LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6470-2020 proposto da:
Y.K., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SCHERA LUCA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1422/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/08/2019 R.G.N. 1353/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. PICCONE VALERIA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
– Y.K. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, depositata il 26 agosto 2019, di reiezione della sua domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria;
– dall’esame della decisione impugnata emerge che a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato di essere cittadino ivoriano e di essere stato oggetto di aggressioni ed incarcerazioni ma ha insistito soprattutto per la valorizzazione delle proprie condizioni di salute e circa il proprio inserimento lavorativo;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– il Ministero dell’Interno ha presentato memoria al fine della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in particolare artt. 2 e 10 Cost., Dichiarazione Universale Diritti dell’Uomo, Convenzione di Ginevra, art. 3 CEDU, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, nonché D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 circa il mancato esercizio di poteri officiosi da parte della Corte territoriale;
2. con il secondo motivo si allega la carenza di motivazione con riguardo alla situazione attuale dei luoghi;
– preliminarmente, il Collegio rileva che le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione del fatto come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3.
che risulta, dunque, inosservato;
– al riguardo, questa Corte ha affermato che il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile e che tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione; (Cass. SU 11308/2014; fra le più recenti, Cass. 10479/2021);
– si afferma, inoltre, in sede di legittimità, che nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020; Cass. 10479/2021 cit.);
– nel caso in esame, i motivi proposti, in parte sovrapponibili sono riferiti ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione del Tribunale, sia in relazione alle censure prospettate nel grado di merito: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati;
– il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile;
– non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021
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