LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16823/2020 proposto da:
M.D.F., elettivamente domiciliata in Roma, Parco dei Pini – Via Comano n. 95, presso lo studio dell’avvocato Cesari Gianmarco, rappresentata e difesa dall’avvocato Lauria Maria, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.I., quale tutore provvisorio dei minori M.S.G., e A.F.C., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Ganci Francesco, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
F.B., Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, Tribunale per i Minorenni di Palermo;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/06/2021 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza pubblicata il 13/03/2020, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale per i minorenni di Palermo, in data 1-27/03/2019, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore M.S.G. (nato a *****), figlio di M.D.F., e della minore A.F.C. (nata a *****), figlia di F.B. e di M.D.F..
1.1. A sostegno della pronuncia la Corte ha evidenziato che nel lungo periodo di osservazione del nucleo familiare da parte dei Servizi territoriali, sono emerse gravi carenze genitoriali da parte degli appellanti, incapaci di garantire ai minori un normale sviluppo psicofisico, sicché, tenuto conto anche del fallimento dei progetti di sostegno alla genitorialità, la rescissione definitiva del legame familiare è risultata l’unica strada percorribile per evitare ai minori un più grave pregiudizio.
1.2. Per quanto concerne la madre dei minori, è stato osservato che la stessa, in passato, ha vissuto esperienze di vita estremamente negative che hanno influito sulle attuali carenze genitoriali e sull’atteggiamento reticente tenuto nei confronti dei Servizi. Precisamente, la M. ha dichiarato di essere madre di un’altra minore di cinque anni, nata da una violenza sessuale di gruppo subita all’età di dodici anni da parte di diciotto uomini, attualmente convivente con i genitori in Romania. Ha, inoltre, dichiarato di essere giunta in Italia per aiutare economicamente la propria famiglia, in quanto le era stato proposto un lavoro da parte di un uomo che l’aveva contattata sui social, il quale l’aveva poi indotta a prostituirsi ed aveva abusato di lei. Dopo aver denunciato la situazione alle Forze dell’ordine, la M., all’epoca diciassettenne ed incinta del figlio G., veniva collocata presso la comunità *****, ove veniva inserito anche il minore al momento della nascita. Durante questo primo collocamento in comunità, gli operatori sociali riferivano di comportamenti ambivalenti tenuti dalla M., tali da ritenere fondato il sospetto che la stessa fosse stata nuovamente inserita in un giro di prostituzione (usciva la mattina presto molto truccata e con abbigliamento eccentrico, per poi rientrare in comunità il primo pomeriggio con gioielli e regali costosi la cui provenienza non era in grado di giustificare). Quanto al minore S.G., egli appariva “ipostimolato” in quanto sempre trattenuto dalla madre, la quale, tornando in comunità molto stanca, pretendeva di dormire con lui tutto il pomeriggio senza lasciarlo libero di giocare con gli altri bambini ed esprimere le proprie potenzialità. Per tale ragione, il Tribunale disponeva il trasferimento della madre e del minore fuori il territorio palermitano, presso un’altra struttura mamma-bambino (la comunità *****). Gli operatori di quest’ultima riferivano che la M. si era allontanata per giornate intere, lasciando il minore solo anche in occasione delle festività natalizie, e che la stessa li aveva informati di essere nuovamente incinta e di voler continuare a prostituirsi avendo una propria clientela.
1.3. La Corte ha poi richiamato le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, alla luce delle quali la M. non presenta le risorse necessarie per sostenere i figli nel loro sviluppo ed il fallimento dei progetti in cui la stessa è stata inserita, dovuto all’incapacità di accogliere il supporto fornitole nel tempo, costituisce un fattore prognostico sfavorevole relativamente ad un recupero delle capacità genitoriali.
