Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.36326 del 23/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5583/2015 proposto da:

Commercio e Finanza S.p.a. – Leasing e Factoring in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso lo studio Fioretti Andrea, rappresentata e difesa dall’avvocato De Giorgio Carlo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** S.r.l.;

– intimato –

e contro

REV – Gestione Crediti s.p.a., e per essa Finint Revalue S.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via San Sebastianello n. 6, presso lo studio dell’avvocato Cappiello Raffaele, rappresentata e difesa dall’avvocato Pavone Simona, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. – Commercio e Finanza s.p.a. Leasing e Factoring ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento ***** s.r.l. per la somma complessiva di Euro 100.866,17, in chirografo; ha dedotto tale importo esserle dovuto per canoni di leasing scaduti, capitale residuo e spese, ovvero, in via subordinata, a titolo di equo compenso, con riferimento ad alcuni contratti di locazione finanziaria conclusi nel 2007 e nel 2008.

Il Tribunale di Napoli, con decreto del 22 gennaio 2015, ha rigettato l’opposizione: ha ritenuto che nella fattispecie venisse in questione un leasing traslativo e che, per conseguenza, non trovando applicazione la disciplina di cui all’art. 1458 c.c., comma 1, non potesse giustificarsi l’ammissione al passivo del credito per i canoni scaduti e non pagati. Ha escluso, inoltre, che potesse essere accolta la domanda avente ad oggetto l’equo compenso, visto che la medesima non era stata fatta valere in sede di insinuazione.

2. – Avverso detta pronuncia Commercio e Finanza ha proposto un ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con atto datato 24 aprile 2019 si è costituita nel giudizio di legittimità, a mezzo della procuratrice speciale Finit Revalue s.p.a., REV Gestione Crediti s.p.a., la quale ha dedotto essere subentrata nella titolarità dei crediti controversi. REV ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo il decreto impugnato è censurato per falsa applicazione e violazione degli artt. 1458 e 1526 c.c.. E’ dedotto che l’indagine sull’effettivo valore dei beni strumentali e sullo stato d’uso in cui erano stati rinvenuti e riconsegnati i medesimi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a una diversa qualificazione del contratto di leasing. E’ osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’opposizione, secondo cui l’imprenditore sovente si determina alla stipula del contratto di leasing avendo di mira l’acquisizione definitiva, il detto operatore “preferisce in linea generale e per economia aziendale limitarsi alla locazione di beni strumentali necessari all’attività piuttosto che acquistarli con erogazione immediata di capitali, ben consapevole che l’utilizzo protratto, e si spera continuo, comporterà certamente il degrado totale dello strumentale con conseguente impossibilità di rivendita alla cessazione del contratto”. Viene inoltre censurata l’affermazione per cui i beni oggetto della locazione finanziaria “per nozioni di comune esperienza” non rientrerebbero tra quelli destinati a consumarsi nel periodo di vita del rapporto contrattuale: si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto di poter ipotizzare un utilizzo dei beni oltre la durata naturale del contratto senza aver verificato lo stato d’uso dei beni strumentali soggetti all’immediata obsolescenza, contrariamente a quanto ipotizzato secondo una “notoria esperienza” che non sussiste.

Col secondo motivo è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione. La censura investe il rigetto della domanda subordinata di ammissione al passivo del credito per equo compenso sul rilievo che la stessa sarebbe stata proposta soltanto nella fase di opposizione. Si deduce che tale domanda doveva ritenersi proposta nella fase di insinuazione avanti al giudice delegato, ove si era insistito, “anche nella discussione orale tenutasi nella udienza di verifica, per l’ammissione al passivo in via subordinata dell’equo indennizzo da determinarsi secondo i parametri indicati anche nelle note depositate agli atti del procedimento fallimentare”.

2. – Deve preliminarmente darsi atto dell’inammissibilità dell’intervento della società REV. In base alla giurisprudenza di questa Corte, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (Cass. 4 marzo 2021, n. 5987; Cass. 23 marzo 2016, n. 5759; cfr. pure: Cass. 10 ottobre 2019, n. 25423; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23439; Cass. 7 giugno 2016, n. 11638).

Non può conseguentemente tenersi conto della memoria depositata dall’intervenuta.

3. – Il primo motivo è infondato.

