Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.36309 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12869/2020 proposto da:

I.M.S., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to Assunta Fico, che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma, in via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, n. 392/2020, depositato il 5/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2021 dal Cons. rel., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Catanzaro, con decreto del 5.2.2020, ha rigettato l’opposizione proposta da I.M.S., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego delle varie forme di protezione internazionale, rilevando che: non era riconoscibile lo status di rifugiato, né la protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), per la mancata allegazione di fattispecie di persecuzione, avendo il ricorrente dichiarato di aver lasciato il proprio paese esclusivamente con l’obiettivo di migliorare le condizioni economiche proprie e della sua famiglia; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, di cui del predetto art. 14, lett. c), poiché dalle fonti esaminate non se ne desumevano i presupposti; non era riconoscibile la protezione umanitaria poiché i documenti prodotti, relativi ad attività lavorativa e alla frequentazione di un corso di lingua italiana, non rappresentavano condizioni individuali di vulnerabilità, in mancanza di un comprovato effettivo radicamento dello straniero in Italia.

I.M.S. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 46, comma 3, direttiva n. 2013/32, sulla mancata audizione del ricorrente innanzi al Tribunale.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8-27, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione sussidiaria, anche alla luce dei report citati.

Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, art. 19, commi 1 e 1.1 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per non aver il Tribunale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, effettuato la comparazione tra la situazione attuale dell’istante e quella in cui verserebbe in caso di rimpatrio, senza considerare le violazioni dei diritti umani che si verificherebbero in caso di rimpatrio.

Va preliminarmente osservato che la procura speciale alle liti prodotta contiene la firma per autentica della sottoscrizione del ricorrente, ma non anche la certificazione della data del suo rilascio.

Al riguardo, la recente sentenza delle SU ha affermato che D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (Cass., SU, n. 15177/21).

Nel caso concreto, come detto, la procura speciale non contiene la certificazione, da parte del difensore, della data del rilascio, in difformità dal suddetto art. 35 bis, alla luce della richiamata sentenza delle SU.

Su tale norma, con ordinanza del 7.6.2021, è stata sollevata, dalla terza sezione di questa Corte, una questione di legittimità costituzionale in ordine al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come inserito dal D.L. n. 46 del 2017, per violazione degli artt. 3,10,24 e 111,117 Cost., nonché degli artt. 28,46,47,18,19 Carta dei diritti UE, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU.

Ora, il collegio ritiene che la causa possa essere comunque decisa esaminando nel merito i vari motivi, in virtù del principio della ragione più liquida che esime il giudice dall’esame delle questioni concernenti la regolare instaurazione del rapporto processuale poiché esse, pur se vagliate, non inciderebbero sul principio della ragionevole durata del processo (v. Cass., n. 10839/19).

Premesso ciò, il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura). Infatti, il ricorrente non ha indicato fatti, nuovi, o già allegati, che avrebbero potuto legittimare la sua audizione innanzi al Tribunale (Cass., n. 25312/20).

Il secondo motivo è inammissibile, poiché genericamente diretto al riesame dei fatti inerenti alla protezione sussidiaria, prospettando una diversa interpretazione rispetto a quella adottata dal Tribunale. Il terzo motivo, relativo al riconoscimento della protezione umanitaria, è parimenti inammissibile, per mancata allegazione di fatti espressivi di condizioni individuali di vulnerabilità, che di per sé preclude la dedotta comparazione tra la situazione attuale del ricorrente in Italia e quella in cui si ritroverebbe in caso di rimpatrio. Ne’ la doglianza censura adeguatamente la motivazione del Tribunale sulla mancata prova di un effettivo radicamento dell’istante nel territorio italiano, limitandosi a riportare i fatti già dedotti nel ricorso introduttivo.

Nulla per le spese, considerato che il Ministero non ha depositato il controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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