LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21657/2016 n. r.g., proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
V.A., rappresentato e difeso dall’avv. Gianpietro Beghin, con procura in calce al controricorso;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 619/2016 del TRIBUNALE DI FIRENZE, depositata il 17.2.2016;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 30/6/2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
V.A. ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Firenze avverso otto verbali di accertamento con cui gli era stato contestata la mancata esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo installato sul veicolo indicato in atti, con riferimento al periodo compreso tra l'***** e gli era stato applicato un numero di sanzioni pari ai giorni (24) per i quali l’obbligo di esibizione era stato disatteso.
Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione, regolando le spese. Con sentenza n. 619/2016, il tribunale di Firenze ha parzialmente riformato la decisione, affermando che, nell’ipotesi in cui l’obbligo di esibizione dei fogli di registrazione sia violato per più giorni, si configura un’unica violazione e non tante infrazioni autonome.
Ha perciò disposto l’annullamento di tutti i verbali successivi al primo, applicando un’unica sanzione, pari ad Euro 51,00.
Per la cassazione della sentenza il Ministero dell’interno propone ricorso basato su un unico motivo.
V.A. resiste con controricorso e con memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 del Reg. CE 3281/1985, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, contestando al tribunale di aver erroneamente ritenuto che la mancata esibizione di più fogli giornalieri di registrazione configuri un’unica violazione.
Secondo la Prefettura, l’autonomia di ogni singola violazione e la configurazione di plurime infrazioni discenderebbero dall’obbligo di formazione di più fogli di registrazione, funzionale al controllo sull’osservanza delle norme poste a presidio della sicurezza stradale e all’effettività delle sanzioni.
2. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto dal Ministero dell’interno, che non ha partecipato al giudizio di merito – svoltosi nei confronti della Prefettura di Firenze – e che non è autonomamente legittimato ad impugnare la decisione.
In passato questa Corte aveva sostenuto che in materia di opposizione al verbale di accertamento relativo a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della strada, la legittimazione processuale competesse solo al Ministero, quale organo di vertice dell’amministrazione cui appartenevano gli agenti accertatori (polizia stradale), in mancanza di una specifica previsione che conferisse tale legittimazione all’organo periferico dell’amministrazione statale (Cass. 6934/2003; Cass. 6364/2004; Cass. 11667/2004; Cass. 18725/2004).
Si è pure affermato che l’errata identificazione dell’organo legittimato a resistere in giudizio non produceva la mancata instaurazione del rapporto processuale, trattandosi di mera irregolarità, sanabile ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, per effetto della costituzione in giudizio dell’Amministrazione – senza sollevare alcuna eccezione al riguardo- o attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione, ma ciò al di fuori delle ipotesi in cui la legge avesse previsto la specifica competenza di un organo periferico dell’Amministrazione (Cass. S.u. 3117/2006; Cass. 19586/2007).
Qualora il giudizio di opposizione si fosse svolto nei confronti del Prefetto, il ricorso in sede di legittimità proposto dal Ministero dell’interno tramite l’Avvocatura generale dello Stato valeva quale ratifica del comportamento della Prefettura, con conseguente ammissibilità dell’impugnazione (Cass. 10216/2005; Cass. 3144/2006; Cass. 2819/2006).
Restava (e resta) ferma la legittimazione del Prefetto in caso di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, quale organo competente, anche sul piano sostanziale, all’emissione del provvedimento sanzionatorio (Cass. 4195/2006).
Proprio con riferimento all’opposizione all’ordinanza emessa ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23 questa Corte ha affermato che legittimata passiva è solo l’autorità che ha emesso il provvedimento anche quando si tratti di organo periferico dell’amministrazione statale che agisca in virtù di una specifica autonomia funzionale, tale da comportare deroga al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, (come sostituito dalla L. n. 260 del 1958, art. 1), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato, e alla speciale sanatoria prevista dalla citata L. n. 260 del 1958, art. 4 la cui operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (Cass. 358/2015; Cass. 5314/2018; Cass. 8190/2020 in motivazione).
Tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, giacché nella disciplina dell’art. 23 cit. non si rinviene alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell’autorità che abbia emesso il provvedimento sanzionatorio subentri, nella fase di impugnazione, la legittimazione (secondo la regola ordinaria) del Ministro; con la conseguenza che il ricorso per cassazione proposto dal Ministro (o nei sui confronti), anziché dall’autorità che abbia emesso l’ordinanza, è inammissibile (Cass. 8316/2005; Cass. 10749/1998; Cass. 15596/2006; Cass. 21511/2008; Cass. 12742/2007; Cass. 15169/2015; Cass. 8190/2020).
Poste tali premesse, va però considerato che né il codice della strada, né la formulazione originaria dell’art. 204 bis C.d.S. (nel testo introdotto dal D.L. n. 151 del 2003, art. 4, comma 1-septies, convertito, con modificazioni dalla L. n. 214 del 2003), contenevano una previsione analoga a quella successivamente adottata con il comma 4 bis, introdotto dalla L. n. 120 del 2010, art. 39, comma 1, lett. b), secondo cui la legittimazione passiva nel giudizio di cui all’art. 204 bis C.d.S. (avente ad oggetto il verbale di accertamento) spetta al prefetto, quando le violazioni opposte siano state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell’art. 208.
La norma è stata poi trasfusa nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 5, che attualmente regola l’opposizione avverso i verbali di accertamento in materia di violazioni del codice della strada, previsione che, confermando le scelte normative adottate nel 2010 ma innovando il precedente regime, ha specificamente attribuito all’organo prefettizio una legittimazione processuale generale (fatte salve le eccezioni previste dalla norma), che esclude quella del Ministero dell’interno, essendo estesa ai giudizi riguardanti i verbali redatti da qualunque agente dello Stato (anche se incardinati presso amministrazioni centrali diverse dal suddetto Ministero), oltre che delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS, in modo da concentrare in un unico organo la legittimazione per tali categorie di controversie.
In sostanza, alla luce del disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 5 deve escludersi che il Ministero dell’interno potesse ricorrere in cassazione avverso la sentenza resa nei confronti della Prefettura ed avente ad oggetto l’opposizione al verbale di accertamento elevato dalla polizia stradale.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo.
Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di ricorso proposto da amministrazione dello Stato (Cass. 1778 del 2016).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali, apri ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 900,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021