1.4. Alla luce di tali risultanze istruttorie, i giudici d’appello hanno concluso che le gravi carenze genitoriali della madre hanno reso impossibile la creazione di un legame significativo con i minori e risultano inidonee a garantire, in futuro, un cambiamento duraturo. Emblematico è il fatto che durante i continui allontanamenti della madre, il figlio S.G. non ha mostrato alcuna sofferenza ed è apparso più tranquillo, così da instaurare relazioni stabili e proficue con gli operatori.
1.5. Per quanto concerne F.B., di anni 58, la Corte ha confermato quanto rilevato dal Tribunale in merito all’incapacità dello stesso di provvedere adeguatamente alla cura dei due minori, atteso che egli è stato descritto dal consulente d’ufficio come una persona con scarsa capacità di adattamento alla realtà e con ridotta capacità di giudizio e di valutazione; che la relazione instaurata con la madre dei minori è apparsa, per entrambi, uno strumento di soddisfazione dei loro reciproci bisogni piuttosto che una condivisione genitoriale nell’interesse dei minori; che lo stesso non ha mai preso iniziative concrete per incontrare la figlia A. (limitandosi ad accompagnare la madre dei minori in comunità per poi aspettarla in macchina). A sostegno di tale conclusione, la Corte ha evidenziato che il F. ha un altro figlio, V., avuto nel ***** con un’altra compagna (in precedenza aveva sempre negato di avere figli), con riferimento al quale il Tribunale per i minorenni, in data *****, ha confermato l’affidamento agli zii paterni tenuto conto della scarsa consapevolezza che il F. ha dei propri limiti, delle ripercussioni dei suoi comportamenti sullo stato emotivo del figlio, delle carenze nella funzione genitoriale che lo hanno portato ad anteporre i suoi bisogni a quelli del figlio e della mancanza di un percorso di revisione critica del proprio atteggiamento.
1.6. Con riferimento alle condizioni dei minori, è stato condiviso quanto affermato dal consulente d’ufficio circa il bisogno degli stessi di avere uno spazio affettivo stabile, continuativo e coerente, capace di dargli quella sicurezza affettiva che può riorganizzare il sistema intrapsichico in maniera più positiva sul piano dello sviluppo. Inoltre, i minori hanno evidenziato di avere un legame confuso e discontinuo con la madre, mentre non hanno contatti con il F..
1.7. Da ultimo, la Corte ha evidenziato che la coppia affidataria dei minori, sentita nel corso del procedimento, ha riferito che i minori, nei quattro mesi vissuti con loro, non hanno manifestato problemi di natura fisica e psichica e si sono bene integrati.
2. Avverso la presente pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la madre dei minori. L’Avv. G.J., in qualità di tutore dei minori, ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso principale è affidato ai seguenti motivi:
1) violazione della L. n. 184 del 1983, art. 1 e degli artt. 2,29,30 e 31 Cost., in relazione alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 6, 8, 14 e 17 e successive modifiche;
3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla L. n. 184 del 1983, art. 8, ed alla nozione di stato di abbandono;
4) nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione alla L. n. 184 del 1983, attesa la sussistenza di piene capacità genitoriali e la mancanza dello stato di abbandono.
3.1. La ricorrente, dopo aver elencato schematicamente i motivi di ricorso, ne argomenta la fondatezza evidenziando che la sentenza impugnata si è basata sulle sole relazioni degli operatori sociali e sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, senza tenere in considerazione che le difficoltà mostrate dalla ricorrente nel collaborare con gli operatori sono dovute alle violenze subite in passato. Al riguardo, il consulente tecnico di parte ha riferito che la ricorrente, in un primo momento, ha mostrato segni di ripresa e di collaborazione con i Servizi ma ha avuto una forte ricaduta a seguito degli errori procedurali commessi nel corso del procedimento penale a carico del suo sfruttatore, in occasione del quale è stata esaminata come testimone senza le dovute garanzie a tutela della sua condizione di forte vulnerabilità. La ricorrente deduce che, con riferimento all’attualità, la situazione di difficoltà dovuta al proprio passato risulta superata alla luce del percorso di cambiamento intrapreso che ha portato la stessa a prendere consapevolezza dei propri errori e dei pregiudizi arrecati ai minori, nonché ad acquisire stabilità e coerenza nell’accudimento; circostanze, queste, che portano ad escludere la sussistenza di una condizione di abbandono irreversibile dei minori.
