LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13726/2017 proposto da:
D.D., M.E., M.M., M.S., Mo.Si., elettivamente domiciliati in Roma Viale Giulio Cesare 2 presso lo studio dell’avvocato Giancaspro Nicola che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
Agenzia Entrate, Direzione Centrale, avverso la sentenza n. 7119/2016 della COMM. TRIB. REG., LAZIO, depositata il 22/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.
RITENUTO
che:
con ricorso in data 20.2.2014 i signori M.E., D.D., M.M., M.S. e Mo.Si. proponevano ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale n. *****, con cui l’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, aveva proceduto alla nuova determinazione in aumento del classamento e della rendita catastale di n. 11 immobili ricadenti nella zona ***** a destinazione residenziale di proprietà dei contribuenti in base alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, assumendo che la microzona in cui detti immobili sono ubicati si caratterizza per la presenza di luoghi di aggregazione e per la tipicità del contesto urbano in cui sono presenti numerosi locali di ristorazione così mutando la categoria da A/4 a A/2 ed incrementando mediamente del 70% i valori preesistenti.
A sostegno del ricorso i contribuenti deducevano la carenza di motivazione dell’avviso il quale non consentiva di verificare la correttezza del classamento omettendo di verificare le caratteristiche costruttive degli immobili, l’illegittimità dell’operato dell’Ufficio che aveva inserito indiscriminatamente tutti gli immobili nella stessa classe di merito, la carenza probatoria dell’atto di accertamento, nonché la violazione delle norme in tema di classificazione e l’errore di calcolo da parte dell’Agenzia.
La CTP di Roma con sentenza n. 15523/25/15 rigettava il ricorso ritenendo legittimo l’avviso di accertamento impugnato.
Proposto appello da parte dei contribuenti, la CTR del Lazio in data 22.11.2016 rigettava il gravame.
Avverso detta pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate non si costituiva.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo di ricorso rubricato ” Nullità della sentenza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 1 e 2 – e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4" parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata non prende in considerazione il motivo di appello con cui si era denunciata l’illegittimità dell’avviso di accertamento per mancanza di motivazione e per difetto di prova non essendo indicato nell’avviso di accertamento neanche il criterio di scelta delle unità immobiliari di riferimento con cui è stato fatto il raffronto ai fini della riclassificazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Nullità della sentenza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 1 e 2 – dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata è caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in ordine agli elementi determinanti il classamento. In particolare deduceva che nella sentenza si fa un confuso riferimento al motivo di appello relativo alla perizia.
3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” parte ricorrente deduceva la mancata considerazione nella sentenza impugnata della evidenza derivante dalla perizia giurata allegata dai contribuenti.
Va esaminato in via prioritaria il secondo motivo di ricorso.
Lo stesso è fondato.
Ed invero, a prescindere dal rilievo che la sentenza impugnata conclude con il rigetto dell’appello anche se la motivazione inizia con “l’appello è fondato e va accolto”, la motivazione della decisione è palesemente contraddittoria e confusa in ordine alle ragioni ed ai presupposti posti a base della revisione del classamento.
Ed invero, dopo essersi diffusa sulla differenza tra la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 e comma 336, la CTR passa ad esaminare i presupposti per il riclassamento che risulta “..giustificato sia dalle caratteristiche estrinseche dei palazzi di cui fanno parte le unità immobiliari e sia dalla caratteristiche intrinseche all’esito dell’attività effettuata dall’ufficio..” concludendo poi per la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato.
Inoltre a supportare le proprie conclusioni la sentenza fa riferimento ad un precedente di legittimità, ovvero Cass., n. 3156/2015, che viene indicata come in contrasto con la tesi dei contribuenti mentre tale pronuncia, peraltro massimata, ha chiaramente enunciato il principio secondo cui in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento.
La pronuncia de qua, peraltro, già incongrua nel riferimento alla giurisprudenza di legittimità, risulta altresì caratterizzata da un periodare che rende difficoltoso ricostruire l’iter logico seguito nonché i presupposti fondanti la decisione assunta, risultando pienamente integrato il vizio denunciato.
Gli altri motivi sono assorbiti.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio effettuata da remoto, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021