Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.36325 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17643/2020 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’Avv.to Massimo Gilardoni;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 27/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 da Dott. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Brescia sezione specializzata per la protezione internazionale, con decreto in data 10/2/2020, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale in ordine alle istanze avanzate da O.M. nato in *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese in quanto era stato aggredito da un gruppo di fanatici che voleva costringerlo ad arruolarsi contro il nuovo presidente B. ed al suo rifiuto lo avevano picchiato e ferito gravemente, minacciando di ucciderlo e lo avevano costretto a scappare dal suo paese temendo per la sua incolumità.

Il Tribunale ha ritenuto il ricorrente credibile e la vicenda coerente e circostanziata, tuttavia ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. A) e B), per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito ha negato il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel suo paese di provenienza sulla base di fonti aggiornate di cui a pag. 5 del decreto, nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso il decreto del Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, affidato a due motivi contenente duplici censure. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Brescia ha violato il dovere di cooperazione istruttoria escludendo così i presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria.

Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto si sostanzia in una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione del Tribunale, dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni e le fonti del proprio convincimento. Tale richiesta di riesame non è evidentemente deducibile quale motivo di impugnazione in questa sede di legittimità, ancor più in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Il Tribunale ha ritenuto di escludere le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. A) e B), per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito ha negato il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel suo paese di provenienza nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale sulla base di fonti aggiornate elencate a pag. 6 del provvedimento impugnato.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Brescia ha violato il dovere di cooperazione istruttoria escludendo così i presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

In particolare, il decreto impugnato ha ritenuto, con motivazione coerente ed esaustiva, l’assenza di situazioni di vulnerabilità del ricorrente. A tal riguardo il ricorrente, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa del Tribunale di merito (in sé evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità, non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato.

La censura non coglie nel segno nemmeno in ordine al mancato esame del profilo dell’avviato percorso di integrazione lavorativa del richiedente dal momento che le ragioni di esclusione indicate nel provvedimento impugnato non sono state attaccate dal motivo che si limita ad una trattazione astratta dei requisiti della protezione richiesta.

Il ricorso proposto deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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