LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 2;
– ricorrente –
contro
Montinaro Mario e Monteco s.r.l., con sede in Lecce, in persona del legale rappresentante sig. M.M., rappresentati e difesi per procura speciale in calce al controricorso dall’Avvocato prof.
D.M.A.T., elettivamente domiciliati presso il Dott. G.M. in Roma, via L. Mantegazza n. 24;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza o 1091 della Corte di appello di Lecce, depositata il 23.11.2016.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 22. 5. 2017 l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1091 del 23.11.2016 della Corte di appello di Lecce, che, rigettando il suo appello, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da M.M. e dalla s.r.l. Monteco avverso l’ordinanza ingiunzione che contestava loro la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, per avere conferito un incarico professionale all’avvocato Positano, ricercatore universitario presso l’Università del Salento, senza avere acquisito la preventiva autorizzazione della sua Amministrazione di appartenenza.
M.M. e la s.r.l. Monteco resistono con controricorso e propongono a loro volta ricorso incidentale.
La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
L’unico motivo del ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 7 e 9, in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 Cost., censurando la sentenza impugnata per avere escluso la violazione contestata in ragione del fatto che l’incarico per cui è causa era stato successivamente autorizzato, dopo il suo conferimento, ” ora per allora ” dall’Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico.
Il motivo è inammissibile.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte di appello ha confermato la statuizione di primo grado di accoglimento dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione non solo sulla base del rilievo, investito dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate, che l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico era stata successivamente rilasciata dall’Amministrazione di competenza, reputando irrilevante che tale provvedimento fosse intervenuto dopo il conferimento dell’incarico, ma anche in forza della considerazione che la violazione in concreto non sussisteva per mancanza dell’elemento soggettivo, per avere il soggetto conferente ignorato che il professionista fosse dipendente pubblico.
Quest’ultima motivazione, che costituisce ratio decidendi del tutto autonoma, in quanto di per sé idonea a sorreggere la decisione gravata di accoglimento dell’opposizione, non risulta tuttavia censurata dal ricorso. Ne consegue l’inammissibilità del motivo per difetto di interesse, in quanto il suo eventuale accoglimento non porterebbe comunque alla cassazione della decisione impugnata, che continuerebbe ad essere sorretta e giustificata dalla ratio decidendi non censurata. Costituisce principio di diritto vivente di questa Corte che, qualora la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione sia fondata su una pluralità di motivazioni, tra loro autonome, è onere del ricorrente censurare ciascuna di esse, risultando altrimenti l’impugnazione inammissibile, non potendo essa, in tale evenienza, conseguire un risultato utile (Cass. n. 11493 del 2018; Cass. n. 18641 del 2017; 3880 del 2020; Cass. S.U. n. 7931 del 2013).
Il ricorso principale va pertanto respinto.
Il ricorso incidentale va dichiarato assorbito, essendo stato espressamente proposto in via condizionata.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021