LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 7051/2019 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato presso l’avv. Giacinto Corace, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4992/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/10/2020 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
Che:
Il Tribunale di Milano respinse il ricorso proposto da M.F., cittadino della *****, avverso il provvedimento della Commissione territoriale, che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria.
Il M. propose appello che, la Corte territoriale, con sentenza emessa il 19.11.18, rigettò, osservando che: la vicenda narrata dal ricorrente (secondo il quale, dopo la morte della madre, era andato a vivere con la famiglia dello zio paterno, che versava in condizioni di miseria, ed avendo subito maltrattamenti era fuggito in Italia), rimasta priva di riscontro, era riconducibile a ragioni personali, non essendo tutelabile all’interno della protezione internazionale, in mancanza di un concreto pericolo per l’incolumità del ricorrente nell’ipotesi di rimpatrio.
Il M. ricorre in cassazione con quattro motivi.
Non si è costituito il Ministero.
RITENUTO
Che:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 Cedu, nonchè omesso esame di fatti decisivi, non avendo la Corte d’appello tenuto conto della situazione concreta dedotta dal ricorrente e della impossibilità di protezione da parte delle Autorità del paese d’origine, causa della diffusa corruzione.
Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), non avendo la Corte territoriale effettuato alcuna comparazione tra le informazioni provenienti dal richiedente e la situazione personale nelle aree da esso indicate, nè acquisito informazioni sulla situazione del paese d’origine.
Il terzo motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 Cedu, poichè la Corte d’appello non ha acquisito informazioni sulla condizione degli oppositori dell’attuale regime in Guinea-Bissau e sulla situazione carceraria, nonchè sulla violazione dei diritti umani e sulla situazione di pericolo diffusa e non arginabile dalle Autorità.
Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2, art. 10 Cost., comma 3 e motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria, nonchè omesso esame dei requisiti di quest’ultima, poichè il giudice di secondo grado non ha considerato la situazione interna del paese d’origine, in ordine alla violazione di diritti fondamentali.
Il primo, secondo e terzo motivo – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono inammissibili poichè non pertinenti alla ratio decidendi, atteso che la Corte d’appello ha escluso il riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria, in quanto la vicenda narrata dal ricorrente aveva un’esclusiva valenza privata e non atteneva ad alcuna fattispecie di persecuzione, mentre il riferimento alla situazione di violenza in Guinea era alquanto generico. Al riguardo, il ricorrente ha lamentato la mancata acquisizione di informazioni sul paese di provenienza, specie sulla condizione degli oppositori politici e sulla violazione dei diritti fondamentali, ma senza prospettare alcun concreto pericolo per la sua vita o per la sua incolumità, in caso di rimpatrio, nè ha allegato specifiche fonti informative sulla situazione di violenza indiscriminata.
Pertanto, non sussiste neppure l’omesso esame di fatti decisivi.
Il quarto motivo è inammissibile poichè il ricorrente non ha allegato situazioni individuali di vulnerabilità, limitandosi ad una generica doglianza afferente alle condizioni generali del paese d’origine. Nè è fondata la doglianza sulla motivazione, che è chiara e non apparente. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021