Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.36270 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6622-2020 proposto da:

M.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO CAVICCHIOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1065/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/06/2019 R.G.N. 2573/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. PICCONE VALERIA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– M.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, depositata il 25 giugno 2019, di reiezione della sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

– dall’esame della decisione impugnata emerge che il richiedente aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese di origine, il Burkina Faso, per il timore di essere accusato e giustiziato sommariamente in ordine all’omicidio di un minore, figlio di una vicina di casa;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– il Ministero dell’Interno ha presentato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– con il secondo motivo, si allega la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio;

– con il terzo motivo si allega la violazione dell’art. 342 c.p.c., con riguardo alla protezione umanitaria e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32;

– i tre motivi, da esaminar congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati;

– va preliminarmente rilevato come sia del tutto erronea l’affermazione della Corte secondo cui rappresenterebbe una domanda nuova, per la prima volta introdotta in appello, quella concernente la richiesta di accertamento dell’esistenza di una situazione di conflitto armato generalizzato che avrebbe dovuto essere “supportata da argomentazioni e riferimenti già presenti nel giudizio di primo grado…”;

– evidente l’erroneità dell’affermazione, atteso che non sussiste alcuna preclusione al riferimento all’art. 14, lett. C, non trattandosi certo di domanda nuova per chi abbia invocato la protezione internazionale;

– quanto alla ritenuta genericità del ricorso, come si evince dalla lettura del ricorso introduttivo, invece, parte ricorrente ha sin dall’inizio insistito sulla situazione di compromissione, mentre la verosimiglianza, che nella specie è il criterio unico utilizzato dal giudice di merito, non può avere come termine di paragone le convinzioni soggettive del giudice su ciò che è vero, ragionevole o verosimile, ma deve oggettivizzarsi, dovendosi evitare, come sopra si è detto, che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente resti affidata alla mera opinione del giudice, anche al fine di assicurare parità di trattamento (cfr. Cass. n. 6738 del 2021 cit.);

– ne consegue che, per individuare ciò che è vero, ciò che effettivamente accade nella realtà dei fatti, cui il fatto narrato è simile e pertanto plausibile, ci si deve affidare alla regola dell’id quod plerumque accidit, che ha una sua dimensione spaziale e temporale;

– ciò che è vero o verosimile in un dato luogo e in dato tempo può non esserlo in altro luogo ed in altro tempo;

– pertanto, il giudizio di verosimiglianza o plausibilità, ovvero anche lo stesso giudizio di ragionevolezza non può essere eseguito comparando il racconto con ciò che è vero e ragionevole per il giudice o per il cittadino Europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese Europeo;

– deve invece farsi -come suggerisce anche una specifica pubblicazione dell’EASO in materia (Valutazione delle prove e della credibilità nell’ambito del sistema Europeo comune di asilo, 2018, p. 196) – valutando la “plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l’età, l’istruzione e la cultura”;

– è questo ciò che il giudice del merito ha omesso di fare e l’errore di cui si duole il ricorrente;

– la Corte, infatti, ha ritenuto che il racconto fosse scarsamente credibile sovrapponendo il giudizio di credibilità, che è soggetto alla regole di cui si è detto, con l’onere della prova ed in particolare con l’onere di fornire riscontri, ove possibile, alla narrazione, non tenendo conto del consolidato principio secondo il quale la mancanza di prova documentale non può mai essere considerata decisiva (Corte EDU, Bahaddar c. Paesi Bassi, 19 Febbraio 1998, p. 45);

– anche la giurisprudenza della CGUE (CGUE 2 dicembre 2014, cause C-214/13, C149/13 e C-150/13, p. 58) ha affermato che quando taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente asilo non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo, tali aspetti non necessitano di una conferma, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall’art. 4, par. 5, lett. da a) a c), della medesima direttiva (testualmente riprodotte in seno al corrispondente art. 3, comma 5, cit.);

– in particolare, la stessa ricostruzione fattuale della vicenda da parte della Corte si caratterizza per una considerevole lacunosità, apparendo del tutto generica a fronte di un racconto dettagliato e incisivo come riportato in ricorso;

– inoltre, a fronte delle deduzioni circa la pericolosità del Burkina Faso, del tutto omesso appare il riferimento a COI pertinenti;

– sul punto è consolidata la giurisprudenza di questa Corte (fra le più recenti, Cass. n. 4557 dei 2021) secondo cui il riferimento, operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione;

– a tal fine, il giudice di merito è tenuto a indicare l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato art. 8, comma 3, del predetto D.Lgs., nonché dell’idoneità delle C.O.I. in concreto consultate a quanto prescritto dalla norma da ultimo richiamata (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 29147 del 2020);

– nel caso di specie la Corte omette del tutto tale indicazione, non facendo alcun riferimento alle fonti informative necessarie per la determinazione della situazione in Burkina Faso così incorrendo nella lamentata violazione di legge;

– in particolare, la Corte ha ritenuto del tutto superflua quella valutazione ma ha omesso qualsivoglia indagine in merito nonostante gli approfonditi riferimenti contenuti nel ricorso introduttivo;

– il ricorso va, quindi, ccolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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