Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3642 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Edoardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20259/2016 r.g. proposto da:

I.G.M., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Giuseppe Vona, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 27.

– ricorrente –

contro

ATAC s.p.a., Azienda per la mobilità di Roma Capitale (cod. fisc. PI *****), con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. F.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Stefano Bibbolino, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in Roma Via Prenestina n. 45.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma n. 136, deliberata in data 16 maggio 2016 e pubblicata il 31 maggio 2016, e la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 12802/2015, pubblicata in data 12 giugno 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/11/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Innanzi al Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia di imprese, Atac s.p.a. aveva proposto azione sociale di responsabilità nei confronti di I.G.M., T.E., Ta.Lo., G.M., Gi.An. e A.C.M., quali ex componenti degli organi amministrativi e del collegio sindacale della società, affinchè fosse accertata la responsabilità dei predetti per i danni subiti a causa di una operazione finanziaria posta in essere nell’anno 2003 e ne ha chiesto la condanna al pagamento, in solido, della somma di Euro 23.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Rimessa la causa in decisione sulla base della documentazione prodotta dalle parti, il Tribunale, con ordinanza del 15 luglio 2014, ritenuta la necessità di consentire alle parti di contraddire in ordine alla questione di giurisdizione in materia di controversie aventi ad oggetto la responsabilità degli organi amministrativi e di controllo di società in house (questione sollevata per la prima volta dal convenuto I. nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c.), rimetteva la causa sul ruolo e, fatte di nuovo precisare le conclusioni, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domande proposte da Atac s.p.a. nei confronti dei convenuti, rientrando le stesse nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, e ha dichiarato integralmente compensate le spese di lite, con la seguente motivazione: “In considerazione dei motivi in rito della decisione e della complessità e novità delle questioni trattate, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti”.

2. Proposto gravame da parte di I. sulla disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado, con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di Roma ha ritenuto, ai sensi dell’art. 348 bis, c.p.c., che l’appello non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto, dichiarando pertanto inammissibile il gravame così proposto.

La corte del merito ha ritenuto che, pur non potendosi ritenere condivisibile la pronuncia di compensazione delle spese di lite giustificata dai “motivi” in rito, era invece legittima la motivazione sulla compensazione delle spese giudiziali fondata sulla complessità e novità delle questioni trattate in punto di affermazione della giurisdizione del giudice contabile nelle azioni di responsabilità intentate nei confronti degli organi amministrativi e di controllo delle società in house, avendo il tribunale capitolino evidenziato la portata innovativa della pronuncia delle Sezioni Un. 26283/2013 e giustificando già solo questo il provvedimento di compensazione delle spese; ha, inoltre, osservato che la questione attinente al difetto di giurisdizione non fosse affatto chiara, al momento della celebrazione del giudizio di primo grado, posto che lo stesso I. aveva proposto la relativa eccezione solamente nelle memoria di replica ex art. 190 c.p.c.; ha, infine, ritenuto inconferente la dedotta violazione dell’art. 88, codice di rito, in relazione alla natura delle difese avanzate dalla società nei confronti dell’eccezione di difetto di giurisdizione.

2. La sentenza del Tribunale di Roma e l’ordinanza della Corte di Appello di Roma sono state impugnate da I.G.M. con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui Atac s.p.a. ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

A) Avverso l’ordinanza n. 136/2016 il ricorrente propone i primi quattro motivi di censura:

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, violazione dell’art. 348 ter c.p.c., comma 1, in relazione ai termini per la pronuncia di inammissibilità del gravame. Si evidenzia l’illegittimità dell’ordinanza resa dalla corte territoriale, perchè (i) la stessa non era stata resa all’udienza di cui all’art. 350 c.p.c.; (ii) la Corte di appello non aveva sentito le parti sulla decisione della controversia ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., essendo tale incombenza espressamente prevista dall’art. 348-ter c.p.c., per garantire il contraddittorio tra le parti anche sulla predetta opzione decisoria; (iii) la Corte territoriale aveva emesso l’ordinanza dopo la trattazione della causa, come si evincerebbe dall’invito a precisare le conclusioni.

