LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10509-2018 proposto da:
D.M.E., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Spada e Rosella Oppo;
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PREFETTURA CAGLIARI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2786/2017 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 27/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dalla Consigliera CASADONTE Annamaria.
RILEVATO IN FATTO
che:
– la sig.ra D.M.E. impugna per cassazione la sentenza del Tribunale di Cagliari che, quale giudice d’appello, ha accolto l’impugnazione proposta dal Prefetto di Cagliari e in totale riforma della sentenza del Giudice di pace di Sanluri ha respinto la di lei opposizione proposta nei confronti del verbale di contestazione con il quale le era stata contestata la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, per avere viaggiato alla velocità di km 142,50 eccedendo di Km/h 52,5 km il limite di velocità fissato in loco in 90 km/h;
– la sig.ra D. con l’opposizione al verbale di contestazione aveva, altresì, impugnato l’ordinanza del Prefetto con la quale le era stata sospesa la patente di guida per la durata di mesi 2;
– l’opponente contestava la nullità e l’illegittimità del verbale e dell’ordinanza per violazione degli artt. 45 e 142 C.d.S. nonché dell’art. 345 del relativo Regolamento di esecuzione, in ragione della eccepita inaffidabilità tecnica dello strumento e delle relative misurazioni poiché lo stesso risultava privo di omologazione e delle certificazioni di taratura;
– la Prefettura di Cagliari si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione ed il Giudice di pace con la sentenza 231/2011 accoglieva il ricorso annullando il verbale e l’ordinanza;
-avverso tale statuizione il Prefetto di Cagliari proponeva appello, nel quale si costituiva l’appellata ribadendo le eccezioni di illegittimità dei provvedimenti opposti;
– all’udienza del 27 marzo 2017 il Tribunale di Cagliari accoglieva l’appello del Prefetto e rigettava l’opposizione avverso entrambi i provvedimenti impugnati condannando l’appellata D. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio;
– argomentava il Tribunale di Cagliari che costituiva dato pacifico l’esistenza della omologa dell’apparecchiatura telelaser descritta nel verbale di accertamento nonché della relativa estensione dell’autorizzazione (omologa con decreto della Direzione generale della motorizzazione del 8 maggio 2003);
– affermava, in particolare, il giudice d’appello che ai fini della legittimità della rilevazione della velocità mediante il telelaser e della sua validità probatoria, la legge non richiede la specifica indicazione nel verbale di accertamento del provvedimento con il quale l’apparecchiatura è stata omologata, essendo unicamente necessario che l’apparecchiatura sia stata debitamente indicata nel verbale (circostanza mai contestata dalla opponente e, comunque, risultante dagli atti) e la stessa risultava positivamente omologata;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a tre motivi;
– non ha svolto attività difensiva l’Ufficio territoriale del governo – Prefettura di Cagliari, benché il ricorso, che nell’intestazione reca solo l’indicazione dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, risulti comunque essere stato notificato a mezzo pec anche presso l’Avvocatura generale dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 36 e l’omesso accertamento della carenza di legittimazione del Prefetto di Cagliari a proporre l’appello;
– con il medesimo primo motivo si deduce altresì, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il difetto di motivazione in ordine alla corretta applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 7 e 36 e l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità rilevabile d’ufficio;
– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S. comma 6, e dell’art. 345 del Regolamento di attuazione al codice medesimo, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 200 C.d.S. (sulla contestazione immediata) in relazione all’art. 383 del Regolamento di attuazione al C.d.S., nonché il difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla corretta applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 22;
-con il terzo motivo si deduce, l’illegittimità della sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 C.d.S., comma 6, art. 142 C.d.S. nonché, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione degli art. 45 C.d.S., comma 6, e art. 142 C.d.S. nonché per la mancata applicazione dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015;
– rileva preliminarmente il collegio che il ricorso è inammissibile per tardività dello stesso;
– la sentenza impugnata è stata emessa il 27 marzo 2017 a seguito di discussione orale della causa seguita dalla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ed immediatamente depositata in cancelleria; ciò risulta pacificamente dal testo della pronuncia (pag. 1 e 5);
– in questo modello di decisione la pronuncia integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene ed immediatamente depositata in cancelleria, si intende pubblicata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., comma 2, con la conseguenza che è da questo momento che decorre il termine lungo per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c.;
– l’indicazione della pubblicazione del 27/9/2017 apposta sulla sentenza non può rilevare pertanto valere ai fini del decorso del medesimo termine;
– in ossequio a quanto già affermato da questa Corte deve quindi escludersi analogamente ed a fortiori nel modello di sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., in cui la lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione avviene nel corso dell’udienza alla presenza delle parti comparse, che il cancelliere, preposto, nell’espletamento dell’attività di pubblicazione, alla tutela della fede pubblica (art. 2699 c.c.), possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., comma 2, venga pubblicata in data successiva, con la conseguenza che tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data cui nel verbale si dà conto dell’adozione della decisione secondo tutti i passaggi procedurali indicati nell’art. 281-sexies c.p.c. (cfr. rispetto alla procedura ordinaria di pubblicazione ex art. 133 c.p.c. Cass. Sez. Un. 13794/2012);
– la conclusione non pare possa essere diversa rispetto alla sentenza emessa nel rito del lavoro cui D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, rinvia per la decisione delle controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, per quanto non diversamente disposto, avendo la Corte chiarito che in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l’art. 429 c.p.c., comma 1, (come modificato dal D.L. n. 112 del 2008, art. 53, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 133 del 2008, ed applicabile “ratione temporis”) prevede che il giudice all’udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell’art. 281-sexies c.p.c., il termine “lungo” per proporre l’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’art. 133 c.p.c., (Cass. 13617/2017; id. 3394/2021);
– ebbene, nel caso di specie il ricorso avverso la decisione assunta nel giudizio d’appello è stato notificato il 26 marzo 2018, oltre il termine di sei mesi e 31 giorni decorrente dal 27 marzo 2017 con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione;
– nulla va disposto sulle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata Prefettura di Cagliari;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021