** dalla L. 30 dicembre 2018, n. 302, art. 1, comma 594;
-) fino al ***** dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 3, comma 2, lett. c);
-) fino al ***** dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, art. 2, comma 2, lett. a).
RITENUTO
che:
il ricorso pone a questa Corte una questione di rilievo nomofilattico, e cioè stabilire gli effetti del jus superveniens sull’interesse a ricorrere.
PQM
-) rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021