Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.36277 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17790-2016 proposto da:

TECNOCLIMA S.K.L. IN persona del suo legale rapp.te PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa all’avv. LUIGIA CARLA GERMANI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO ***** IN PERSONA DEL SUO AMM.RE PRO-TEMPORE, BEMAR SRL IN PERSONA DEL CURATORE FALLIMENTARE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2693/2016 del TRIBUNALE di MILANO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di pace di Milano, con la sentenza n. 107002 del 2012, rigettò l’opposizione proposta dal Condominio di Via *****, avverso il decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare, in favore di Tecnoclima s.a.s., la somma di Euro 3.572,62 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto di riscaldamento centralizzato, e condannò il Condominio a rifondere le spese di lite alla Tecnoclima e alla chiamata in causa Bermars s.r.l., previa estromissione della stessa.

2. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2693 del 2016, pubblicata in data 1 marzo 2016, ha riformato la decisione.

2.1. Diversamente dal giudice di primo grado, il Tribunale ha ritenuto che il Condominio fosse carente di legittimazione passiva, in quanto dalla documentazione prodotta risultava che committente dei lavori eseguiti dalla società Tecnoclima era la condomina Bermar s.r.l., ed ha revocato il decreto ingiuntivo.

3. Per la cassazione della sentenza Tecnoclima s.r.l. (già Tecnoclima sas) ha proposto ricorso, articolato in due motivi. Non ha svolto difese in questa sede il Condominio di *****, in *****.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e si contesta la ritenuta ammissibilità dell’appello del Condominio.

La società ricorrente, che riferisce di avere eccepito tempestivamente l’inammissibilità, riporta il testo dell’atto di appello nel quale mancherebbe “l’enunciazione delle modifiche richieste con il (…) gravame o qualsiasi impostazione alternativa alla sentenza di primo grado”.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Come correttamente evidenziato dal Tribunale (pag. 5 della sentenza), l’atto di appello contiene censure specifiche alla sentenza di primo grado, ritenuta erronea per non avere tenuto conto delle risultanze documentali, sulla valenza delle quali, coerentemente, l’appellante si è soffermato.

2.2. Questa Corte a Sezioni unite (sentenza 16/11/2017, n. 27199) ha chiarito che l’art. 342 c.p.c., nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, impone che l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che non occorre l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che non è impugnazione a critica vincolata.

3. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1117 e 1655 c.c., sull’assunto che il Tribunale sarebbe incorso in errore nell’esame della documentazione prodotta, dalla quale emergerebbe che il Condominio e Tecnoclima avevano concluso un appalto avente ad oggetto il rifacimento dell’impianto di riscaldamento condominiale.

3.1. Il motivo è privo di fondamento.

La sentenza impugnata ha rilevato che la documentazione prodotta – in particolare, la fattura n. 5 del 2009, emessa da Tecnoclima nei confronti di Bremar srl dimostrava che tra le due società vi era un rapporto contrattuale diretto, avente ad oggetto il ripristino dell’impianto di riscaldamento condominiale, nell’ambito dei lavori effettuati da Bremar per il recupero del sottotetto di sua proprietà esclusiva, e che l’assunto trovava conferma in altri documenti (fattura n. ***** e lettera dell’amministratore del Condominio, di cui all’allegato I).

Sulla scorta della valutazione delle prove, peraltro insindacabile in sede di legittimità, il Tribunale ha ritenuto che Tecnoclima non potesse pretendere il pagamento dei lavori dal Condominio, che risultava carente di legittimazione passiva, e la decisione risulta immune dalle censure prospettate.

4. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato Condominio.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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