LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25307-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE LORENZO CAMPO;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 704/2017 della COMM. TRIB. REG. di TORINO depositata il 03/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.
RITENUTO
che:
1. A seguito di una verifica svelta dalla Guardia di Finanza era stato riscontrato che la società SILPAT S.n.c. di A.O. e M.G. aveva impiegato lavoratori non regolarmente assunti, da qui il verbale di contestazione del relativo illecito amministrativo.
1.1. In data ***** la società veniva cancellata dal Registro delle imprese, quindi, in data ***** l’Agenzia delle Entrate notificava a A.O. e M.G., nella loro qualità di socie legali rappresentanti della cessata società, l’atto di irrogazione sanzioni per violazione delle norme tributarie in tema di lavoro subordinato.
1.2. Detto atto era impugnato da O.A. di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria mentre M.G. non presentava ricorso. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso della A., mentre l’Ufficio ricorreva in appello in accoglimento del quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 34/5/09 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario a seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008. Non essendo stato riassunto il processo di fronte al giudice ordinario, l’atto di irrorazione delle sanzioni diveniva definitivo e l’Agenzia delle entrate procedeva alla relativa iscrizione a ruolo, con emissione di apposita cartella di pagamento notificata in data 30 agosto 2013 a M.G. quale socio della Società già estinta essendo egli coobbligato in solido illimitatamente responsabile.
1.3. M.G. impugnava detta cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria affermando che, dal momento che egli non aveva impugnato l’atto di irrogazione di sanzioni, da cui la cartella discendeva, questo era divenuto per lui già definitive con la conseguenza che il relativo credito tributario si sarebbe nel frattempo prescritto. Si costituiva l’Ufficio eccependo l’interruzione del termine di prescrizione per l’avvenuta impugnazione della coobbligata in solido A.O., con affetti estesi anche al ricorrente Maltratto. La Commissione tributaria provinciale, ritenuta interrotta la prescrizione, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.
1.4. M.G. interponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Piemonte che, accogliendolo con sentenza n. 740/6/17, annullava la cartella.
1.5. Avverso questa ultima decisione, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
1.6. M.G. ha presentato difese.
CONSIDERATO
che:
2. L’Ufficio, con il primo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la Commissione tributaria regionale avrebbe travalicato i limiti della giurisdizione in relazione all’atto impugnato, trattandosi di cartella emessa sulla base di un atto presupposto per il quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Con il secondo motivo, invece, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1310 c.c. e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la prescrizione, diversamente da quanto affermato nella pronuncia impugnata, non si sarebbe maturata in virtù della mancata impugnazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni, ma sarebbe stato sospeso dall’impugnazione dell’altro socio fino alla definitività dell’ultima sentenza emessa nel suoi confronti il 6 luglio 2010, con conseguente tempestività della notifica della cartella in data 30 agosto 2013.
4. Il primo motivo è infondato.
4.1. Va preliminarmente rilevato che M.G., il quale aveva ricevuto la notifica dell’atto di irrogazione sanzioni in data *****, non lo ha impugnato, quindi il relativo apporto tributario era divenuto definitivo in data 25 maggio 2006, anni prima della Sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 che stabiliva la giurisdizione del giudice ordinario, pertanto il difetto di giurisdizione dedotto è chiaramente infondato.
5. Il secondo motivo è fondato.
5.1. Diversamente va accolto il secondo motivo sull’interruzione del termine di prescrizione dal 24 marzo 2004 al 30 agosto 2013, pur dovendosi considerare quale termine inizia e il 6 ottobre 2009 (data della mancata riassunzione di fronte al giudice ordinario da parte della coobbligata A.O. che aveva introdotto la controversia nel 2004, con sentenza della Commissione tributaria regionale depositata il 21 maggio 2009, tenuto conto del termine lungo di un anno), infatti, trattandosi di prescrizione D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 20, comma 3, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. Questo collegio ritiene quindi che vada data continuità al principio di diritto già affermato da questa Corte secondo il quale “alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile – in mancanza di specifiche deroghe di legge – anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benché inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l’accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’Amministrazione dal diritto all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all’uopo stabilito” (Cass. Sez. 6-5, n. 13248 del 2017).
4.1. Sulla base di detto orientamento, questa Corte ritiene che il giudice di secondo grado non fatto buon governo del sopra indicato principio di diritto, non avendo adeguatamente vagliate negli esatti termini la decorrenza del termine di prescrizione.
6. Da quanto esposto consegue il rigetto del primo motivo di ricorso, l’accoglimento del secondo, cassando senza rinvio la sentenza impugnata, considerato che non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico di M.G..
PQM
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e, decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata rigettando l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e liquida le spese del presente giudizio di legittimità in 5.600 Euro per compensi, 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e gli altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021