1.1 Il primo motivo, così come articolato, è complessivamente infondato.

1.1.1 Occorre chiarire in premessa che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, l’ordinanza della corte di appello dichiarativa dell’inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza nel merito non è impugnabile con ricorso per cassazione, neanche ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, a meno che il provvedimento non sia censurato, per “error in procedendo”, nei casi in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23151 del 26/09/2018; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20861 del 21/08/2018; Cass. ss.uu. n. 1914 del 2016).

Ciò posto, occorre pertanto ritenere ammissibile, per come articolato, il motivo di censura in esame – declinato, cioè, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, motivo di cui va, tuttavia, dichiarata l’infondatezza, conformemente a quanto sopra enunciato.

1.1.2 Non è condivisibile, in primis, la doglianza relativa alla dedotta violazione dell’art. 348ter c.p.c., in riferimento alla mancata adozione dell’ordinanza di inammissibilità, prevista dell’art. 348bis c.p.c., comma 1, nell’udienza di cui all’art. 350 c.p.c., posto che la corte territoriale si era espressamente riservata, in quella udienza, la decisione anche sull’eventuale esito decisorio d’inammissibilità previsto dal predetto art. 348 bis, come peraltro ammesso dallo stesso ricorrente nell’esposizione del suo motivo di doglianza.

1.1.3 Del pari infondata è, poi, l’ulteriore censura, sempre declinata come violazione dell’art. 348 ter c.p.c. (laddove la norma – di cui si invoca la violazione – impone al giudice che adotti l’ordinanza di inammissibilità di “sentire le parti”), posto che, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, non sussiste alcun obbligo del giudice di appello di rivolgere alle parti uno specifico avviso dell’eventualità che la decisione venga assunta ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.: avviso del resto superfluo, essendo tale eventualità implicita nell’assunzione della causa in decisione ancor prima di procedere alla sua trattazione.

1.1.4 Anche l’ulteriore censura – articolata nel primo motivo di ricorso e sopra ricordata sub (III), come violazione dell’art. 348 ter c.p.c., per il dedotto vizio secondo cui la declaratoria d’inammissibilità sarebbe stata resa dopo la trattazione della causa ex art. 350, medesimo codice di rito – non è condivisibile e va dunque rigettata.

1.1.4.1 Sul punto, è pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che l’inosservanza della specifica previsione, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 1 – secondo cui l’inammissibilità dell’appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c. – costituisce un vizio proprio dell’ordinanza resa a norma dell’art. 348 bis c.p.c. e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, escludendo anche la necessità di valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti (v.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19333 del 20/07/2018; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14696 del 19/07/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12887 del 26/06/2020).

Tuttavia, va osservato che, nella fattispecie qui in esame, l’avvenuta trattazione della causa è dal ricorrente desunta esclusivamente dall’aver il Collegio invitato le parti a concludere. Dall’invito a precisare le conclusioni, però, non può inferirsi che si sia svolta, in precedenza, necessariamente, la fase di trattazione del giudizio. La precisazione delle conclusioni, infatti, è adempimento preliminare necessario in ogni caso prima che il giudice riservi la causa in decisione, a prescindere dalla modalità più o meno accelerata con cui si è svolto il giudizio stesso e, dunque, a prescindere dal previo svolgimento o meno della fase di trattazione.

2. Con il secondo mezzo si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, violazione dell’art. 348 ter c.p.c., commi 1 e 2 e dell’art. 112 c.p.c., nonchè dell’art. 134 c.p.c., per non aver il giudice del gravame esaminato tutti i motivi di appello, e ciò con particolare riferimento al denunciato difetto di motivazione del provvedimento reso dal giudice di prima istanza e alla riferita complessità della vicenda processuale come motivo di incremento del compenso professionale del D.M. 10 maggio 2014, n. 55, ex art. 4 e non già di compensazione delle spese giudiziale tra le parti.

2.1 Anche il secondo motivo – articolato, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 e confezionato come “error in procedendo” – è, in realtà, infondato.