Il Tribunale ha in sintesi osservato che, ai fini della qualificazione del leasing, come leasing di godimento o leasing traslativo, occorre aver riguardo alla specifica peculiarità del bene strumentale, dovendosi accertare se esso si consumi, economicamente e tecnologicamente, alla scadenza del contratto o se, invece, esso presenti un residuo valore significativamente eccedente il prezzo di opzione. Sulla base di tale criterio il Tribunale ha affermato che il contratto invocato era riconducibile alla figura del leasing traslativo: in particolare, secondo il giudice dell’opposizione, la divergenza tra il valore residuale e il prezzo di opzione (pari all’1% del prezzo complessivo) non era “altrimenti giustificabile che con la considerazione che i canoni pagati incorporano anche ratei di prezzo”. Il Tribunale ha osservato che, per nozioni di comune esperienza, i beni oggetto della locazione finanziaria non sembravano rientrare tra quelli destinati a consumarsi economicamente e tecnologicamente nell’arco della durata naturale del contratto, venendo in questione macchinari atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione. Ha inoltre valorizzato le clausole contrattuali che prevedevano l’assunzione, da parte del concedente, dei rischi relativi ai macchinari – i quali avrebbero dovuto essere assicurati dal locatario -, la facoltà dell’utilizzatore di chiedere la proroga del rapporto e l’obbligo, in capo a quest’ultimo soggetto, di consegnare il bene in buono stato di manutenzione e di funzionamento.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, al leasing traslativo si applica la disciplina di cui all’art. 1526 c.c., in tema di vendita con riserva della proprietà, la quale comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell’utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi (per tutte: Cass. 24 gennaio 2020, n. 1581; Cass. 20 settembre 2017, n. 21895; Cass. 27 settembre 2011, n. 19732). Siffatto quadro regolatorio è stato bensì inciso dalla L. n. 124 del 2017: questa non reca però una disciplina retroattiva, onde si applica alla risoluzione di quei contratti i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 c.c. e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente la L. Fall., art. 72 quater (Cass. Sez. U. 28 gennaio 2021, n. 2061; in precedenza, nel senso che l’art. 72 quater cit. trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore, mentre, ove si sia già anteriormente risolto, occorre per l’appunto distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o leasing traslativo, solo per quest’ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l’art. 1526 c.c.: Cass. 15 settembre 2017, n. 21476; Cass. 7 settembre 2017, n. 20890; Cass. 9 febbraio 2016, n. 2538; cfr. pure: Cass. 12 febbraio 2019, n. 3965; Cass. 18 giugno 2018, n. 15975).

La doglianza relativa al notorio non coglie, del resto, nel segno: infatti, il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, mentre allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l’inveridicità del preteso fatto notorio può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione (Cass. 22 maggio 2019, n. 13715; Cass. 18 maggio 2007, n. 11643). Nella specie, la ricorrente contesta, in sintesi, che la deperibilità di beni strumentali quali quelli oggetto del contratto di leasing rientrasse nella comune esperienza; ma la censura, così strutturata, non può avere ingresso in sede di legittimità, perché si traduce nella mera negazione della notorietà del fatto: notorietà che – è bene aggiungere – può ricorrere anche ove il fatto sia generalmente conosciuto, da una collettività di persone di media cultura, in un particolare settore di attività o di affari (Cass. 18 luglio 2011, n. 15715; Cass. 12 marzo 2009, n. 6023).

Il provvedimento impugnato reca, peraltro, ulteriori considerazioni, deputate a dar ragione della natura traslativa dei contratti conclusi. Il Tribunale ha tratto difatti indicazioni nel senso indicato dall’entità, veramente esigua, del prezzo di opzione (pari all’1% del corrispettivo dei beni strumentali) – ed è da rammentare, in proposito, che la figura del leasing traslativo ricorre proprio ove l’insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione (Cass. 23 maggio 2019, n. 13965) -, oltre che dalle clausole che prevedevano obblighi di manutenzione e di assicurazione del bene: clausole reputate evidentemente congruenti col fatto che i beni non erano votati al deperimento nel corso del ciclo contrattuale. Ciò detto, occorre evidenziare che l’accertamento della volontà delle parti, quanto alla natura del leasing (se traslativo o di godimento), per come trasfusa nelle clausole contrattuali, rientra nei poteri del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei criteri ermeneutici ovvero per vizio di motivazione (Cass. 28 agosto 2007, n. 18195; Cass. 14 novembre 2006, n. 24214): doglianze, queste, che non risultano essere state nemmeno formulate.

4. – Il secondo motivo è fondato.

Va anzitutto evidenziato che il vizio denunciato è riconducibile, più che all’omesso esame di fatto decisivo, all’error in precedendo in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che la domanda di attribuzione dell’equo compenso sarebbe stata proposta tardivamente, nel giudizio di opposizione allo stato passivo. Come è noto, l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 7 novembre 2017, n. 26310; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036) Ciò detto, la ricorrente ha riprodotto le conclusioni da essa rassegnate in sede di insinuazione al passivo e si legge, in proposito, che essa aveva domandato, in via subordinata, “l’importo dovutole a titolo di equo compenso” (cfr. pag. 4 del ricorso). Risulta quindi smentito che la pretesa avente tale oggetto fosse stata formulata solo in sede di opposizione allo stato passivo.

5. – In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, il decreto è cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il secondo motivo e respinge il primo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472