Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.36310 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16592/2020 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.to Assunta Fico, che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma, in via dei Portoghesi 12 presso Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, n. 918/2020, depositato il 3/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Catanzaro, con decreto del 3.5.2020, ha rigettato l’opposizione proposta da K.M., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego delle varie forme di protezione internazionale, rilevando che: premesso che si trattava di domanda reiterata – a seguito del provvedimento di rigetto della prima domanda emesso nel 2016 -occorreva tenere conto del primo giudizio valutativo di rigetto conclusosi con efficacia di giudicato, rimanendo dunque preclusa la rinnovazione del giudizio di credibilità già formulato; il ricorrente aveva addotto quale elemento di novità la sua intervenuta integrazione sociale, con relativa produzione documentale; pertanto, essendo preclusa l’istanza reiterata sulla protezione internazionale e sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), la domanda sulla fattispecie di cui alla lett. c), della suddetta norma era inammissibile, poiché dalle fonti esaminate non se ne desumevano i presupposti; non era riconoscibile la protezione umanitaria poiché i documenti prodotti, relativi ad un contratto a tempo determinato scaduto, non rappresentavano una condizione di vulnerabilità, ovvero di un adeguato grado di integrazione sociale.

K.M. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa, nonché violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE, art. 6 Convenzione EU diritti dell’uomo, art. 46, comma 3, direttiva n. 2013/32, sulla mancata audizione del ricorrente innanzi al Tribunale.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, per aver il Tribunale omesso di compiere un’adeguata istruttoria in ordine all’ipotesi che il ricorrente, in caso di rimpatrio, possa incorrere in un danno grave per la sua incolumità a causa del conflitto armato generalizzato scoppiato nel paese di provenienza, e considerando il clima d’impunità ivi diffuso.

Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, per non aver il Tribunale effettuato la comparazione tra la situazione attuale dell’istante e quella in cui verserebbe in caso di rimpatrio. Al riguardo, nel ricorso introduttivo il ricorrente ha dedotto di aver stipulato un contratto di lavoro subordinato nel 2018, di conoscere la lingua italiana ad un livello avanzato, di disporre di idonea situazione abitativa e di aver contratto legami sociali rilevanti nel territorio italiano.

Va preliminarmente osservato che la procura speciale alle liti prodotta contiene la firma per autentica della sottoscrizione del ricorrente, ma non anche la certificazione della data del suo rilascio. Al riguardo, va osservato che la recente sentenza delle SU ha affermato che del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (Cass., SU, n. 15177/21).

Nel caso concreto, come detto, la procura speciale non contiene la certificazione, da parte del difensore, della data del rilascio, in difformità dal suddetto art. 35 bis, alla luce della richiamata sentenza delle SU.

Su tale norma, con ordinanza del 7.6.2021, è stata sollevata, dalla terza sezione di questa Corte, una questione di legittimità costituzionale in ordine al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, come inserito dal D.L. n. 46 del 2017, per violazione degli artt. 3,10,24 e 111,117 Cost., nonché degli artt. 28,46,47,18,19 Carta dei diritti UE, artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU.

Ora, il collegio ritiene che la causa possa essere comunque decisa esaminando nel merito i vari motivi, in virtù del principio della ragione più liquida che esime il giudice dall’esame delle questioni concernenti la regolare instaurazione del rapporto processuale poiché esse, pur se vagliate, non inciderebbero sul principio della ragionevole durata del processo (v. Cass., n. 10839/19).

Premesso ciò, il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass., n. 25312/20). Infatti, il ricorrente non ha indicato fatti, nuovi, o già allegati, che avrebbero potuto legittimare la sua audizione innanzi al Tribunale.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti in ordine alla protezione sussidiaria, che il Tribunale ha escluso con esaustiva motivazione sulla base dell’esame di fonti aggiornate. Il terzo motivo, relativo al riconoscimento della protezione umanitaria, è parimenti inammissibile. Al riguardo, il ricorrente ha allegato l’intervenuta sua integrazione sociale nel territorio italiano per aver stipulato un contratto di lavoro subordinato nel 2018, e di essersi radicato nel territorio italiano. La doglianza tende al riesame dei fatti, poiché il Tribunale, con esaustiva motivazione, ha escluso che il ricorrente abbia provato un adeguato grado d’integrazione o che versi una condizione di vulnerabilità, mancando l’allegazione di fatti significativi di tali situazioni, avendo prodotto un contratto di lavoro del quale non emergeva però l’attualità, poiché l’ultima busta-paga risaliva all’ottobre del 2018.

Nulla per le spese, considerato che il Ministero non ha depositato il controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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