Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3626 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6662/2019 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcuz Mario, giusta procura speciale in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2253/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. Paola Velia.

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato il diniego di protezione internazionale e umanitaria da parte del Tribunale di Bologna verso il cittadino nigeriano S.F., nato in *****, il quale aveva dichiarato di aver lasciato la Nigeria nel 2014 per sfuggire alle minacce sempre più violente e insistenti dei membri di un’associazione segreta, denominata *****, i quali sin dal 2009 lo avevano ripetutamente invitato a prendere il posto del defunto padre, che ne era vice-capo, mentre egli aveva sempre rifiutato, essendo la sua religione cristiano-pentecostale incompatibile con le credenze mistiche di detta associazione.

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

3. Con il primo motivo – rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4 – garanzie per i richiedenti asilo” – si deduce che in sede di compilazione del Modello C3 presso la Questura di Bologna non era presente alcun interprete mentre con quello nominato in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale “il sig. S. aveva avuto evidenti gravi difficoltà di comprensione”, poichè “parlava il cosiddetto inglese pidgin”; invece l’audizione da parte del giudice di primo grado si era svolta “in inglese” nè si erano “verificati problemi di comprensione reciproca”; di qui la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, che garantisce, se necessaria, l’assistenza di un interprete della lingua del richiedente (o di altra a lui conosciuta) in tutte le fasi del procedimento, comprese quelle stragiudiziali. Sotto il profilo della rilevanza del motivo, si evidenzia che “le incomprensioni verificatesi e le incongruenze tra quanto dichiarato in sede di audizione amministrativa e in sede successiva di udienza che ne sono derivate venivano interpretate dal Giudicante come sintomo di incoerenza e non plausibilità delle dichiarazioni rese”.

3.1. La censura presenta profili di inammissibilità e infondatezza.

3.2. In linea generale deve ricordarsi che, in tema di protezione internazionale, i vizi del provvedimento o del procedimento amministrativo non rilevano ex sè, poichè oggetto del giudizio non è la decisione negativa della Commissione territoriale, bensì l’accertamento del diritto soggettivo alla protezione invocata dal richiedente, per cui, anche in presenza di eventuali vizi, il giudice deve comunque decidere sulla spettanza o meno del diritto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10, non già limitarsi a dichiarare l’invalidità del diniego amministrativo (Cass. 20492/2020, 26480/2011).

3.3. Con specifico riguardo al vizio lamentato, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sugli obblighi contemplati, in tema di protezione internazionale, dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5, specie in tema di traduzione degli atti, osservando che “l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto (…) al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione”, con la conseguenza che la parte “non può genericamente lamentare la violazione dell’obbligo ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un “vulnus” all’esercizio del diritto di difesa” (Cass. 22949/2020, 11871/2014, 420/2012); in altri termini, l’eventuale nullità del provvedimento amministrativo emesso dalla Commissione territoriale per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non rileva in sè, ma solo per le eventuali conseguenze sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. 27337/2018, 7385/2017). Analogamente, qualora il richiedente “deduca la mancata comprensione delle allegazioni rese in interrogatorio, deve precisare quale reale versione sarebbe stata offerta e quale rilievo avrebbe avuto” (Cass. 18723/2019, 11271/2019, 24543/2011).

3.4. Nel caso di specie, la censura risulta anche generica, non avendo il ricorrente indicato il contenuto e le conseguenze dei pretesi errori di traduzione (v. Cass. 19881/2020, 17416/2020), emergendo la strumentalità della doglianza alla valutazione di non credibilità cui è appositamente dedicato il successivo motivo di ricorso che si va ad analizzare.

