LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19675-2020 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
G.L.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 448/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
RILEVATO
che:
il Ministero della Salute ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 448 del 22.1.2020 della Corte di appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile, per difetto dei requisiti richiesti dall’art. 342 c.p.c., il suo atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli che, in accoglimento dell’opposizione proposta da G.L.M., aveva annullato l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti per la violazione del D.Lgs. n. 28 del 1993, artt. 5 e 1;
G.L.M. non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
il primo motivo di ricorso, che denunzia nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., censura la decisione per avere dichiarato inammissibile l’atto di appello nonostante esso rispettasse i requisiti di contenuto richiesti dalla disposizione sopra richiamata, tenuto conto che esso era rivolto nei confronti dell’intera decisione e aveva formulato con riferimento a tutte le ragioni accolte dal giudice di primo grado specifiche ragioni di contrasto e di dissenso;
il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e nullità della sentenza per difetto di motivazione, assumendo che la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla Corte territoriale appare motivata in ragione del richiamo all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai requisiti di contenuto dell’atto di appello richiesti dall’art. 342 c.p.c., ma senza fare alcun riferimento al contenuto dell’appello proposto ed alle concrete ragioni per cui esso non sarebbe conforme al modello legale;
il ricorso appare manifestamente fondato, tenuto conto che dalla lettura dell’atto di appello, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato, e dall’esposizione dello stesso ricorso emerge che l’Amministrazione aveva censurato le ragioni della decisione di primo grado, con riguardo sia alla ritenuta carenza di legittimazione passiva del G., le cui generalità assumeva essere state indicate nel provvedimento impugnato in modo errato, che alla carenza di motivazione dell’ordinanza ingiunzione, che, infine, all’argomentazione secondo cui le norme violate farebbero riferimento solo a coloro che esercitano commercio di animali, attività non esercitata dall’opponente, formulando in relazione a ciascuna di esse specifiche censure e le ragioni del proprio dissenso;
la pronuncia di inammissibilità non appare corredata da alcuna motivazione, essendosi il giudice a quo limitato a richiamare l’orientamento giurisprudenziale formatosi in sede di interpretazione dell’art. 342 c.p.c. ed ad affermare che dalla sua applicazione ” discende evidente la radicale inammissibilità del gravame “, senza esporre le ragioni alla luce delle quali l’atto di appello in concreto non risponderebbe ai requisiti di contenuto richiesti dalla disposizione processuale citata e quindi senza dare contezza dell’iter logico seguito nella formazione del proprio convincimento;
che pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021