3.2. Con riferimento alla relazione instaurata con il F., si rileva che nonostante l’asimmetria della coppia, la ricorrente è in grado di differenziarsi dal compagno ed è riuscita a trovare in quest’ultimo un contesto di vita sicuro dal punto di vista personale e materiale. Al riguardo, si deduce che il F., seppur presenti limiti evidenti nella capacità di percepire adeguatamente i bisogni dei minori, è in grado di assicurare alla compagna il grado di stabilità e benessere necessari affinché quest’ultima eserciti pienamente la sua funzione genitoriale.
4. In via preliminare, ritiene il Collegio di non procedere preliminarmente all’esame dell’eccezione proposta dalla parte controricorrente, relativa all’inammissibilità del ricorso principale per decorso dei termini di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 17 e di pronunciarsi secondo il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014).
4.1. Il ricorso è inammissibile.
4.2. Osserva il Collegio che la Corte d’appello ha esaurientemente motivato la sussistenza dello stato di abbandono dei minori alla luce delle gravi carenze genitoriali evidenziate dagli operatori sociali e dal CTU con riferimento alla persona della ricorrente; del quadro psicologico di quest’ultima fortemente compromesso dalle esperienze di vita passate; del fallimento dei plurimi progetti di sostegno attuati nei suoi confronti che ha portato ad escludere un possibile recupero delle funzioni genitoriali in tempi definiti; della relazione madre-figli caratterizzata da discontinuità e confusione; della situazione dei minori che necessitano di un contesto affettivo stabile e sicuro e del loro positivo inserimento nella famiglia affidataria. Con riferimento alla relazione instaurata con il F., i giudici d’appello hanno dato conto delle ragioni in forza delle quali lo stesso non è stato ritenuto idoneo a prendersi cura dei minori, valutando sia il quadro psicologico-comportamentale disfunzionale dello stesso, sia la mancanza di iniziative concrete volte ad incontrare la figlia, sia la relazione fortemente asimmetrica instaurata con la ricorrente, volta prevalentemente a soddisfare un bisogno personale di accudimento piuttosto che a condividere un progetto di genitorialità.
4.3. Tale impianto motivazionale non è scalfito dalle argomentazioni difensive della ricorrente, la quale si limita a ricondurre in toto le sue difficoltà affettivo-genitoriali alle esperienze di vita passate, di cui la Corte ha debitamente tenuto conto, ed a contestare la sussistenza di adeguate capacità di accudimento in ragione della consapevolezza acquisita dei propri errori e della volontà di non ripeterli. La capacità di espletare adeguatamente le funzioni genitoriali, a ragione della ricorrente, sarebbe poi assicurata dall’instaurazione di una relazione stabile con il F., che le assicurerebbe un contesto di vita sicuro dal punto di vista economico e personale. Trattasi di censure che, oltre ad essere genericamente dedotte, attengono al merito della controversia dal momento che sono volte a prospettare una ricostruzione della situazione di fatto oggetto del giudizio diversa da quella accertata ed adeguatamente motivata dalla Corte d’appello. Evidenzia il Collegio che un simile accertamento, qualora sia sorretto, come nel caso di specie, da motivazione espressa ed immune da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità.
5. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Non si ritiene, tuttavia, di applicare il principio della soccombenza ma di procedere alla compensazione delle spese processuali in considerazione delle conseguenze della dichiarazione di adottabilità, coperta da giudicato, per i genitori biologici del minore che comprensibilmente li induce a non tralasciare alcuna forma di resistenza e di difesa per tutelare la conservazione della genitorialità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.
Dispone, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021