4. Con il secondo mezzo – rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa valutazione circa fatti decisivi ai fini della decisione” – si contesta la valutazione di non credibilità del ricorrente, in quanto fondata “solo e unicamente sulle contraddizioni riscontrate dal Giudice di prime cure tra le dichiarazioni rese in udienza e quelle rappresentate in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale”, le quali invece, “oltre ad essere direttamente riconducibili alle incomprensioni linguistiche”, sarebbero “da ricollegare, in primis, a una superficiale se non addirittura omessa lettura del verbale della Commissione e della memoria”, perciò concludendosi che “l’esito negativo dei giudizi è stato fondato su errori e superficialità poste in essere dal giudice di primo grado”.

4.1. La censura è inammissibile poichè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale fonda il giudizio di non credibilità del richiedente non solo sulle contraddizioni registrate dal Tribunale, ma anche sulla genericità “nella descrizione delle modalità con le quali sarebbero state perpetrate le dedotte intimidazioni” e sulla inverosimiglianza del racconto “in diversi punti”, espressamente indicati e illustrati.

4.2. Peraltro, il motivo non rispetta i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis), che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti (ex plurimis Cass. 17247/2006, 18587/2014), qui non osservati, poichè sarebbe stato onere del ricorrente indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U., 8503/2014; conf. ex plurimis Cass. 27415/2018). D’altro canto, deve escludersi la rilevanza di una supposta insufficienza di motivazione che non ridondi nel vizio strutturale di mancanza assoluta di motivazione, ovvero di motivazione apparente, perplessa od obiettivamente incomprensibile (Cass. Sez. U., 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U., 33017/2018).

4.3. In ogni caso, la censura motivazionale non può ridursi ad una critica diretta alla rivalutazione di fatti storici accertati dal giudice del merito (Cass. Sez. U., 34476/2019; Cass. 27072/2019), avendo questa Corte ripetutamente affermato che l’inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, valutata alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (ex plurimis, Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 21142/2019, 20580/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018),.

3.3. Inammissibile, per mancanza di specificità e attinenza a valutazioni di merito, è anche il terzo motivo – rubricato “Violazione art. 360 c.p.c., n. 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 – onere probatorio attenuato” – che, al di là di generali affermazioni di principio, si sostanzia nell’apodittica affermazione che “le circostanze richiamate dal Sig. S. sono assolutamente acclarate e riscontrate dalla stampa e dai rapporti delle più importanti organizzazioni che tutelano i diritti umani”, da cui emergerebbe che per questi “il rischio di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti, è quanto mai attuale”.

4. Identiche conclusioni valgono per il quarto motivo – rubricato (testualmente) “Violazione art. 360 c.p.c., n. 5 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c – protezione sussidiaria e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 – principio di verosimiglianza” – nel quale si afferma, al netto di generici richiami normativi e giurisprudenziali, che “il Sig. S. ha chiaramente ricostruito le motivazioni che l’hanno spinto a lasciare il suo paese, allegando tutto ciò che si trovava nella possibilità di poter allegare”.

5. Il quinto mezzo adduce infine la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U., 29459/2019) nell’assunto che, “stante la situazione del paese di provenienza e i traumi e le aggressioni subite dal ricorrente in Libia, appare irragionevole non riconoscere quantomeno il diritto ad ottenere la protezione umanitaria”.

5.1. La censura difetta ancora una volta di specificità, avendo la Corte territoriale ritenuto inconferenti le osservazioni svolte “con riferimento alla situazione generale presente in Nigeria (Pese per il quale peraltro i soli rimpatri sconsigliati dall’UNHCR riguardano la parte nord-est) e alle difficoltà riscontrate in Libia non essendo attestata alcuna rilevante situazione di vulnerabilità”.

5.2. Al riguardo è appena il caso di ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento della protezione umanitaria postula il riscontro di specifici profili di vulnerabilità individuale e di un significativo grado di integrazione nel territorio italiano, ai fini della prescritta valutazione comparativa con le condizioni vissute nel paese d’origine (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; conf. ex multis, Cass. 630/2020), ai cui fini risulta “necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perchè da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019).

6. Segue il rigetto del ricorso senza necessità di statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U., 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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