Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.36423 del 24/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21279-2016 proposto da:

MA.CA. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO MARSILI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO PACE, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA CRIVELLI 50, presso lo studio dell’avvocato SELENE SABELLICO, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA CHIARA BERTINI, LORENZO ANTONIO CIONTI, giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 444/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. CORRADO MISTRI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La s.r.l. MA.CA. ricorre, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano di cui in epigrafe, la quale ne aveva disatteso l’appello, con il quale l’appellante aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado, la quale ne aveva rigettato la domanda di “accertamento del perfezionamento di contratti di appalto intervenuti con la BNP Paribas Real Estate Property Management Italia s.r.l. e di successiva risoluzione degli stessi per grave inadempimento della committente” (siccome riporta la sentenza d’appello).

L’intimata resiste con controricorso con il quale, prioritariamente eccepisce la tardività del ricorso, perché proposto dopo il termine “breve” di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza d’appello (artt. 325 e 326 c.p.c.).

Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8bis, convertito nella L. n. 176 del 2000, si è proceduto in camera di consiglio.

Il P.G. ha trasmesso le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

Il ricorso risulta essere stato tardivamente proposto e’, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Il 18 febbraio 2016 la sentenza d’appello venne notificata a mezzo p.e.c. all’odierna parte ricorrente, siccome comprovato dalla ricevuta d’accettazione della consegna telematica, alle caselle p.e.c. degli avvocati Giulio Rivera, domiciliatario, Guido Pugliese e Marello Anastasio Pugliese e il giorno 8 agosto 2016 la Cancelleria della Corte territoriale ne attestò il passaggio in giudicato.

Poiché il ricorso venne avviato alla notificazione il 9 settembre 2016 risulta evidente il superamento del termine decadenziale di legge di giorni sessanta, decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata.

La soccombente ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese in favore della controricorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della controricorrente, che liquida in Euro 3.500,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli esborsi, liquidati in Euro 200,00;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021

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