Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36361 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33167-2019 proposto da:

V.T., rappresentato e difeso da sé stesso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE d’APPELLO di CATANIA, depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 12/11/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Corte d’Appello di Catania con ordinanza del 15 luglio 2019 ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. V.T. avverso il provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di liquidazione dei compensi dovuti dall’erario per l’attività svolta dall’opponente in favore dell’assistito, ammesso al beneficio al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di liquidazione dell’equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001.

A tal fine si riteneva che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis, come modificato dalla L. n. 208 del 2015, art. 1 comma 783, il decreto di pagamento deve essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, il che imponeva di ritenere che una volta concluso il procedimento in cui il ministero difensivo risulta prestato, il magistrato non avesse più il potere di liquidare i compensi per le istanze presentate in data successiva (dovendosi altresì tenere conto che nel procedimento di cui alla c.d. legge Pinto il termine ultimo coincide con la stessa proposizione del ricorso, attesa la struttura monitoria del giudizio).

Avverso tale ordinanza propone V.T. sulla base di un unico motivo, illustrato da memorie.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis. Si deduce che la novella dell’art. 83 apportata dalla L. n. 208 del 2015, non può essere intesa come volta ad introdurre una preclusione al potere di liquidazione dei compensi maturati a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato una volta che la causa cui si riferisce la pretesa sia stata decisa.

La soluzione alla quale è pervenuto il giudice di merito è avversata dalla stessa interpretazione che è stata offerta della norma da parte del Ministero della Giustizia e contravviene ad elementari principi di economia processuale.

Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale deciso l’opposizione in difformità dalla giurisprudenza di questa Corte che ha invece affermato che (Cass. n. 22448/2019) in tema di patrocinio a spese dello Stato, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3-bis, non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (conf. Cass. n. 2211/2020).

L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Catania in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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