Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.36238 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6797-2020 proposto da:

A.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2339/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 07/11/2019 R.G.N. 300/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO

CHE:

– A.I. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, depositata il 7 novembre 2019, di reiezione della sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale;

– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato di essere cittadino del ***** e di essere fuggito dal proprio Paese d’origine perché minacciato di morte dai sunniti del suo villaggio che gli avrebbero intimato di non organizzare majlis che egli organizzava in luogo di suo padre;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

CHE:

1.con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. C);

1.1. con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 per mancato scrutinio delle condizioni di vulnerabilità;

2. preliminarmente, il Collegio rileva che le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione del fatto come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3 che risulta, dunque, inosservato.

Al riguardo, questa Corte ha affermato che il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile e che tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione; (Cass. SU 11308/2014; fra le più recenti, Cass. 10479/2021);

Si afferma, inoltre, in sede di legittimità, che nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020; Cass. 10479/2021 cit.).

Nel caso in esame, i motivi proposti, in parte sovrapponibili sono riferiti ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, peraltro con una anomala confusione fra sunniti e sciiti, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione del Tribunale, sia in relazione alle censure prospettate nel grado di merito: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.

3. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.

Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

3.1. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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