2.2 Sul punto, va precisato che il vizio di omessa motivazione sulle questioni dedotte dall’odierno ricorrente (e cioè sulla novità e complessità delle questioni trattate nel provvedimento di diniego della giurisdizione del g.o., come tali giustificative della decisione di compensazione delle spese del giudizio di primo grado), non è in alcun modo fondato posto che la corte territoriale ha ampiamente argomentato la portata innovativa rispetto ai principi precedentemente esposti dalla giurisprudenza dell’arresto giurisprudenziale (ss.uu. 26283/2013) richiamato dal giudice di prime cure per legittimare la decisione di diniego della giurisdizione adita in favore del giudice contabile e per giustificare, nello stesso tempo, il provvedimento di compensazione delle spese di giudizio (cfr. pag. 4 della motivazione impugnata). Ne consegue che nessuna omessa motivazione è rintracciabile nel caso in esame, come tale denunciabile in questa sede, ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e come motivo di ricorso ex art. 111 Cost., comma 7.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 (qualora si dovesse ritenere l’ordinanza impugnata come sentenza), nullità del procedimento di appello e della sentenza, avendo la corte di merito negato i termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche, nonostante la richiesta avanzata dal ricorrente.

4. Il quarto mezzo, sempre articolato subordinatamente alla qualificazione del provvedimento impugnato come sentenza, declina, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 115 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4.1 I due motivi da ultimo menzionati – declinati subordinatamente alla qualificazione del provvedimento impugnato come sentenza – sono, in realtà, infondati in quanto basati proprio sull’erronea qualificazione giuridica del provvedimento stesso come sentenza, anzichè come ordinanza di inammissibilità di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 1, ordinanza che – è il caso qui di precisarlo ancora una volta – è stata adottata dalla corte territoriale proprio per la dichiarata non “ragionevole probabilità” di accoglimento del relativo gravame e dunque con la manifestata volontà di dichiarare inammissibile quest’ultimo.

B) Avverso la sentenza n. 12802/2015 del Tribunale di Roma, il ricorrente presenta altri tre motivi di censura:

5. Con il quinto mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per assenza di motivazione in ordine alla decisione di compensare le spese di giustizia del giudizio di primo grado.

6. Con il sesto motivo il ricorrente propone, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, commi 1, 7 e 8, in relazione ai criteri di liquidazione delle spese e per la compensazione delle stesse, con conseguente violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’obbligo di motivazione, e ciò con particolare riferimento alla questione della complessità delle questioni affrontate e alla decisione in rito sulla controversia.

7.1 Il quinto e sesto motivo di censura – che possono essere esaminati congiuntamente – sono, in realtà, infondati.

7.1.1 Sul punto, va premesso che i giudizi di valore compiuti ai fini della qualificazione di un comportamento ai sensi di norme “elastiche”, che indichino solo parametri generali, presuppongono da parte del giudice un’attività di integrazione giuridica della norma, a cui viene data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico-sociale.

Ne consegue la censurabilità in cassazione di tali giudizi quando gli stessi si pongano in contrasto con i principi dell’ordinamento (espressi dalla giurisdizione di legittimità) e con quegli “standard” valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente (cfr. anche, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3645 del 13/04/1999).

Poichè, dunque, le c.d. norme elastiche si caratterizzano per il fatto che il loro precetto si completa con riferimento alla realtà sociale ed economica, in quanto il legislatore, attesa la natura degli interessi regolati, ha dovuto far riferimento a parametri non rigidi, ne deriva che tali disposizioni esigono che la propria specificazione sia delegata ad un fattore esterno (“la coscienza generale mediata dall’interpretazione” per Cass. 3 agosto 2001, n. 10750 e 21 novembre 2000, n. 15004).

In tal modo, dalla consolidata lettura del modulo generico emergono alcuni principi che la stessa disposizione tacitamente richiama, finendo per conferire loro la funzione di fonte integrativa, e divenendo il giudizio, dunque, di diritto (così, Cass., Sez. 1, n. 22950/2015).

Sul punto, va precisato che anche le Sezioni Unite (sent. 22 febbraio 2012, n. 2572), proprio nel valutare la formula di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, sulla compensazione delle spese di lite, hanno ribadito che, di fronte a norma “elastica”, il giudice di merito è chiamato ad integrarne il contenuto: attività di precisazione e integrazione censurabile in sede di legittimità, al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche, atteso che, nell’esprimere il giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella norma elastica, il giudice compie un’attività di interpretazione e non meramente fattuale.

