Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36377 del 24/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36393-2018 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PISTILLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA REHO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 182/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/06/2021 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. con sentenza pubblicata in data 31/5/2018, la Corte di Appello di Torino, respingendo l’appello proposto da B.V., ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Novara che aveva rigettato la domanda proposta dall’appellante, avente ad oggetto la declaratoria della illegittimità dei contratti a termine stipulati con il Ministero della Università, dell’Istruzione e della ricerca, la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna del MIUR al pagamento delle differenze retributive o, in via subordinata o aggiuntiva, al risarcimento del danno.

A fondamento della decisione la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha dato atto che il B. era stato immesso in ruolo con decorrenza 1/9/2011 e che tale immissione costituiva una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’unione.

Contro la sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione; il Ministero ha resistito con controricorso. La proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla parte ricorrente.

Nell’imminenza dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Non risulta che essa sia stata notificata alla controparte.

Ciò tuttavia non è di ostacolo alla declaratoria di inammissibilità del per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente indipendentemente dalla notificazione o comunicazione, che sono prescritte dall’art. 390 c.p.c., u.c., al solo fine di sollecitare l’adesione delle controparti medesime alla rinuncia, e di prevenire quindi alla radice la condanna alle spese del rinunciante (art. 391, commi 2 e 4) (Cass. 19/12/2006, n. 27133; Cass. del 31/01/2013, n. 2259; Cass. 7/6/2018, n. 14782).

Le spese devono essere compensate, in ragione della complessità delle questioni giuridiche sottese al ricorso.

Trattandosi di inammissibilità sopravvenuta, la parte ricorrente non è tenuta al versamento dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.

P.Q.M.

dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021

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