Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.36422 del 24/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22353-2019 proposto da:

R.A., rappresentato e difeso dall’avv. RENZO INTERLENGHI e domiciliato presso il suo studio in Fermo, Via Ognissanti n. 13;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO LIBERTA’ CIILI IMMIGRAZIONE UNITA’ DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 11/06/2019, Cron. 7656/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che R.A. proponeva impugnazione avverso il provvedimento emesso dal MINISTERO DELL’INTERNO-UNITA’ DUBLINO, con il quale era stato disposto il trasferimento del medesimo in Germania, ritenuto Stato competente a esaminare la domanda di protezione internazionale da lui presentata ai sensi del Regolamento U.E. n. 604/2013;

che, con decreto n. 7656/2019 del 5.6.2019, il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso;

che avverso il decreto proponeva ricorso per cassazione R.A. in base a quattro motivi; mentre il Ministero dell’Interno resisteva con controricorso.

Rilevato che la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;

che, con atto di rinuncia, notificato in data 24.11.2020, il ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, agli atti del presente giudizio e chiede che venga dichiarata l’estinzione del procedimento portante il numero R.G. 22353/2019, con compensazione delle spese.

Considerato che, pertanto, alla luce di quanti sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 c.p.c., il processo di cassazione va dichiarato estinto; spese compensate tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021

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