7.1.2 Ciò posto, occorre ulteriormente ricordare, per quanto qui di interesse, che la giurisprudenza di questa Corte ha puntualizzato che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come riformulato dalla L. n. 69 del 2009 (“ratione temporis” applicabile, proprio come nel caso oggi in esame), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Sez. L., Ordinanza n. 21157 del 07/08/2019).

E’ stato anche osservato dalla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte che, verbatim,”In tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, “ratione temporis” applicabile), quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell’oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell’assenza di un orientamento univoco o consolidato all’epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell’Unione Europea intervenute, dopo l’inizio del giudizio, sulla materia” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24234 del 29/11/2016).

7.1.3 Ciò posto in termini generali, ritiene la Corte che l’oggettiva peculiarità e novità della questione affrontata (in tema di azione di responsabilità degli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate in house) dal tribunale capitolino nella motivazione impugnata che richiama significativamente l’ultimo approdo giurisprudenziale fruibile al momento della decisione (Cass. ss.uu. 26283/2013) – giustifichi, anche sulla scorta dei principi affermati negli arresti sopra ricordati, la decisione di compensare le spese di lite, dovendosi ritenere che integrino le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2 (ratione temporis, applicabile) quelle situazioni di obiettiva incertezza sulla normativa applicabile in tema di riparto di giurisdizione ovvero la novità e la peculiarità delle questioni affrontate, sempre in riferimento al confine tra le due giurisdizioni, nelle ipotesi di azioni di responsabilità esperite nei confronti degli organi amministrativi e di controllo delle società in house.

Del resto, di tale peculiarità e novità della questione affrontata – per affermare la giurisdizione del giudice contabile nelle ipotesi di società in house – dà atto, nella premessa della motivazione, proprio la sentenza resa a Sezioni Unite sopra citata (cfr. n. 26283/2013) e utilizzata argomentativamente dal Tribunale di Roma per legittimare il provvedimento di diniego della giurisdizione in favore del giudice contabile ed anche per giustificare la compensazione delle spese del relativo giudizio.

Non può dunque residuare dubbio alcuno sulla ricorrenza, anche nel caso in esame, di quelle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, per provvedere alla compensazione delle spese del giudizio chiuso con la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, in presenza di un pronunciamento reso a Sez. Un. su questione avente sicuro ed evidente carattere di novità e complessità decisoria.

7.2 Le ulteriori questioni sollevate dal ricorrente, in punto di violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, commi 1, 7 e 8 (norme, peraltro inconferenti, in quanto regolanti i criteri di liquidazione delle spese di lite e non già di imputazione delle stesse) e della natura in rito della decisione resa in primo grado, rimangono, pertanto, assorbite.

9. Con il settimo mezzo di deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 88 c.p.c. e artt. 91 e 92 c.p.c., con riguardo al dovere di lealtà e probità delle parti.

Il motivo è, in parte, inammissibile e, in altra parte, infondato.

9.1 Il ricorrente si duole, in primis, della mancata condanna di controparte alle spese causate dall’asserita violazione del dovere di lealtà e probità in giudizio.

9.1.1 Il motivo, per come articolato, presuppone, invero, accertamenti di merito che non possono essere demandati in sede di legittimità e dunque lo stesso è in parte qua inammissibile.

9.1.2 Sotto altro profilo di riflessione, non può essere sottaciuto come il Tribunale abbia – come già sopra riferito – congruamente motivato anche in ordine alla decisione di compensazione delle spese di lite, decisione adottata proprio in relazione alla natura della decisione collegata all’esito dell’eccezione di difetto di giurisdizione del g.o., che era stata sollevata dall’odierno ricorrente solo in sede di redazione della memoria di replica ex art. 190 c.p.c., non potendosi ritenere, pertanto, contrario ai doveri di lealtà e probità processuale esercitare le proprie prerogative difensive su una questione (quella sollevata con l’eccezione di difetto di giurisdizione) che rivestiva, invero, alto profilo di complessità e di novità.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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