LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21802/2020 r.g. proposto da:
O.E.I., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Andrea Maestri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Via Meucci n. 7.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, depositata in data 17.2.2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7/10/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da I.O.B., cittadino della Nigeria, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 20 luglio 2018 dal Tribunale di Roma, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.
La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in Nigeria; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perché minacciato di morte da parte di cittadini nigeriani con i quali aveva intrattenuto rapporti professionali quando svolgeva la sua funzione di poliziotto addetto alla gestione delle pratiche di infrazioni stradali.
La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto e comunque per la possibilità di essere tutelato dagli organi di polizia in relazione alla riferita minaccia; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito all’Edo State, stato nigeriano di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non era un soggetto debole e vulnerabile e perché non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano, rilevando in senso contrario il buon inserimento sociale in Nigeria (ove aveva svolto la funzione di poliziotto e ove aveva ancora la sua famiglia con moglie e figli).
2. La sentenza, pubblicata il 17.2.2020, è stata impugnata da O.E.I. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 CEDU e della Convezione di Ginevra del 1951 e dell’art. 13 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, oltre che del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Si evidenzia che i giudici del merito avrebbero dovuto disporre ctu medico legale per accertare la natura e l’entità del disagio psicologico determinato dagli abusi subiti in Libia che avevano determinato una situazione di soggettiva vulnerabilità del richiedente legittimante la richiesta e l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria.
2. Il motivo, per come formulato, è Inammissibile.
Sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge e con deduzioni peraltro generiche, si vuole far ripetere a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in relazione alla sussistenza del profilo di vulnerabilità soggettiva, invece escluso in radice dalla corte territoriale con apprezzamento in fatto che può essere censurato in questa sede solo nei ristretti limiti del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per come perimetrato dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte (ss.uu. n. 8053/2014), vizio neanche prospettato in questa sede impugnatoria. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021