LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18442-2020 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARINO DALMONTE 62/D, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE COLASANTI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA LA MARGHERITA;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 12/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA CERONI FRANCESCA.
RILEVATO
che:
1. La società cooperativa edilizia Margerita, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da C.F. nei confronti della medesima società cooperativa con il quale il giudice di pace di Roma le aveva ingiunto di pagare, in favore del socio opposto, la complessiva somma di Euro 939 a titolo di rimborso della quota di spettanza del medesimo socio del contributo pubblico che il ministero aveva erogato alla cooperativa.
2. Il giudice di pace con ordinanza del 13 giugno 2019 dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del tribunale di Roma, sezione imprese, ai sensi del del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a), demandando anche la quantificazione delle spese del giudizio e disponendo la riassunzione della causa nel termine previsto dall’art. 50 c.p.c..
3. La cooperativa La Margherita riassumeva il giudizio dinanzi alla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Roma.
4. C.F. chiedeva al Tribunale di sollevare il conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., in quanto il giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo era quello funzionalmente competente a decidere in ordine all’opposizione e anche perché non sussisteva la competenza della sezione specializzata in materia di imprese.
5. Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza in questa sede impugnata, rigettava l’eccezione e la richiesta di sollevare regolamento di competenza concedendo alle parti i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, rinviando all’udienza del 27 gennaio 2021 per l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti.
5.1 In particolare il Tribunale di Roma evidenziava che l’ordinanza con cui il giudice di pace aveva declinato la propria competenza, pur in assenza di un’espressa decisione sul punto, implicitamente conteneva una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo. Secondo la giurisprudenza consolidata infatti l’ordinanza con cui il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la propria incompetenza contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso e non implica quindi alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell’opposizione al decreto stesso, sicché l’eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio, in ordine al quale il giudice non può chiedere d’ufficio il regolamento di competenza.
6. C.F. ha proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza.
7. La cooperativa edilizia Margherita è rimasta intimata.
8. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Roma.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile.
2. Con l’ordinanza impugnata infatti il Tribunale delle imprese di Roma si è limitato a rigettare la richiesta di sollevare regolamento di competenza d’ufficio fatta dall’odierno ricorrente. Tale ordinanza non contiene una statuizione definitiva sulla competenza e non conclude con rimessione delle parti per le conclusioni. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte: “Anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione” (Sez. U, Ord. n. 20449 del 2014).
3. Come si è detto, nella specie non ricorrono le condizioni per l’impugnativa dell’ordinanza in oggetto con regolamento di competenza. Il provvedimento del Tribunale delle imprese, infatti, nel disattendere la richiesta del ricorrente ha solo affermato l’inammissibilità del regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., e ha affermato che apparentemente sussiste la competenza del Tribunale delle Imprese perché il credito ha ad oggetto il rapporto tra socio e cooperativa. Il Tribunale, peraltro, non ha rimesso la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, ma ha disposto la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, non manifestando in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità la natura decisoria della propria decisione sulla competenza, con una valutazione non più discutibile.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
5. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021